Allegato A - Prima parte - Direttiva UE 94/55/CE del 21/11/94
21/11/94
Direttiva UE - 94/55/CE - Trasporto di merci pericolose su strada
OGGETTO: Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada
ALLEGATO A - Prima parte
Prescrizioni relative a materie e oggetti pericolosi
Ia Parte
DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI
Definizioni
2000 (1) Ai sensi del presente Allegato, si intende per:
- «autorità competente», l'organismo che è, in ogni paese e in ciascun caso particolare, designato come tale dal governo;
- «colli fragili», i colli contenenti recipienti fragili (vale a dire di vetro, porcellana, grès o materie simili) che non sono posti in un imballaggio a pareti piene che li protegga efficacemente contro gli urti [(ved. anche marg. 2001 [7]];
- «gas», i gas e i vapori;
- «materie pericolose», quando l'espressione è impiegata da sola, le materie e gli oggetti indicati come materie e oggetti in questa Direttiva;
- «trasporto alla rinfusa», il trasporto di una materia solida senza imballaggio;
- «RID», il Regolamento riguardante il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose [Allegato I all'Appendice B - (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario delle merci- CIM) alla COTIF (Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari)].
(2) Ai sensi del presente Allegato, le cisterne (ved. definizioni all'Allegato B) non sono considerate semplicemente come dei recipienti, essendo preso il termine «recipienti» in senso restrittivo. Le prescrizioni e le disposizioni relative ai recipienti sono applicabili alle cisterne fisse, alle batterie di recipienti, alle cisterne smontabili e ai contenitori cisterna salvo il caso ove ciò sia esplicitamente considerato.
(3) Il termine «carico completo» indica ogni carico proveniente da un solo speditore al quale è riservato l'uso esclusivo di un veicolo o di un grande contenitore e per il quale tutte le operazioni di carico e di scarico sono effettuate conformemente alle istruzioni dello speditore o del destinatario.
(4) Per rubrica «n.a.s.» (non altrimenti specificata) ai sensi di questa Direttiva si intende una rubrica collettiva nella quale possono essere incluse materie, miscele, soluzioni od oggetti, che:
a) non sono nominatamente menzionati negli ordinali dell'elencazione delle materie e
b) presentanti proprietà chimiche, fisiche, e/o pericolose che corrispondono alla classe, all'ordinale, alla lettera ed alla denominazione della rubrica «n.a.s.».
(5) I rifiuti sono materie, soluzioni, miscele o oggetti che non possono essere utilizzati così come sono, ma che sono trasportati per essere ritrattati, depositati in una discarica o eliminati per incenerimento o con altro metodo.
2001 (1) Nel presente Allegato e nell'Allegato B sono applicabili le seguenti unità di misura (¹)
I multipli e sottomultipli decimali di una unità possono essere formati mediante i prefissi o simboli seguenti, posti davanti il nome o davanti il simbolo della unità:
(2) Quando, nel presente Allegato e nell'Allegato B, è utilizzato il termine «peso», si tratta della massa.
(3) Quando, nel presente Allegato e nell'Allegato B, è menzionato il peso dei colli, si tratta, salvo indicazione contraria, del peso lordo. La massa dei contenitori e delle cisterne utilizzati per il trasporto delle merci non è compresa nelle masse lorde.
(4) Salvo indicazione esplicita contraria, il segno «%» rappresenta nel presente Allegato e nell'Allegato B:
a) per le miscele di materie solide o di materie liquide, come pure per le soluzioni e per le materie solide umidificate con un liquido: la parte di massa indicata in percentuale rapportata alla massa totale della miscela, della soluzione o della materia bagnata;
b) per le miscele di gas compressi: la parte di volume indicata in percentuale rapportata al volume totale della miscela gassosa; per le miscele di gas liquefatti come pure di gas disciolti sotto pressione: la parte di massa indicata in percentuale rapportata alla massa totale della miscela.
(5) Le pressioni di ogni genere concernenti i recipienti (per esempio pressione di prova, pressione interna, pressione di apertura delle valvole di sicurezza) sono sempre indicate come pressione manometrica (eccesso di pressione in rapporto alla pressione atmosferica); invece, la tensione di vapore è sempre espressa come pressione assoluta.
(6) Quando nel presente Allegato e nell'Allegato B è previsto un grado di riempimento per i recipienti o le cisterne, questo si rapporta sempre ad una temperatura delle materie di 15 °C, a meno che non sia indicata un'altra temperatura.
(7) I recipienti fragili stivati, sia soli, sia in gruppo, con interposizione di materiale cuscinetto, in un recipiente resistente non sono considerati come recipienti fragili, se il recipiente resistente è a tenuta e concepito in modo tale che, in caso di rottura o di perdita dai recipienti fragili, il contenuto non si possa spandere fuori del recipiente resistente e che la resistenza meccanica di quest'ultimo non sia indebolita a causa della corrosione durante il trasporto.
(8) Fino all'introduzione integrale delle unità SI nel testo dell'ADR è autorizzata la seguente conversione approssimativa:
1 kg/mm2 = 10 N/mm2
1 kg/cm2 = 1 bar.
Prescrizioni generali
2002 (1) Il presente Allegato indica quali sono le merci pericolose escluse dal trasporto internazionale su strada e quali merci pericolose vi sono ammesse sotto certe condizioni. Esso raggruppa le merci pericolose in classi limitative e classi non limitative.
Tra le merci pericolose contemplate dal titolo delle classi limitative (Classi 1, 2 e 7), quelle che sono enumerate ai marginali (marg.) relativi a queste Classe (marg. 2101, 2201 e 2701), sono ammesse al trasporto solo alle condizioni previste in tali marginali e le altre merci sono escluse dal trasporto.
Alcune delle merci pericolose contemplate dal titolo delle classi non limitative (Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9) sono escluse dal trasporto mediante note inserite nei marginali relativi alle diverse Classi; tra le altre merci pericolose contemplate dai titoli delle classi non limitative, quelle che sono citate nei marginali relativi a tali Classi (marg. 2301, 2401, 2431, 2471, 2501, 2551, 2601, 2651, 2801 e 2901) sono ammesse al trasporto solo alle condizioni previste in tali marginali; quelle che non sono menzionate o contemplate da una rubrica collettiva di tali marginali non sono considerate come merci pericolose ai sensi del presente Accordo e sono ammesse al trasporto senza condizioni speciali.
(2) Le Classi del presente Allegato sono le seguenti:
>TABELLA>
(3) Ogni trasporto di merci regolamentato dal presente Allegato deve essere accompagnato dai due seguenti documenti:
a) un documento di trasporto contenente almeno le indicazioni seguenti (per la classe 7, vedere anche il marginale 2709):
- la designazione delle merci, compreso il numero d'identificazione della materia (se esiste) ();
- la classe ();
- l'ordinale o la lettera eventuale ();
- le iniziali A.D.R. o R.I.D. ();
- il numero e la descrizione dei colli o dei Grandi Imballaggi per il trasporto alla Rinfusa (GIR);
- la quantità totale di merci pericolose (in volume o in massa lorda o in massa netta, e, inoltre nel caso di materie e oggetti esplosivi della Classe 1, in massa netta totale di materie esplosive contenute).
Nota: 1. Questa notizia non è richiesta nel caso di imballaggi, contenitori o cisterne vuote non ripulite.
2. Nel caso di applicazione del marginale 10011, le quantità di merci pericolose trasportate per unità di trasporto devono essere espresse in massa lorda.
- il nome e l'indirizzo dello speditore;
- il nome e l'indirizzo del(dei) destinatario(i);
- una dichiarazione conforme alle disposizioni di ogni accordo particolare.
Il documento contenente dette informazioni potrà essere quello richiesto da altre prescrizioni in vigore per il trasporto in altro modo. Lo speditore comunicherà queste informazioni per iscritto al trasportatore.
Le diciture da riportare nel documento saranno redatte in una lingua ufficiale del paese speditore e, inoltre, se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, in inglese, in francese o in tedesco, a meno che le tariffe internazionali di trasporto su strada, se esistono, o gli accordi conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano diversamente.
b) le consegne in caso di incidente (vedere marg. 10385 dell'Allegato B), (salvo esenzioni in virtù del marginale 10011).
(4) Quando, in relazione all'importanza del carico, una spedizione non può essere caricata totalmente su una sola unità di trasporto, devono essere predisposti almeno tanti documenti distinti o tante copie del documento unico quante sono le unità di trasporto caricate. Inoltre, in ogni caso, distinti documenti di trasporto devono essere predisposti per le spedizioni o parti di spedizioni che non possono essere caricate in comune nello stesso veicolo in relazione ai divieti che figurano nell'Allegato B.
(5) Imballaggi esterni supplementari possono essere utilizzati oltre quelli prescritti dal presente Allegato, sotto riserva che essi non contravvengano allo spirito delle prescrizioni del presente Allegato per gli imballaggi esterni. Se si fa uso di tali imballaggi supplementari, le iscrizioni e le etichette prescritte devono essere apposte su tali imballaggi.
(6) Quando l'imballaggio in comune di più materie pericolose, tra loro o con altre merci, è autorizzato in virtù delle disposizioni della Sezione A.3 delle prescrizioni applicabili alle differenti classi, gli imballaggi interni contenenti materie pericolose diverse devono essere accuratamente ed efficacemente separati gli uni dagli altri negli imballaggi collettori se reazioni pericolose come produzione pericolosa di calore, combustione, formazione di miscele sensibili allo sfregamento o all'urto, sviluppo di gas infiammabili o tossici, sono suscettibili di essere prodotte in seguito ad avaria o distruzione degli imballaggi interni. In particolare, quando sono utilizzati recipienti fragili e specialmente quando tali recipienti contengono dei liquidi, è importante evitare il rischio di miscele pericolose e si devono, a tale scope, prendere tutte le misure utili come: impiego di materie di riempimento appropriate e in quantità sufficiente, sistemazione dei recipienti fragili in un secondo imballaggio resistente, suddivisione dell'imballaggio collettore in più scomparti.
Per l'imballaggio in comune delle materie della classe 7, ved. l'Appendice A.7, marg. 3711.
(7) Se è realizzato un imballaggio in comune, le prescrizioni del presente Allegato relative alle specificazioni del documento di trasporto si applicano per ciascuna delle materie pericolose di diversa denominazione contenute nel collo collettore e, tale collo collettore, deve portare tutte le iscrizioni e tutte le etichette di pericolo imposte dal presente Allegato per le merci pericolose che contiene.
(8) Le disposizioni seguenti sono applicabili alle materie e soluzioni e miscele [come preparati e rifiuti ()] che non sono nominalmente menzionate nella enumerazione delle materie nelle differenti classi:
Nota: 1. Le soluzioni e miscele comprendono due o più componenti. Questi componenti possono essere sia materie di questa Direttiva, sia materie che non sono sottoposte alle prescrizioni di questa Direttiva.
2. Le soluzioni e miscele comprendenti uno o più componenti di una classe limitativa non sono ammesse al trasporto a meno che tali componenti non siano nominativamente citati nella enumerazione delle materie della classe limitativa.
3. Le soluzioni e miscele la cui attività specifica supera 70kBq/kg (2nCi/g) sono materie della classe 7 [ved. marg. 2700 (1)].
a) Una soluzione o una miscela che contiene una materia pericolosa nominativamente citata in questa Direttiva oltre ad una o più materie non pericolose, deve essere considerata come la materia pericolosa nominativamente citata, a meno che:
1. la soluzione o la miscela non sia specificatamente elencata altrove di questa Direttiva; o
2. non sia indicato espressamente all'ordinale applicabile a questa materia pericolosa che esso è esclusivamente applicabile alla materia pura o tecnicamente pura; o
3. la classe, lo stato fisico o il gruppo di imballaggio (lettera) della soluzione o della miscela non siano diversi da quelli della materia pericolosa.
Per tali soluzioni o miscele, occorre allora inglobare le parole «in soluzione» o «in miscela» nella denominazione nel documento di trasporto per una designazione precisa, per esempio «acetone in soluzione».
Se la classe, lo stato fisico o il gruppo di imballaggio differiscono da quelli della materia pura, la soluzione o la miscela deve essere assegnata ad una rubrica n.a.s. appropriata, conformemente al grado di pericolo.
b) Le materie con più caratteristiche di pericolo così come le soluzioni e miscele delle quali più componenti sono sottoposti a questa Direttiva devono essere classificate secondo le loro caratteristiche di pericolo sotto un ordinale o una lettera della classe pertinente. Questa classificazione secondo le caratteristiche di pericolo deve essere effettuata nel seguente modo:
1.1 Le caratteristiche fisiche, chimiche e proprietà fisiologiche, devono essere determinate mediante misura o calcolo, e classificazione secondo i criteri delle differenti classi.
1.2 Se questa determinazione non è possibile senza generare costi o prestazioni sproporzionati (per es. per alcuni rifiuti), le soluzioni e miscele devono essere inserite nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante.
2. Se una materia presenta più caratteristiche di pericolo o se una miscela o una soluzione contiene più componenti delle classi o di gruppi di materie di seguito citate, è da inserire nella classe o nel gruppo di materie aventi pericolo preponderante.
2.1 Se non c'è alcun pericolo preponderante, la classificazione si farà nell'ordine di preponderanza seguente:
- Materie e oggetti della classe 1;
- Materie e oggetti della classe 2;
- Materie autoreagenti materie appartenenti alle materie autoreagenti e materie esplosive allo stato non esplosivo (materie esplosive umidificate o flemmatizzate) della classe 4.1;
- Materie piroforiche della classe 4.2;
- Materie della classe 5.2;
- Materie della classe 6.1 o della classe 3 che, sulla base della loro tossicità all'inalazione, sono da classificare sotto la lettera a) dei vari ordinali
[ad eccezione delle materie, soluzioni e miscele (come i preparati ed i rifiuti) che soddisfano ai criteri di classificazione della classe 8 e che presentano una tossicità all'inalazione di polvere e nebbia (CL50) corrispondente al gruppo a) ma la cui tossicità all'ingestione o all'assorbimento cutaneo corrisponde al gruppo c) o che presentano un grado di tossicità meno elevato; queste materie, soluzioni o miscele (come i preparati e i rifiuti) devono essere assegnate alla classe 8];
- Materie infettanti della classe 6.2.
2.2 Se delle caratteristiche di pericolo appartengono a più classi o gruppi di materie non ricadenti nel punto 2.1 le materie, miscele o soluzioni devono essere classificate nella classe o nel gruppo di materie del pericolo preponderante;
2.3 Se non c'è nessun pericolo preponderante, la materia, la soluzione o la miscela sarà classificata nel modo seguente:
2.3.1 L'inserimento a una classe si farà in funzione delle differenti caratteristiche di pericolo o dei diversi componenti conformemente al quadro seguente.
Per le classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9 occorre tener conto del grado di pericolo designato dalle lettera a), b) o c) dei vari ordinali [vedere marginali 2300 (3), 2400 (3), 2430 (3), 2470 (3), 2500 (3), 2600 (1), 2800 (1) e 2900].
Nota: Esempio di utilizzazione del quadro:
Descrizione della miscela:
Miscela composta da un liquido infiammabile della classe 3 classificata sotto la lettera c) di un ordinale, da una materia tossica della classe 6.1 classificata sotto la lettera b) di un ordinale, e da una materia corrosiva della classe 8 classificata sotto la lettera a) di un ordinale.
Procedura:
L'intersezione della linea 3 c) e della colonna 6.1 b) risulta 6.1 b). L'intersezione della linea 6.1 b) e della colonna 8 a) risulta 8 a). La miscela deve quindi essere classificata nella classe 8, sotto la lettera a) di un ordinale appropriato.
>TABELLA>
2.3.2 La classificazione sotto una rubrica n.a.s. di un ordinale della classe determinata secondo le procedure di cui al punto 2.3.1. in funzione delle caratteristiche del pericolo dei diversi componenti della soluzione o miscela. La classificazione sotto una rubrica n.a.s. generale è ammessa solo quando non è possibile una classificazione sotto una rubrica n.a.s. specifica.
Nota: Esempi per la classifica di miscele e soluzioni nelle classi e ordinali:
Una soluzione di fenolo della classe 6.1, 14°b) in benzene della classe 3, 3°b) è inserita nella classe 3, lettera b); questa soluzione deve essere inserita nella rubrica 1992 liquido infiammabile, tossico n.a.s. nella classe 3, ord. 19°b) in ragione della tossicità del fenolo.
Una miscela solida di arseniato di sodio della classe 6.1, 51°b) e di idrossido di sodio della classe 8, 41°b) deve essere inserita nella rubrica 1557 composto solido dell'arsenico n.a.s. nella classe 6.1, 51°b).
Una soluzione di naftalene grezza o fusa della classe 4.1 6°c) in benzina della classe 3, 3°b) deve essere inserita nella rubrica 3295 idrocarburi, liquidi, n.a.s. nella classe 3, 3°b).
Una miscela di idrocarburi della classe 3, 31°c) e di policlorodifenili (PCB) della classe 9, 2°b) è da classificare nella classe 9 al 2°b) deve essere classificata sotto la rubrica 2315 policlorodifenili (PCB) nella classe 9, ordinale 2°b).
Una miscela di propilenimmina della classe 3, 12° e di policlorodifenili (PCB) della classe 9,2°b) è da classificare nella rubrica 1921 propilenimmina nella classe 3 al 12°.
(9) Lo speditore, o sul documento di trasporto, oppure su una dichiarazione a parte incorporata in questo documento o combinata con questo, deve certificare che la materia presentata è ammessa al trasporto stradale secondo le disposizioni di questa Direttiva e che il suo stato, il suo condizionamento e, se il caso, l'imballaggio, il grande recipiente per il trasporto alla rinfusa o il contenitore-cisterna come pure l'etichettatura sono conformi alle prescrizioni di questa Direttiva. Inoltre, se più merci pericolose sono imballate nello stesso imballaggio collettore o nello stesso contenitore, lo speditore è tenuto a dichiarare che tale imballaggio in comune non è proibito.
(10) Una materia non radioattiva [ved. la definizione di materie radioattive al marg. 2700 (1)] rientrante in una rubrica collettiva di una qualsiasi classe è esclusa dal trasporto se inoltre essa è contemplata dal titolo di una classe limitativa in cui essa non è enumerata.
(11) Una materia non radioattiva [ved. la definizione di materie radioattive al marg. 2700 (1)] non nominativamente enumerata in una classe, ma rientrante in due o più rubriche collettive di classi differenti, è sottoposta alle condizioni di trasporto previste:
a) nella classe limitativa, se una della classi interessate è limitativa;
b) nella classe corrispondente al pericolo predominante che presenta la materia durante il trasporto, se nessuna delle classi interessate è limitativa.
(12) Una materia radioattiva la cui attività specifica supera 70 kBq/kg (2 nCi/g) e che:
a) soddisfa i criteri di trasporto della scheda 1, classe 7 e
b) presenta proprietà pericolose contemplate dal titolo di una o più altre classi, deve essere esclusa dal trasporto, se, inoltre, essa è contemplata dal titolo di una classe limitativa nelle quale non è citata.
