Allegato B - Prima parte - Direttiva UE 94/55/CE del 21/11/94
21/11/94
Direttiva UE - 94/55/CE - Trasporto di merci pericolose su strada
OGGETTO: Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada
ALLEGATO B - Prima parte
Disposizioni relative al mezzo di trasporto e al trasporto
10 000 Piano dell'Allegato
(1) Il presente allegato comprende:
a) Norme generali applicabili al trasporto di materie pericolose di ogni Classe (Parte I);
b) Norme particolari applicabili al trasporto di materie pericolose delle Classi da 1 a 9 (Parte II);
c) Le seguenti appendici:
- Appendice B.1a riguardante cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e batterie di recipienti;
- Appendice B.1b riguardante i contenitori-cisterna;
- Appendice B.1c riguardante cisterne fisse e smontabili in materia plastica rinforzata;
- Appendice B.1d relativa alle prescrizioni concernenti i materiali e la costruzione di cisterne fisse e smontabili, e i serbatoi di contenitori-cisterna, destinati al trasporto di gas liquefatti fortemente refrigerati della Classe 2;
- Appendice B.2 contenente le disposizioni uniformi riguardanti la costruzione dei veicoli cisterna destinati al trasporto di materie pericolose, comprese le disposizioni riguardanti l'eventuale omologazione del tipo;
- Appendice B.3 contenente un modello di certificato di approvazione per veicoli;
- Appendice B.5 contenente l'elenco di materie di cui al marginale 10 500 (2);
- Appendice B.6 contenente un modello di certificato di abilitazione del conducente.
(2) Le norme generali della I Parte e le norme particolari della II Parte sono divise in sezioni intitolate come segue:
Generalità: Campo d'applicazione (comprese le disposizioni relative alle esenzioni ammesse) e definizioni;
Sezione 1. Modalità di trasporto di materie (questa sezione contiene le prescrizioni riguardanti metodi di spedizione, limitazioni nell'invio, carichi completi e la possibilità di trasporto delle materie alla rinfusa, in contenitori o in cisterna);
Sezione 2. Condizioni particolari da rispettare da parte dei mezzi di trasporto e relativi equipaggiamenti;
Sezione 3. Norme generali di esercizio;
Sezione 4. Norme particolari riguardanti carico, scarico e movimentazione (questa sezione contiene anche i divieti sui carichi in comune);
Sezione 5. Norme particolari riguardanti la circolazione dei veicoli;
Sezione 6. Norme transitorie, deroghe e norme speciali di determinati paesi.
10 001 Applicabilità di altri regolamenti, nazionali o internazionali
(1) Se il veicolo che effettua un trasporto sottoposto alle prescrizioni di questa Direttiva e instradato su una parte di percorso diverso da quello stradale, gli eventuali regolamenti nazionali o internazionali che regolano il trasporto di merci pericolose su tale parte di percorso nel modo di trasporto utilizzato per l'inoltro del veicolo stradale sono i soli applicabili nel corso di tale tratto di percorso.
(2) Nel caso in cui il trasporto in regime di questa Direttiva è anche assoggettato su tutto o parte del percorso stradale alle disposizioni di una convenzione internazionale che regolamenta il trasporto di merci pericolose per una modalità di trasporto diversa da quella stradale, in virtù dell'estensione di questa convenzione a taluni servizi automobilistici, le disposizioni di questa convenzione internazionale si applicano sul percorso in questione in concomitanza con le norme di questa Direttiva che non sono con esse incompatibili; le altre clausole di questa Direttiva non si devono applicare sul percorso in questione.
Applicabilità delle norme della Ia Parte del presente allegato
10 002 Le norme della I Parte non si applicano quando sono in contrasto con la II Parte o con l'Appendice del presente allegato.
Tuttavia:
a) Le norme dei marginali da 10 010 a 10 013 prevalgono su quelle della II Parte;
b) Le norme del marginale 10 403 prevalgono sui divieti di carico in comune formulati nella Sezione 4 della II Parte.
Ia PARTE NORME GENERALI APPLICABILI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE DI OGNI CLASSE (Vedere, comunque, marginale 10 002)
Generalità
Campo di applicazione del presente allegato
10 010 L'allegato A esenta, dalle disposizioni del presente allegato, trasporti effettuati alle condizioni (di imballaggio, massa, ecc.) previste ai marginali 2201a, 2301a, 2401a, 2471a, 2501a, 2551a, 2601a, 2801a e 2901a.
10 011 La tabella che prescrive i limiti della quantità di materie pericolose in colli che possono essere trasportate sulla stessa unità di trasporto senza l'applicazione delle norme del presente allegato relative a:
- Condizioni particolari che il mezzo di trasporto e i relativi equipaggiamenti devono soddisfare (tutte le sezioni 2 della I e II parte) fermo restando comunque, il rispetto dei marginali 10 240 (1) a) e 21 212;
- Equipaggiamento del veicolo (marginali XX 311 della I e II Parte);
- Formazione speciale dei conducenti (marginale 10 315);
- Trasporto di passeggeri (marginale 10 325);
- Consegne per iscritto (marginali XX 385 della I e II Parte);
- Zone di carico e scarico (marginale XX 407 della II Parte);
- Norme particolari riguardanti la circolazione dei veicoli (tutte le sezioni 5 della I e II Parte).
Nota 1: Le quantità massime riportate nella tabella di cui sopra rappresentano il livello di pericolo che, nel quadro di uno schema molto semplificato, può essere considerato come equivalente per ciascuna delle sostanze in elenco. Questo livello di pericolo non deve essere superato neppure quando un carico, pur non essendo soggetto ad alcun divieto di carico in comune, comprende più di una materia pericolosa.
Quando il medesimo limite di esenzione si applica alle materie in questione, le rispettive masse vanno sommate e il totale non deve superare quel limite. Inoltre, quando differenti limiti di esenzione si applicano alle materie, la quantità massima consentita per ognuna deve essere calcolata come segue:
a) La massa totale effettiva di ogni materia ad essa riferita in una qualsiasi colonna della tabella deve essere moltiplicata per il fattore riportato in testa alla colonna;
b) I prodotti così ottenuti sono sommati insieme ed il loro totale non deve superare 1 000.
Il complemento a 1 000, diviso per il coefficiente corrispondente ad un'altra materia da trasportare, fornisce il limite di esenzione ancora disponibile.
Esempio di calcolo
Poiché la somma dei prodotti è inferiore a 1 000, il caso sopra formulato lascia come possibilità entro il limite di esenzione 1 000 P 550 = 450, che può essere usato per completare il carico con, per esempio, gas in bombole della Classe 2, 11°a) (limite di 333 kg) sino ad un valore di 450 : 3 = 150 kg.
Queste operazioni di moltiplicazione e di divisione per il coefficiente possono essere evitate utilizzando le tabelle delle masse di seguito riportate:
Massa limite per ciascuna delle due differenti materie indicate nelle colonne da A a G della tabella di cui sopra che possono essere caricate insieme in una unità di trasporto senza eccedere i limiti di esenzione (in kg).
- Colonna A e seguenti
- Colonna B e seguenti
- Colonna C e seguenti
- Colonna D e seguenti
- Colonna E e seguenti
- Colonne F e G
Se, nel tener conto della massa della prima materia da caricare (come riportato in una delle colonne della tabella di pronto riferimento), non si raggiunge la quantità massima per la seconda materia (nell'altra colonna della stessa tabella), la masse disponibile restante può essere usata per una terza materia. Per accertare la massa ammissibile di quella sostanza, occorre far riferimento alla indicata con le lettere delle colonne corrispondenti alla seconda e alla terza materie. Se non si utilizza la massima quantità neppure per la terza materia, la medesima procedura può essere seguita per caricare una ulteriore o più materie diverse.
Nella colonna di sinistra di ciascuna tabella, i valori immediatamente superiori per la quantità effettivamente caricata (es: nella tabella B e D, 9 tra 8 e 10) può essere arrotondato per difetto al valore inferiore riportato (in questo caso 8). Nella colonna di destra, all'altro lato, un valore intermedio per la quantità effettivamente caricata (es: nella stessa tabella, 55 anziché 60) deve essere arrotondata per eccesso al valore superiore riportato (in questo caso 60).
Nota 2: Per l'applicazione del presente marginale e della sua tabella non si deve tener conto delle masse dei liquidi o gas contenuti in normali serbatoi fissi dei mezzi di trasporto per assicurare la propulsione dei veicoli o per l'azionamento di speciali apparecchiature (es: equipaggiamenti frigoriferi) e per garantirne la sicurezza.
10 012 (1) Nel caso delle esenzioni previste dal marginale 10 011 il documento di trasporto prescritto dal marginale 2002 (3) deve riportare la seguente scritta dopo quelle particolari specificate nel capitolo B delle norme particolari per ogni classe dell'Allegato A: «Carico non eccedente i limiti dell'esenzione prescritti nel marginale 10 011».
(2) Quando invii provenienti da più di uno speditore sono trasportati nella stessa unità di trasporto, non è necessario che nei documenti di trasporto che accompagnano tali invii figuri l'indicazione riportata al paragrafo (1).
10 013 Deroghe delle norme del presente allegato, sono ammesse nel caso di trasporto di emergenza per salvare vite umane.
Definizioni
10 014 (1) Ai sensi del presente Allegato si intende per:
«Autorità competente», l'autorità designata a tal riguardo in ogni nazione ed in ciascun specifico caso dal Governo;
«Colli fragili», i colli contenenti recipienti fragili (es: contenitori di vetro, porcellana, gres, o materiali simili) che non sono posti in imballaggi a parete piena che li proteggano efficacemente da urti [vedere anche Allegato A, marginale 2001 (7)];
«Gas» i gas o i vapori;
«Materie pericolose», se usato da solo, le materie e gli oggetti designati come tali di questa Direttiva;
«RID», il regolamento riguardante il trasporto ferroviario internazionale di merci pericolose che sono all'Allegato I appendice B [regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario di merci (CIM) della COTIF (Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari)];
«Trasporto alla rinfusa», il trasporto di una materia solida senza imballaggi;
«Contenitore» un dispositivo di trasporto (Cassa mobile, cisterna amovibile oppure altri dispositivi similari):
- A carattere permanente e sufficientemente robusto per usi ripetuti;
- Specificatamente progettato per facilitare il trasporto di merci, per mezzo di uno o più mezzi di trasporto, senza rotture del carico;
- Equipaggiato con dispositivi che permettono una rapida movimentazione, in particolare in fase di trasbordo da un mezzo all'altro;
- Così progettato da essere facilmente riempito e vuotato, avendo un volume interno non inferiore a 1 m3.
Il termine «Contenitore» non copre né gli imballaggi convenzionali, né i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa - IBC (GRV) -, né veicoli, né contenitori-cisterna; solo per la Classe 7, il termine «contenitore» è definito nel marginale 2700 (2).
«Grande contenitore», un contenitore avente un volume interno superiore a 3 m3;
«Piccolo contenitore», un contenitore avente un volume interno da 1 m3 a 3 m3;
«Contenitore-cisterna», un dispositivo di trasporto conforme alla definizione di cui sopra e costruito per contenere materie liquide, gassose, pulverulenti o granulari, ma con capacità maggiore a 0,45 m3;
«Batteria di recipienti» o «batteria di cisterne», un insieme di più recipienti come definito nel marginale 2212 (1) b), o di cisterne come definito nel marginale 2212 (1) c), collegati tra loro con un collettore e fissati permanentemente ad un telaio;
«Cisterna smontabile», una cisterna, diversa dalle cisterna fisse, dai contenitori-cisterna, dalle batterie di recipienti, che abbia una capacità superiore a 1 000 litri, non progettata per il trasporto di merci senza rottura del carico, e normalmente può essere movimentata solo se vuota;
«Cisterna fissa», una cisterna che è strutturalmente solidale al veicolo (che quindi diventa un veicolo-cisterna) o è parte integrante della struttura del veicolo;
«Cisterna», allorché la parola è usata da sola, un contenitore-cisterna o una cisterna di capacità superiore a 1 m3 che può essere una cisterna fissa, smontabile o una batteria di recipienti. [Vedere comunque la limitazione nel significato della parola «cisterna» nelle disposizioni comuni alle Appendici B.1, marginale 200 000 (2)];
«Unità di trasporto», un veicolo a motore senza rimorchio, oppure una combinazione di un veicolo a motore ed un rimorchio ad esso abbinato;
«Veicolo base», ogni veicolo a motore o suo rimorchio incompleto, corrispondente al tipo approvato conformemente all'Appendice B2;
«Veicolo coperto», un veicolo la cui carrozzeria è costituita da una cassa che può essere chiusa;
«Veicolo scoperto», un veicolo il cui pianale non ha sovrastruttura o è provvisto soltanto di sponde laterali e sponda posteriore;
«Veicolo telonato», un veicolo scoperto provvisto di un telone per la protezione del carico;
«Veicolo cisterna», un veicolo costruito per trasportare liquidi, gas, sostanze pulverulenti o granulari e comprendente una o più cisterne fisse;
«Veicolo batteria», un veicolo con una batteria di recipienti o una batteria di cisterne, definito dal termine «veicolo cisterna».
(2) Per l'applicazione di questo allegato, le cisterne [vedere definizione al marginale 10 014 (1)] non sono messe sullo stesso piano dei recipienti, essendo il termine «recipiente» usato in senso restrittivo. Prescrizioni e definizioni riguardanti recipienti si applicano alle cisterne fisse, batterie di recipienti, cisterne smontabili e contenitore-cisterna solo se espressamente stabilite.
(3) Il termine «carico completo», designa qualsiasi carico avente origine da un solo speditore, al quale è riservato l'uso esclusivo di un veicolo o di un grande contenitore ed ogni operazione di carico e scarico è espletata in conformità con le istruzioni dello speditore o destinatario (vedere marginale 10 108).
(4) «Rifiuti» sono sostanze, soluzioni, miscele od oggetti per i quali non è concepito un uso diretto ma che sono trasportate per essere ritrasformati, scaricati, eliminati tramite incenerimento o altri metodi.
10 015 (1) Se non altrimenti specificato il segno «%» nel presente Allegato significa:
a) In caso di miscugli di materie solide o di miscele di materie liquide, così come per le soluzioni e per le materie solide impregnate da un liquido: la parte di massa percentuale riferita alla massa totale della miscela, della soluzione o della materia impregnata;
b) Nel caso di miscele di gas compressi: la parte di volume indicata in rapporto percentuale al volume totale delle miscele gassose; nel caso di miscele di gas liquefatti così come di gas disciolti sotto pressione: la parte di massa indicata in percentuale riferita alla massa totale della miscela.
(2) Ogni volta che la massa dei colli è menzionata in questo Allegato, si intende la massa lorda, se non diversamente specificato. La massa dei contenitori o cisterne usate per il trasporto di merci non è inclusa nella massa lorda.
(3) Pressioni di ogni tipo riferite alle cisterne (come pressione di prova, pressione di servizio, pressione di apertura delle valvole di sicurezza) sono sempre indicate come pressione manometrica (differenza di pressione oltre quella atmosferica); comunque, la tensione di vapore delle sostanze è sempre espressa in pressione assoluta.
(4) Quando questo Allegato specifica un grado di riempimento per le cisterne, il grado di riempimento è sempre dato per una temperatura delle materie di 15 °C, salvo altra indicazione.
SEZIONE 1 MODO DI TRASPORTO DELLE MERCI
Modo di invio, restrizioni alla spedizione
10 105 Il trasporto di talune merci pericolose è soggetto all'uso obbligatorio di un materiale o di un definito mezzo di trasporto. Queste condizioni particolari sono contemplate in questo allegato, Parte II, marginale XX 105.
Carico completo
10 108 Quando sono applicate le norme relative ai trasporti a «carico completo», le autorità competenti, possono esigere che il veicolo o il grande contenitore utilizzato per il trasporto suddetto sia caricato e scaricato in un solo luogo.
Trasporto alla rinfusa
10 111 (1) Le materie pericolose solide possono essere trasportate alla rinfusa solo quando tale modo di trasporto sia espressamente ammesso per queste materie dalle disposizioni della Parte II del presente Allegato, e solo alle condizioni previste da tali norme.
Tuttavia gli imballaggi vuoti non puliti possono essere trasportati alla rinfusa se questo modo di trasporto non sia espressamente vietato, dalle norme della Parte II dell'Allegato A.
(2) Per il trasporto alla rinfusa in contenitori, vedere il marginale 10 118 (2).
Nota: Per la segnalazione e l'etichettaggio dei veicoli per trasporto alla rinfusa vedere marginale 10 500.
Trasporto in contenitori
Nota: Le norme relative al trasporto in contenitori-cisterna figurano nei marginali relativi al «Trasporto in cisterne».
10 118 (1) Il trasporto di colli in contenitori è ammesso.
(2) Il trasporto di materie alla rinfusa nei contenitori può essere effettuato solo quando il trasporto alla rinfusa delle stesse materie sia espressamente ammesso (vedere marginale 10 111); i piccoli contenitori debbono essere di tipo chiuso e a pareti piene.
(3) I grandi contenitori debbono soddisfare le prescrizioni concernenti la carrozzeria dei veicoli che sono imposte dal presente allegato per il trasporto in questione; la carrozzeria del veicolo non deve allora più osservare tali norme.
(4) Sotto riserva delle norme dell'ultima parte della frase del marginale 10 118 (3) il fatto che talune materie pericolose siano contenute in uno o più contenitori non modifica le condizioni imposte al veicolo in merito alla natura e quantità di materie pericolose trasportate.
Nota: Vedere il marginale 10 500 per la segnalazione e l'etichettaggio dei contenitori.
Trasporto in cisterne
10 121 (1) Il trasporto di materie pericolose può aver luogo in cisterne solo quando tale modo di trasporto è espressamente ammesso per tali materie dalle norme in uso stabilite per le cisterne fisse, cisterne smontabili e batterie di recipienti che figurano in ciascuna sezione 1 della II Parte dell'Appendice B.1a, come per quelle sull'uso dei contenitori-cisterna che figurano a ciascuna sezione 1 della II Parte dell'Appendice B.1b.
(2) Le cisterne di materia plastica rinforzata possono essere utilizzate solo se siano espressamente autorizzate nell'Appendice B.1c marginale 213 010 (utilizzazione). La temperatura della materia trasportata, al momento del riempimento, non deve superare i 50 °C.
Nota: Vedere il marginale 10 500 per la segnalazione e l'etichettaggio dei veicoli con cisterne fisse o smontabili.
SEZIONE 2 NORME PARTICOLARI PER IL MEZZO DI TRASPORTO E IL SUO EQUIPAGGIAMENTO
Tipi di veicoli
10 204 (1) Una unità di trasporto caricata con materie pericolose in nessun caso può comprendere più di un rimorchio o semirimorchio.
(2) Prescrizioni particolari concernenti i tipi di veicoli da utilizzare per il trasporto di determinate materie pericolose, sono descritte, qualora ricorra, nella II Parte di questo Allegato. (Vedere anche i marginali in relazione con i trasporto in contenitori, il trasporto di materie solide alla rinfusa, trasporto in cisterna e alle cisterne).
(3) I colli i cui imballaggi sono costituiti da materiali sensibili all'umidità devono essere caricati in veicoli coperti o telonati.
Veicoli impiegati per il trasporto di materie pericolose in cisterne fisse o smontabili, in batterie di recipienti o contenitori-cisterna di una capacità maggiore di 3 000 litri
Nota: a) Le norme relative a costruzione, controllo, riempimento e uso di cisterne fisse, cisterne smontabili e batterie di recipienti, e varie direttive concernenti veicoli cisterna e il loro uso, si trovano nell'Appendice B.1a e, per quanto riguarda la costruzione delle cisterne fisse, cisterne smontabili e batterie di recipienti destinati al trasporto di gas liquefatti fortemente refrigerati della Classe 2 o per le quali la pressione di prova deve essere almeno uguale a 1 MPa (10 bar), nell'Appendice B.1d (per le approvazioni di veicoli cisterna, vedere marginale 10 282).
b) Le norme concernenti la costruzione, insieme di equipaggiamenti, approvazione del tipo, prove, marcature, ecc. di contenitori-cisterna sono definite in Appendice B.1b e, per quanto riguarda la costruzione di veicoli cisterna destinati al trasporto di gas liquefatti fortemente refrigerati della Classe 2 o per i quali la pressione di prova deve essere almeno di 1 MPa (10 bar) le norme sono definite all'Appendice B.1d.
c) Le norme relative alla costruzione di cisterne fisse e cisterne smontabili in materiale plastico rinforzato si trovano nell'Appendice B.1c.
d) Le norme comuni all'Appendice B.1 figurano nel marginale 200 000.
e) Per i recipienti, vedere allegato A.
