Autotrasporto in UE: in primavera cambiano alcune regole
Più rigore nei tempi del cabotaggio, più flessibilità in quelli di riposo. Ma non per tutti.
Tranquilli, la maggior parte delle regole nuove diventano obbligatorie dal 2012, quindi c’è ancora tempo. Quello che cambia da subito o quasi, con questi due nuovi regolamenti CE, sono però due cose importanti che spieghiamo subito.
Per il trasporto merci in regime di cabotaggio, a partire dal 14 maggio 2010, occorre fare attenzione perché il cabotaggio diventa realmente un servizio temporaneo. Il nuovo testo europeo sottolinea molto di più questo aspetto, al fine di evitare scombussolamenti sui mercati nazionali interni. Chi trasporta merci in Paesi comunitari esteri potrà fare al massimo 3 trasporti di cabotaggio in un periodo di tempo molto limitato.
Riportiamo qui la regola per esteso contenuta nell’art. 8 del reg. 1072/2009/CE:
1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio.
2. Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l’autoveicolo dello stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante.
L’ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall’ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.
Entro il termine di cui al primo comma, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi a norma del primo comma, purché siano limitati ad un trasporto per Stato membro entro tre giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione.
Per il trasporto con autobus in forma di servizio occasionale si è cercato di essere un po’ più elastici con i tempi di guida e di riposo obbligatori. Dal prossimo 4 giugno infatti il conducente potrà rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutive al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a determinate condizioni.
Riportiamo tutta la regola nuova contenuta nell’art. 29 del reg. 1073/2009/CE:
All’articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006 è inserito il paragrafo seguente:
6 bis. "In deroga... il conducente... può rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che:
a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;
b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:
i) due regolari periodi di riposo settimanale; oppure
ii) un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga (...)
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