(13) Una materia radioattiva la cui attività specifica supera 70 kBq/kg (2 nCi/g) e che:
a) soddisfa i criteri di trasporto della scheda 1, classe 7 e
b) presenta proprietà pericolose contemplate dal titolo di una o più altre classi, deve, oltre che soddisfare la scheda 1 della classe 7, essere sottoposta alle condizioni di trasporto descritte:
i) nella classe limitativa, se è tale una della classi che la riguarda e la materia è ivi citata, oppure
ii) nella classe corrispondente al pericolo preponderante della materia durante il trasporto, se nessuna delle classi che la riguarda è limitativa.
(14) Sono considerate come inquinanti dell'ambiente acquatico ai sensi di questa Direttiva le materie, soluzioni e miscele (quali preparati e rifiuti) che non possono essere assegnati alle classi da 1 a 8 o agli ordinali dal 1° all'8°, 13° o 14° della classe 9, ma che possono essere assegnati agli ordinali 11° o 12° della classe 9 sulla base dei metodi e criteri di prova, conformemente all'Appendice A.3, sezione G, marginali da 3390 a 3396.
Le soluzioni e miscele (quali preparati e rifiuti) per i quali non sono disponibili dei valori per la classificazione, conformemente ai criteri di classifica, sono considerati come inquinanti dell'ambiente acquatico se la CL50 () calcolata secondo la formula:
CL50 = >NUM>CL50 dell'inquinante × 100
>DEN>percentuale di inquinante (in massa)
è uguale o inferiore a:
a) 1 mg/l o
b) 10 mg/l se l'inquinante non è rapidamente degradabile, o se, pur essendo degradabile il suo log Pow è ≥ 3,0.
Nota: per le materie delle classi da 1 a 8 e della classe 9 ordinali 13° e 14°, che sono inquinanti dell'ambiente acquatico secondo i criteri dell'Appendice A.3, sezione G, marginali da 3390 a 3396, non è applicabile alcuna condizione supplementare.
2003 (1) Il presente Allegato contiene per ogni classe, ad esclusione della classe 7:
a) l'enumerazione delle materie pericolose della classe, e se il caso, sotto forma di marginale numerato «a» le esenzioni dalle disposizioni in questa Direttiva previste per alcune di tali materie quando esse rispondano a certe condizioni;
b) prescrizioni ripartite nel modo seguente:
A. Colli:
1. Condizioni generali di imballaggio;
2. Condizioni particolari di imballaggio di materie e oggetti della stessa specie;
3. Imballaggio in comune;
4. Iscrizioni ed etichette di pericolo sui colli.
B. Iscrizioni sul documento di trasporto.
C. Imballaggi vuoti.
D. (se il caso) Altre prescrizioni o disposizioni.
(2) Le disposizioni concernenti:
- le spedizioni alla rinfusa, in contenitore e in cisterna,
- il modo di spedizione e le restrizioni di spedizione,
- i divieti di carico in comune,
- il materiale di trasporto,
si trovano nell'Allegato B e le sue Appendici, che contengono ugualmente tutte le altre disposizioni utili particolari al trasporto stradale.
(3) Le condizioni di trasporto applicabili alla classe 7 sono contenute in schede, che comprendono le seguenti rubriche:
1. Materie;
2. Imballaggio/collo;
3. Livello massimo di radiazione del collo;
4. Contaminazione sui colli, i veicoli, i contenitori, le cisterne e i sovraimballaggi;
5. Decontaminazione e utilizzazione dei veicoli e dei loro equipaggiamenti ed elementi;
6. Imballaggio in comune;
7. Carico in comune;
8. Segnalazione ed etichette di pericolo sui colli, i contenitori, le cisterne e i sovraimballaggi;
9. Etichette di pericolo sui veicoli ad esclusione dei veicoli cisterna;
10. Documenti di trasporto;
11. Deposito e inoltro;
12. Trasporto dei colli, contenitori, cisterne e sovraimballaggi;
13. Altre prescrizioni.
(4) Le Appendici al presente Allegato contengono:
Appendice A.1: le condizioni di stabilità e di sicurezza relative alle materie e oggetti esplosivi, alle materie solide infiammabili e ai perossidi organici, come pure il glossario delle denominazioni del marg. 2101;
Appendice A.2: le prescrizioni relative alla natura dei recipienti in leghe di alluminio per alcuni gas della classe 2; le prescrizioni concernenti i materiali e la costruzione dei recipienti destinati al trasporto di gas liquefatti fortemente refrigerati della classe 2 come pure le prescrizioni relative alle prove sulle «confezioni di aerosol» e cartucce di gas sotto pressione del 10° e 11° della classe 2;
Appendice A.3: le prove relative alle materie liquide infiammabili delle classi 3, 6.1 e 8; la prova per determinare la fluidità; le prove relative alle materie solide infiammabili della classe 4.1; le prove relative alle materie soggette ad infiammazione spontanea della classe 4.2; la prova relativa alle materie della classe 4.3 che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili; la prova relativa alle materie solide comburenti della classe 5.1;
Appendice A.4: riservata;
Appendice A.5: le condizioni generali di imballaggio, tipi, specifiche e prescrizioni relative alle prove sugli imballaggi;
Appendice A.6: le condizioni generali di utilizzo dei grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), tipi di GIR, esigenze relative alla costruzione dei GIR e prescrizioni relative alle prove sui GIR;
Appendice A.7: le prescrizioni relative alle materie radioattive della classe 7;
Appendice A.8: riservata;
Appendice A.9: le prescrizioni relative alle etichette di pericolo e la spiegazione delle figure.
2005 Quando si applicano le disposizioni relative ai trasporti «a carico completo», le autorità competenti possono esigere che il veicolo o il grande contenitore utilizzato per il trasporto in causa sia caricato in un solo luogo e scaricato in un solo luogo.
2006 (1) Se il veicolo che effettua un trasporto sottoposto alle prescrizioni di questa Direttiva è inoltrato su una parte del percorso diverso da quello stradale si applicano solamente, su tale parte di tragitto, i regolamenti nazionali o internazionali che regolano, eventualmente, il trasporto di merci pericolose per il modo di trasporto utilizzato per l'instradamento del veicolo stradale.
(2) Nel caso in cui un trasporto sottoposto alle prescrizioni di questa Direttiva è parimenti sottoposto in tutto o in parte del suo percorso stradale alle disposizioni di una convenzione internazionale che regolamenti il trasporto di merci pericolose per un modo di trasporto diverso da quello su strada, in ragione delle clausole di tale convenzione che ne estende la portata a certi servizi automobilistici, le disposizioni di questa convenzione internazionale si applicano sul percorso in causa congiuntamente con le disposizioni di questa Direttiva che non siano incompatibili con esse; le altre clausole di questa Direttiva non si applicano sul percorso in causa.
2007 I colli aventi una capacità massima di 450 litri o 400 kg (massa netta), che non soddisfano interamente alle prescrizioni di imballaggio, di etichettatura e di imballaggio in comune con questa Direttiva, ma che sono conformi alle prescrizioni per i trasporti marittimi o aerei () delle merci pericolose, sono ammessi per trasporti precedenti o seguenti un percorso marittimo o aereo alle seguenti condizioni:
a) i colli se non sono etichettati conformemente con questa Direttiva devono essere etichettati conformemente alle disposizioni del trasporto marittimo o aereo ();
b) per l'imballaggio in comune in un collo si devono applicare le disposizioni del trasporto marittimo o aereo ();
c) oltre le indicazioni prescritte in questa Direttiva, il documento di trasporto deve recare la dicitura «Trasporto secondo marg. 2007 dell'ADR».
2010 Al fine di poter procedere alle prove necessarie in previsione di emendare le disposizioni del presente Allegato per adattarle all'evoluzione delle tecniche e dell'industria, le autorità competenti delle Parti contraenti possono convenire direttamente tra loro di autorizzare alcuni trasporti sui loro territori in deroga temporanea alle disposizioni del presente Allegato.