10 220 (1) Protezione posteriore dei veicoli - La parte posteriore del veicolo deve essere dotata, per tutta la larghezza della cisterna, di un paraurti sufficientemente resistente agli urti posteriori. Tra la parete posteriore della cisterna e la parete posteriore del paraurti deve esserci una distanza di almeno 100 mm (questa distanza va misurata in riferimento al punto della parete della cisterna più arretrato o agli accessori sporgenti in contatto con la materia trasportata). I veicoli con serbatoio basculante per il trasporto di materie pulverulenti o granulari, che si scaricano posteriormente non devono essere muniti di un paraincastro se gli equipaggiamenti posteriori dei serbatoi offrono una protezione al serbatoio equivalente a quella del paraincastro.
Nota: 1. Questa norma non si applica a veicoli destinati al trasporto di materie pericolose in contenitori-cisterna.
2. Per la protezione di cisterne contro il danneggiamento da urto laterale o ribaltamento, vedere marginale 211 127 (4) e (5).
(2) I veicoli che trasportano liquidi aventi un punto di infiammabilità minore o uguale a 61 °C o materie infiammabili della Classe 2 come definite al marginale 2200 (3) devono rispettare inoltre le prescrizioni dei marginali 220 532, 220 533 e 220 534 dell'Appendice B.2.
Frenatura
10 221 (1) I veicoli a motore (trattori e autocarri) con una massa massima superiore a 16 tonnellate e i rimorchi (cioè i rimorchi completi, i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale) con una massa massima superiore a 10 tonnellate () costituenti le unità di trasporto sotto descritto:
- veicoli cisterna,
- veicoli che trasportano cisterne smontabili o batterie di recipienti,
- veicoli che trasportano contenitori-cisterna aventi capacità superiore a 3 000 litri, e
- unità di trasporto del III tipo [vedere marginale 11 204 (3)],
che saranno immatricolate per la prima volta dopo il 30 giugno 1993, dovranno essere equipaggiate con un dispositivo antibloccaggio, la cui efficacia dovrà essere conforme alle disposizioni dei marginali 220 520 e 220 521 dell'Appendice B.2.
(2) Ogni unità di trasporto di un tipo specificato al paragrafo precedente, comprendente un veicolo a motore e/o un rimorchio del tipo specificato al paragrafo (1), deve essere equipaggiato con un rallentatore in grado di rispondere alle disposizioni dei marginali 220 522 e 220 535 dell'Appendice B.2. Quando l'unità di trasporto è composta da un veicolo a motore e da un rimorchio, la prescrizione si applica quando il veicolo a motore è immatricolato dopo il 30 giugno 1993.
(3) Ogni unità di trasporto di un tipo specificato al paragrafo (1), in servizio dopo il 31 dicembre 1999, dovrà essere equipaggiato con i dispositivi indicati ai paragrafi (1) e (2)
Mezzi per l'estinzione dell'incendio
10 240 (1) Ogni unità di trasporto destinata a merci pericolose deve essere equipaggiata con:
a) Almeno un estintore portatile di una capacità minima di 2 kg di polvere (o di capacità corrispondente qualora venga usato un altro tipo idoneo di estintore), in grado di estinguere l'incendio del motore o della cabina dell'unità di trasporto, e tale che, se impiegato contro l'incendio del carico, non lo aggravi ma, se possibile, lo estingua; tuttavia, se il veicolo è dotato di un dispositivo antincendio fisso, automatico o facilmente azionabile, per il motore, non è necessario che l'estintore portatile sia idoneo ad estinguere l'incendio nel motore;
b) Oltre a quanto previsto nel precedente punto a), almeno un estintore portatile di capacità minima di 6 kg di polvere (o di capacità corrispondente qualora venga usato un altro tipo idoneo di estintore) in grado di combattere un incendio di pneumatici/freni o un incendio che implichi il carico e tale che, se impiegato contro l'incendio del motore e della cabina dell'unità di trasporto, non lo aggravi. I veicoli a motore, aventi massa totale a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno essere muniti di un dispositivo portatile per la lotta contro l'incendio avente una capacità minima di 2 kg di polvere.
(2) Le sostanze estinguenti contenute negli estintori equipaggianti una unità di trasporto devono essere tali da non liberare gas tossici nella cabina neanche sotto l'azione del calore dell'incendio.
(3) Gli estintori portatili conformi alle prescrizioni del marginale 10 240 (1) dovranno essere piombati per verificare che essi non siano stati usati. Inoltre, porteranno un marchio di conformità a una norma riconosciuta dall'Autorità competente come pure un'iscrizione indicante la data in cui deve aver luogo la successiva ispezione.
(4) Qualora un'unità di trasporto comprenda un rimorchio e tale rimorchio carico sia sganciato e lasciato su una strada pubblica, lontano dal veicolo trattore, detto rimorchio deve essere provvisto di almeno un estintore conforme alle prescrizioni del paragrafo 10 240 (1)b).
Impianto elettrico
10 251 Le prescrizioni relative all'equipaggiamento elettrico di cui al marginale 220 511 dell'Appendice B.2 si applicano ad ogni unità di trasporto che trasporti merci pericolose per la quale è richiesta una approvazione conforme ai marginali 10 282 e 10 283. Le prescrizioni dei marginali 220 512 e 220 516 dell'Allegato B.2 si applicano unicamente ai veicoli seguenti:
a) Unità di trasporto munite di cisterne (fisse o smontabili) o batterie di recipienti contenenti liquidi aventi un punto di infiammabilità inferiore o uguale a 61 °C, o materie infiammabili della Classe 2 come definite al marginale 2200 (3). Potranno tuttavia essere utilizzate le unità di trasporto munite di cisterne (fisse o smontabili) che trasportano carburante diesel, gasolio o olio da riscaldamento leggero, numero di identificazione 1202, immatricolate prima del 1 luglio 1995 e non conformi al presente marginale.
b) Unità di trasporto destinate al trasporto di esplosivi e rispondenti ai requisiti dettati al marginale 11 204 (3) per unità di trasporto di tipo III.
Equipaggiamenti vari
10 260 Ogni unità di trasporto per merci pericolose deve essere provvista di:
a) Una serie di utensili per riparazioni di fortuna al veicolo;
b) Per ogni veicolo, di almeno un ceppo di dimensioni adeguate alla massa del veicolo ed al diametro delle ruote;
c) Due luci color arancione. Tali luci devono essere indipendenti dall'impianto elettrico del veicolo ed essere progettate in maniera tale che il servirsene non possa provocare la combustione delle merci trasportate; esse saranno fisse o lampeggianti.
d) l'equipaggiamento necessario per prendere le prime misure di soccorso indicate nelle consegne di sicurezza previste al marginale 10 385.
