Appendice VIII - Art. 237
APPENDICE VIII
ART. 237
(EFFICIENZA DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE)
1. Le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 237 sono le seguenti:
a) Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti.
Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso.
b) Sistemi di frenatura.
Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva [92/54/CEE]. L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
c) Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, impianto elettrico.
I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere di tipo approvato per la categoria cui appartiene il veicolo e recare, ben visibili, gli estremi di approvazione.
Tali dispositivi devono essere in condizioni di totale efficienza: in particolare, di notte e con atmosfera limpida, le luci di posizione anteriori e posteriori debbono essere visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e la targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 20 m.
L'altezza da terra e le altre quote di installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere comprese entro i limiti prescritti; avanti ai dispositivi non devono esservi vetri o schermi non facenti parte dei dispositivi stessi; ove vi siano due apparecchi disposti simmetricamente, essi devono essere dello stesso tipo e dello stesso colore; l'orientamento deve essere corretto e, per i proiettori, deve esistere la possibilità di regolazione in orizzontale ed in verticale; ove siano installati dispositivi il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi devono essere di tipo approvato e rispondere a quanto stabilito dal presente regolamento. L'impianto elettrico e le tensioni di alimentazione ai morsetti dei dispositivi utilizzatori devono rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella d'unificazione a carattere definitivo.
d) Dispositivi di segnalazione acustica.
Devono recare in modo visibile gli estremi d'approvazione. Nelle condizioni normali di montaggio, alimentati dalla batteria carica, o nel caso di dispositivi alimentati da alternatore per una velocità di quest'ultimo di 1800 giri/minuto, devono dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai valori seguenti:
- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli;
- 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cmc;
- 70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei ciclomotori;
- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica speciale per autobus;
- 90 dB per i dispositivi supplementari di allarme.
e) Livello sonoro del dispositivo di scarico.
Il livello sonoro deve essere misurato a veicolo immobile e non deve superare il valore di controllo stabilito in sede di approvazione o di omologazione.
f) Emissioni inquinanti.
Devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla direttiva [92/55/CEE]*.
g) Visibilità.
Tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate.
h) Carrozzeria e telaio.
La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono stato d'uso e manutenzione. In particolare il telaio non deve presentare rotture, anche se localizzate.
i) Dispositivi in generale ed approvazione degli stessi.
Tutti i dispositivi devono essere in perfetta efficienza.
Qualora soggetti ad approvazione devono recare, nei modi prescritti, gli estremi della stessa.
Vedi anche: