Il cronotachigrafo non viene usato? Gli agenti controllano allora i moduli delle assenze
Il modulo delle assenze dei conducenti è stato aggiornato:
adesso non ci sono più scuse
A norma della direttiva 2006/22/CE, la Commissione ha dovuto elaborare un modulo in formato elettronico e stampabile che l’impresa di trasporto deve utilizzare per giustificare il mancato uso del cronotachigrafo da parte dei suoi conducenti. In un primo momento (decisione 2007/230/CE) erano state contemplate tre possibilità:
- in caso di assenza per malattia
- in caso di assenza per ferie
- quando il conducente guida un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (quello sui tempi di guida)
Con la Decisione 2009/959/CE del 14 dicembre 2009, appurato che ci sono altri casi in cui il conducente non è alla guida pur non essendo assente per ferie o malattia, tale modulo è stato aggiornato con le seguenti nuove voci:
- in congedo o in recupero
- esecuzione di un altro lavoro diverso dalla guida
- in disponibilità
Ricordiamo che il modulo deve essere compilato dalle imprese di autotrasporto e consegnato al conducente.
Il conducente, in caso di controlli su strada deve avere oltre ai fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti, anche il modulo in oggetto. Lo stesso modulo deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
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