10 261 (1) I veicoli a motore (trattori o autocarri) aventi massa massima superiore a 12 tonnellate che saranno immatricolati per la prima volta dopo il 1 luglio 1995, dovranno essere equipaggiati con un dispositivo limitatore della velocità secondo il marginale 220 540 dell'Appendice B.2.
(2) Le prescrizioni del paragrafo (1) sopra riportato, si applicano ugualmente ai veicoli aventi le stesse caratteristiche immatricolati tra il 1 gennaio 1988 e il 1 luglio 1995, a partire dal 1 luglio 1996.
Omologazione del tipo
10 281 A richiesta del costruttore o del suo rappresentante debitamente accreditato, i veicoli base dei veicoli nuovi a motore ed i loro rimorchi, che devono essere approvati secondo i marginali 10 282 e 10 283, possono essere oggetto di un'omologazione del tipo conformemente all'Appendice B.2, rilasciata dall'Autorità competente. Tale omologazione del tipo deve essere accettata come garanzia di conformità del veicolo base al momento dell'ottenimento dell'approvazione del veicolo completo, dietro riserva che qualche modifica del veicolo base ne rimetta in discussione la validità.
Approvazione dei veicoli
10 282 (1) Veicoli cisterna, veicoli trasportanti cisterne smontabili o batterie di recipienti e qualora richiesto dalle prescrizioni della II Parte del presente Allegato altri veicoli, devono essere sottoposti ad ispezione tecnica nel proprio paese di immatricolazione per accertamento della rispondenza ai requisiti di questo allegato, inclusi quelli delle sue Appendici, e a quelli delle norme generali sulla sicurezza (riguardante freni, luci, ecc.) in vigore nel proprio paese di immatricolazione; se questi veicoli sono rimorchi o semirimorchi agganciati ad un veicolo trattore, il veicolo trattore deve essere sottoposto ad ispezione tecnica per gli stessi scopi.
(2) Un certificato di approvazione deve essere emesso dall'autorità competente del paese di immatricolazione per ogni veicolo del quale l'ispezione ha avuto esito positivo. Esso deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato che lo emette, e inoltre, se tale lingua non è Inglese, Francese o Tedesco, in Inglese, Francese o Tedesco, a meno che stabiliscano diversamente accordi tra gli Stati interessati alle operazioni di trasporto. Esso deve essere conforme al modello riportato nell'Appendice B.3.
(3) Uno speciale certificato di approvazione emesso dalle autorità competenti di una parte contraente per un veicolo immatricolato nel territorio di questa parte contraente deve essere accettato, fin tanto che è valido, dalle competenti autorità di altri parti contraenti.
(4) La validità dei certificati speciali di approvazione deve cessare non più tardi di un anno dopo la data dell'ispezione tecnica del veicolo, precedente l'emissione del certificato. Nel caso di cisterne soggette a ispezioni periodiche obbligatorie, questa prescrizione non deve, tuttavia, imporre prove di tenuta, prove di pressione idraulica o ispezione interna di cisterne ad intervalli più ravvicinati di quelli stabiliti in Appendice B.1a e B.1c.
10 283 Le unità di trasporto per contenitori-cisterna di capacità superiore a 3 000 litri devono essere sottoposte ad una vista tecnica annuale nei rispettivi paesi di immatricolazione per l'accertamento della rispondenza alle norme generali di sicurezza riguardante freni, lucci, ecc. in vigore nel proprio paese. Un certificato di approvazione deve essere emesso dalla autorità competente del paese di immatricolazione per ciascun elemento dell'unità di trasporto la cui visita ha dato esito positivo. Deve essere specificata la data dell'ultima ispezione. Il modello riprodotto in Appendice B.3 può essere usato per questo certificato.
SEZIONE 3 PRESCRIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO
Equipaggiamento del veicolo
10 311 Quando le prescrizioni pertinenti della II Parte di questo Allegato richiedono la presenza nel veicolo di un secondo autista, il detto secondo autista deve essere capace di sostituire il conducente.
Formazione speciale dei conducenti
10 315 (1) I conducenti di veicoli cisterna o di unità trasportanti cisterne o contenitori-cisterna con una capacità totale di più di 3 000 litri e/o una massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate e, ove ciò sia richiesto dalle prescrizioni della II Parte di questo Allegato, i conducenti di altri veicoli, devono avere una patente emessa dalla autorità competente o da un'organizzazione riconosciuta da quella autorità attestante la partecipazione ad un corso di addestramento e al superamento dei relativi esami, sui particolari requisiti a cui devono soddisfare durante il trasporto di merci pericolose.
(2) Dal primo Gennaio 1995 i conducenti dei veicoli diversi da quelli menzionati al paragrafo 10 315 (1) la cui massa max ammissibile superi i 3 500 kg delle categorie C ed E citate nell'allegato 6 alla Convenzione sul Traffico Stradale (1968), devono possedere un certificato come specificato al paragrafo 10 315 (1).
(3) Per mezzo di un'idonea annotazione su questo certificato apportata ad intervalli di cinque anni dall'autorità competente o da qualunque organizzazione riconosciuta da quell'autorità, un conducente di veicolo deve essere in grado di dimostrare di aver partecipato ad un corso di perfezionamento nell'anno precedente la scadenza di validità del certificato e di aver superato un test riconosciuto dalla suddetta autorità.
(4) La formazione deve aver luogo in corsi approvati dall'autorità competente. I suoi principali obiettivi sono di rendere i conducenti informati sui rischi concernenti il trasporto di merci pericolose e di dare loro le informazioni fondamentali, indispensabili per rendere minime le probabilità che avvengano incidenti, e in caso ciò avvenga, di renderli capaci di adottare misure che risultino necessarie per la sicurezza loro e dell'ambiente e per limitare gli effetti dell'incidente. Questa formazione, che dovrebbe includere esercizi pratici individuali, deve, come formazione di base per tutte le categorie di conducenti, ugualmente vertere sui seguenti punti:
a) I requisiti generali che regolano il trasporto di merci pericolose;
b) I principali tipi di pericolo;
c) Un'informazione sulla protezione dell'ambiente in materia di trasporto, in particolare per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti;
d) Misure di prevenzione e di sicurezza adeguate ai vari tipi di pericolo;
e) Cosa fare dopo un incidente (primo soccorso, sicurezza stradale, conoscenze fondamentali circa l'uso di attrezzature protettive, ecc.);
f) Etichettaggio e segnalazioni di pericolo;
g) Cosa un conducente di veicoli deve e non deve fare durante il trasporto di merci pericolose;
h) Scopi e metodi d'uso delle attrezzature tecniche sui veicoli;
i) I divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in un contenitore;
j) Le precauzioni da prendere al momento del carico e dello scarico delle merci pericolose;
k) Le informazioni generali riguardanti le responsabilità civili;
l) Un'informazione sulle operazioni di trasporto multimodale
Le conoscenze per il rilascio del certificato di formazione per i conducenti di veicoli per il trasporto di merci in colli devono inoltre vertere su:
m) La manutenzione e lo stivaggio dei colli
Le conoscenze per il rilascio del certificato di formazione per i conducenti di veicoli per il trasporto di merci in cisterna devono inoltre vertere su:
n) Il comportamento in marcia dei veicoli con cisterne o contenitori-cisterna, compresi i movimenti del carico
(5) Ogni certificato di formazione conforme ai requisiti di questo marginale ed emesso in accordo con il modello riprodotto in Appendice B.6 dall'Autorità competente di una parte contraente o da qualsiasi organizzazione riconosciuta da quelle autorità, deve essere accettato durante il suo periodo di validità dalle autorità competenti di altri parti contraenti.
(6) Il certificato deve essere redatto nella lingua o una delle lingue del paese dell'Autorità competente che ha rilasciato il certificato, o ha riconosciuto l'organizzazione che l'ha rilasciato, e parimenti, se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, in inglese, in francese o in tedesco, salvo disposizioni contrarie degli accordi conclusi fra i paesi interessati dall'operazione di trasporto.
(7) I certificati redatti secondo il modello prescritto conformemente alle disposizioni di questa Direttiva in vigore al 31 dicembre 1989 possono essere utilizzati fino alla data di scadenza. Tuttavia per il trasporto di merci della classe 1 possono essere utilizzati solo se sono validi per la classi 1a, 1b, 1c, mentre per il trasporto della classe 9 solo qualora validi per le classi 3, 6.1 en 8.
(8) I certificati redatti secondo il modello prescritto conformemente alle disposizioni di questa Direttiva in vigore al 28 gennaio 1992, possono essere utilizzati per il trasporto di merci pericolose in cisterne o di merci della classe 1, rispettivamente, fino alla loro scadenza.
Sorveglianza dei veicoli
10 321 Veicoli trasportanti merci pericolose nelle quantità riportate ai marginali corrispondenti della II Parte devono essere sorvegliati oppure alternativamente possono essere parcheggiati isolati senza sorveglianza, all'aperto in un deposito o nelle pertinenze di uno stabilimento che offra tutte le garanzie di sicurezza. Se questa possibilità di stazionamento non esiste, il veicolo, dopo aver preso le appropriate misure di sicurezza, può essere parcheggiato isolato in un luogo che risponda alle condizioni previste dai paragrafi i), ii), o iii) sotto riportati. I parcheggi autorizzati al paragrafo ii) saranno da utilizzare solo in mancanza di quelli di cui al paragrafo i), e quelli descritti nel paragrafo iii) non potranno essere usati che in mancanza di quelli previsti nei paragrafi i) e ii).
i) Un parcheggio di veicoli sorvegliato da un addetto che sia stato avvisato della natura del carico e dove si trova il conducente.
ii) Un parcheggio pubblico o privato dove il mezzo di trasporto abbia probabilità di non essere danneggiato da altri veicoli.
iii) Un idoneo spazio aperto situato al di fuori delle grandi strade di comunicazione e da abitazioni, dove il pubblico normalmente non passa e non si riunisce.
Trasporto di passeggeri
10 325 Ad esclusione dei membri dell'equipaggio del veicolo, non si possono trasportare passeggeri nei mezzi trasportanti merci pericolose.
Utilizzazione dei mezzi per l'estinzione degli incendi
10 340 L'equipaggio del veicolo deve saper adoperare gli apparecchi per l'estinzione degli incendi.
Apparecchi portabili di illuminazione
10 353 (1) È vietato entrare in un veicolo con apparecchi di illuminazione a fiamma. Inoltre, gli apparecchi di illuminazione utilizzati non devono presentare nessuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille.
(2) In un veicolo coperto trasportante liquidi aventi un punto di infiammabilità di 61 °C o meno o sostanze o oggetti infiammabili della Classe 2, così definiti nel marginale 2200 (3), non possono entrare persone con apparecchi di illuminazione, a parte lampade portatili progettate e costruite in modo che non causino l'incendio di vapori o gas infiammabili che possano trovarsi all'interno del veicolo.
Cisterne vuote
10 378 (1) Per cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili e batterie di recipienti, vedere marginale 211 177.
(2) Per contenitori-cisterna, vedere marginale 212 177.
Documenti da portare sull'unità di trasporto
10 381 (1) In aggiunta ai documenti richiesti da altre norme, devono essere portati sull'unità di trasporto i seguenti documenti:
a) I documenti di trasporto prescritti nell'Allegato A, marginale 2002(3), (4) e (9), coprono tutte le materie pericolose trasportate;
b) Una copia del testo principale del/degli accordo/i speciale/i, definito/i in conformità con i marginali 2010 e 10 602 se il trasporto è effettuato sulla base di tale/i accordo/i;
(2) Qualora le norme di questo Allegato lo richiedano devono inoltre trovarsi a bordo dell'unità di trasporto:
a) I certificati speciali di approvazione riferiti al marginale 10 282 o 10 283 per ciascuna unità di trasporto o suo elemento;
b) La patente rilasciata ai conducenti prescritta nel marginale 10 315 e riprodotto nell'Appendice B.6;
c) Le istruzioni descritte nel marginale 10 385, relative a tutte le sostanze pericolose trasportate;
d) Il permesso che autorizza le operazioni di trasporto.
Istruzioni scritte
10 385 (1) Di fronte agli incidenti o emergenze che possono capitare o presentarsi durante il trasporto, per precauzione dovranno essere date all'autista istruzioni scritte specificando in modo conciso:
a) La natura del pericolo inerente il trasporto delle sostanze pericolose trasportate, e le misure di sicurezza da adottare;
b) Le misure da prendere e il trattamento da eseguire nel caso che persone vengano a contatto con la materia trasportata o con sostanze che possano liberarsi dalla suddetta materia;
c) Le misure da prendere in caso di incendio e, in particolare, i mezzi per l'estinzione degli incendi o equipaggiamenti che non devono essere usati;
d) Le misure da prendere in caso di rottura o deterioramento degli imballaggi o delle sostanze pericolose trasportate, particolarmente quando tali sostanze pericolose si sono rovesciate sulla strada;
e) Nel caso in cui veicoli cisterna o unità di trasporto con uno o più cisterne o contenitori-cisterna di una capacità totale superiore a 3 000 litri e/o una massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate, che trasportino materie di cui all'elenco in Appendice B.5, identificare il nome delle(della) materie(a) trasportate(a), la classe, l'ordinale e la lettera, e i numeri di identificazione del pericolo in accordo con l'Appendice B.5;
f) Le misure da prendere per evitare o minimizzare i danni in caso di versamento di materie considerate in grado di inquinare l'acqua come pericolo complementare di quelli indicati dalle etichette di pericolo.
(2) Queste istruzioni sono preparate dal fabbricante o dal consegnatario per ogni materia pericolosa o Classe di materie pericolose, in una lingua del paese di origine; dove questo linguaggio non è identico a quello dei paesi di transito o destinazione, saranno riportate le istruzioni anche nel linguaggio di questi paesi. Una copia di queste istruzioni deve essere tenuto nella cabina dell'autista.
(3) Queste istruzioni sono fornite al trasportatore al più tardi quando viene ordinato il trasporto, così da metterlo in grado di prendere tutti i provvedimenti necessari ad assicurare che gli addetti ai lavori siano al corrente di queste istruzioni e capaci di applicarle correttamente.
SEZIONE 4 PRESCRIZIONI SPECIALI RELATIVE AL CARICO, ALLO SCARICO E ALLA MANUTENZIONE
10 400
Limitazione delle quantità trasportate
10 401 Il fatto che talune materie pericolose siano contenute in uno o più contenitori non influenza le limitazioni di peso imposte dal presente allegato in uno stesso veicolo o in una stessa unità di trasporto.
10 402
Divieto di carico in comune in uno stesso veicolo
10 403 Salvo i casi in cui le disposizioni delle sezioni 4 del capitolo II prevedano norme esplicite contrarie, i divieti di carico in comune in uno stesso veicolo non si applicano alle spedizioni di merci imballate in comune in conformità con quanto è consentito dalle prescrizioni dell'Allegato A relative all'imballaggio in comune. L'osservanza dei divieti di carico in comune è basata sulle etichette di pericolo dell'Appendice A.9 che debbono essere apposte sui colli in conformità con le disposizioni previste per la varie classi nell'Allegato A.
Nota: Come prescritto nel marginale 2002(4), per consegne che non devono essere effettuate insieme sullo stesso veicolo, si dovranno preparare documenti di trasporto separati.
Divieto di carico in comune in un contenitore
10 404 I divieti di carico in comune in uno stesso veicolo debbono essere ugualmente rispettati all'interno di ogni contenitore.
Divieto di carico in comune con merci contenute in un contenitore
10 405 Per l'applicazione dei divieti di carico in comune in uno stesso veicolo, non sarà tenuto conto delle materie contenute in contenitori chiusi ed a pareti piene.
Pulizia prima del carico
10 413 Tutte le prescrizioni del presente Allegato relative alla pulizia dei veicoli prima del carico si applicano anche alla pulizia dei contenitori.
Movimentazione e stivaggio
10 414 (1) I diversi elementi di un carico comprendente materie pericolose debbono essere opportunamente ammarati sul veicolo e assestati fra loro con mezzi appropriati, in modo tale da evitare ogni spostamento significativo di questi elementi gli uni in rapporto agli altri ed in rapporto alle pareti del veicolo. Il carico può essere protetto ad esempio, per mezzo di cinghie fissate alle pareti laterali, per mezzo di traverse scorrevoli e di supporti regolabili, di sacchi gonfiabili e di dispositivi di bloccaggio antiscivolo. Il carico è ugualmente sufficientemente protetto ai sensi della prima frase se tutto lo spazio di carico è, per ogni strato, completamento riempito di colli.
(2) Tutte le prescrizioni del presente allegato relative al carico e allo scarico dei veicoli così come allo stivaggio e alla movimentazione delle materie si applicano ugualmente al carico, allo stivaggio e allo scarico dei contenitori sui veicoli.
(3) I colli che sono muniti di etichette conformi al modello n. 12 devono essere protetti contro il danneggiamento causato da altri colli.
(4) È proibito al personale di guida o di scorta aprire un collo contenente materie pericolose.
Pulizia dopo lo scarico
10 415 (1) Dopo lo scarico di un veicolo che ha accolto un carico di materie pericolose imballate, se si rivela che queste hanno lasciato sfuggire una parte del loro contenuto, si deve, non appena è possibile e in ogni caso prima di effettuare un nuovo carico, pulire il veicolo.
(2) I veicoli che hanno accolto un carico alla rinfusa di materie pericolose debbono, prima di ogni altro carico, essere opportunamente puliti a meno che il nuovo carico non sia costituito dalla stessa materia pericolosa che ha costituito il precedente carico.
(3) Tutte le prescrizioni del presente allegato relative alla pulizia o alla decontaminazione dei veicoli si applicano anche alla pulizia o alla decontaminazione dei contenitori.
Divieto di fumare
10 416 Durante le movimentazioni, è vietato fumare nei pressi dei veicoli e nei veicoli stessi.
Precauzioni contro le cariche elettrostatiche
10 417 In caso di sostanze con un punto di infiammabilità inferiore o uguale a 61 °C deve essere stabilita, prima che le cisterne siano riempite o svuotate, una buona connessione elettrica dal telaio del veicolo a terra. Inoltre, la velocità di riempimento deve essere limitata.
10 418
Carico e scarico delle materie pericolose nei contenitori
10 419 Le prescrizioni del presente allegato relative al carico ed allo scarico dei veicoli, come pure allo stivaggio ed alla movimentazione delle merci pericolose si applicano ugualmente al carico ed allo scarico delle merci pericolose nei contenitori.
Funzionamento del motore durante il carico o lo scarico
10 431 Salvo i casi in cui l'utilizzazione del motore è necessaria per funzionamento delle pompe o di altri meccanismi che assicurino il carico o lo scarico del veicolo o i casi in cui la legge del paese, nel quale si trovi il veicolo, permette tale utilizzazione, il motore deve essere spento durante le operazioni di carico e di scarico.
SEZIONE 5 PRESCRIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (CISTERNA), DELLE BATTERIE DI RECIPIENTI E DEI CONTENITORI-(CISTERNA)
Segnalazione
10 500 (1) Le unità di trasporto caricate con le merci pericolose debbono avere, disposti in un piano verticale, due pannelli rettangolari di colore arancione retro-riflettente, la cui base è di cm 40 e la cui altezza non deve essere inferiore a cm 30. Questi pannelli debbono portare un bordo nero di spessore non superiore a 15 mm. Essi debbono essere fissati uno sulla parte anteriore dell'unità di trasporto e l'altro su quella posteriore, perpendicolarmente all'asse longitudinale di questa. Essi debbono essere ben visibili.
Se la dimensione e la costruzione del veicolo sono tali che la superficie disponibile è insufficiente per fissare questi pannelli di colore arancione, le loro dimensioni possono essere ricondotte a 300 mm per la base, 120 mm per l'altezza e 10 mm per il bordo nero.
Nota: Il colore arancio dei pannelli in condizioni normali di utilizzazione, dovrà avere le coordinate tricromatiche localizzate nella regione del diagramma colorimetrico che sarà delimitato congiungendo tra loro i punti delle coordinate seguenti:
Fattore di illuminanza del colore retro-riflettente: â >0,12. Centro di riferimento E, luce campione C, incidenza normale 45°, divergenza 0°. Coefficiente di intensità luminosa sotto un angolo di illuminazione di 5° e di divergenza di 0,2°: minimo 20 candele per lux e per m2.
(2) I veicoli cisterna o le unità di trasporto con 1 o più cisterne che trasportano materie pericolose previste all'Appendice B.5, devono in aggiunta, esporre sul lato di ogni cisterna o scomparto, chiaramente visibile e parallelo all'asse longitudinale del veicolo, pannelli color arancio con prescrizioni identiche al punto 10 500 (1). Su questi pannelli color arancio dovranno apparire i numeri di identificazione previsti nell'Appendice B.5 per ciascuna delle materie trasportate nella cisterna o in un suo scomparto.
(3) Le unità di trasporto ed i contenitori che trasportano materie solide pericolose alla rinfusa previste nell'Appendice B5, devono ugualmente portare in aggiunta sui lati di ogni unità di trasporto o del contenitore, parallelamente all'asse longitudinale del veicolo, in modo chiaramente visibile, pannelli arancioni identici a quelli prescritti al paragrafo (1). Tali pannelli arancioni devono essere muniti dei numeri di identificazione prescritti per ciascuna delle materie trasportate alla rinfusa nell'unità di trasporto o nel contenitore.
(4) Nel caso di contenitori trasportanti materie solide pericolose alla rinfusa e nel caso di contenitori-cisterna, i pannelli previsti al paragrafo 10 500 (2) en (3) possono essere sostituiti con autoadesivi, verniciati direttamente sulla parete o in qualsiasi altro modo equivalente, purché i materiali utilizzati a questo scopo siano resistenti alle intemperie e garantiscano una segnalazione durevole. In questo caso le norme dell'ultima frase del marginale 10 500 (6), concernente la resistenza al fuoco, non sono applicate.
(5) Per unità di trasporto trasportanti solo una delle materie elencate nell'Appendice B.5, i pannelli color arancio prescritti nei paragrafi 10 500 (2) e (3) non sono necessari quando quelli apposti davanti i numeri di identificazione prescritto in Appendice B.5.
(6) I numeri di identificazione saranno costituiti da cifre di color nero di mm 100 di altezza e di mm 15 di spessore del tratto. Il numero di identificazione del pericolo dovrà figurare nella parte superiore del pannello, il numero di identificazione della materia, nella parte inferiore; essi saranno separati da una linea nera orizzontale di mm 15 di spessore attraversante il pannello a metà altezza (vedere Appendice B.5). I numeri di identificazione debbono essere indelebili e restare leggibili dopo un incendio della durata di 15 minuti.
(7) Le prescrizioni di cui sopra sono applicabili ugualmente alle cisterne fisse o smontabili, ai contenitori-cisterna e alle batterie di recipienti vuoti, non ripuliti e non degasati e veicoli per trasporto alla rinfusa vuoti e contenitori per trasporto alla rinfusa vuoti non ripuliti.
(8) I pannelli di colore arancione che non si riferiscono alle merci pericolose trasportate o ai loro residui, devono essere rimossi o ricoperti. Se i pannelli sono ricoperti, il rivestimento deve essere totale e deve restare efficace dopo un incendio di durata di 15 minuti.
Etichettagio
(9) Quando le materie pericolose trasportate in un contenitori sono tali che occorre, secondo quanto previsto nell'Allegato A, apporre una o più etichette di pericolo sui colli contenenti queste materie, questa o queste etichette devono essere apposte all'esterno del contenitore contenente queste materie in colli o alla rinfusa. Tuttavia le etichette n. 10, 11 e 12 non devono essere apposte.
(10) Sulle due fiancate, i contenitori per trasporto alla rinfusa, i contenitori-cisterna e le batterie di recipienti devono portare le etichette previste al marginale XX500 di ogni classe. Se queste etichette non sono visibili all'esterno del veicolo trasportatore, le stesse etichette saranno apposte sulle due fiancate laterali e posteriormente al veicolo.
(11) I veicoli per trasporto alla rinfusa ed i veicoli aventi cisterna fissa o smontabile devono portare sulle due fiancate laterali e posteriormente, le etichette previste al marginale XX500 di ciascuna classe.
(12) Le prescrizioni del marginale 10 500 (10) e 10 500 (11) si applicano ugualmente alle cisterne fisse o smontabili, ai contenitori-cisterna e alle batterie di recipienti vuoti, non ripuliti e non degasati e ai veicoli per trasporto alla rinfusa e contenitori per trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti.
(13) Le etichette che non si riferiscono alle merci pericolose trasportate, o ai residui di queste merci, devono essere rimosse o ricoperte.
Sosta in generale
10 503 Nessuna unità di trasporto di merci pericolose deve sostare senza che il suo freno di stazionamento sia inserito.
10 504
Sosta di notte o per cattiva visibilità
10 505 (1) In caso di sosta di notte o per cattiva visibilità se le luci del veicolo non funzionano, debbono essere poste sulla strada le luci arancioni menzionate al marginale 10 260 c):
- una a 10 m circa davanti al veicolo;
- l'altra a 10 cm circa dietro al veicolo.
(2) Le disposizioni del presente marginale non sono applicabili sul territorio della Gran Bretagna.
10 506
Sosta di un veicolo comportante un particolare pericolo
10 507 Fermo restando quanto previsto nel marginale 10 505, se deriva un pericolo particolare per gli utenti della strada dalla natura delle materie pericolose trasportate nei veicoli in sosta (ad esempio in caso di spargimento sulla carreggiata di materie pericolose per i pedoni, gli animali o i veicoli) e se l'equipaggio del veicolo non può rimediare rapidamente a questo pericolo, il conducente avvertirà o farà immediatamente avvertire le autorità competenti più vicine. In caso di necessità, egli prenderà, inoltre, le misure prescritte nelle istruzioni previste al marginale 10 385.
Altre disposizioni
10 599 Per ciò che riguarda le disposizioni relative alla regolamentazione della circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose e che non sono previste nella presente parte o nella II parte del presente allegato, le disposizioni emanate in tale campo da ogni Parte contraente sulla base della propria legislazione nazionale e relative ai trasporti nazionali sono applicabili ai trasporti internazionali che si effettuano sul suo territorio.
SEZIONE 6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DEROGHE E DISPOSIZIONI SPECIALI PER ALCUNI PAESI
Procedura rapida per autorizzare deroghe per esperimenti
10 602 Per poter procedere agli esperimenti necessari in vista di emendare le disposizioni del presente allegato par adattarle all'evoluzione delle tecniche e dell'industria, le autorità competenti delle Parti contraenti potranno convenire direttamente fra loro di autorizzare alcuni trasporti sui loro territori in deroga temporanea alle disposizioni del presente allegato. Il periodo di validità della deroga temporanea sarà di 5 anni al massimo a partire dalla data della entrata in vigore di un emendamento corrispondente che modifichi il presente Allegato. La deroga temporanea cesserà automaticamente a far data dall'entrata in vigore di un emendamento corrispondente che modifichi il presente allegato.