Merci pericolose: in vigore l'ADR 2009 - cambia l'art. 168 del codice stradale
Le novità principali sul trasporto nazionale di merci pericolose
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. del 27/01/10 di recepimento della direttiva 2008/68/CE si applica ora l'ADR/RID 2009 e inoltre viene modificato anche l'articolo 168 del codice stradale.
Nulla di nuovo per ciò che riguarda le norme ADR, adesso aggiornate e doverosamente da applicare anche in Italia, però ci sono alcune novità di rilievo nell'articolo 168 che vale la pena segnalare.
1) Circolazione, etichettaggio, imballaggio, carico, scarico, stivaggio di merci pericolose: se prima c'era la possibilità (limitata) per il Ministero di regolamentare con propri decreti la materia, adesso viene tutto demandato agli allegati ADR.
2) Il Ministero dei Trasporti, previa notifica alla Commissione Europea, può stabilire disposizioni ancora più restrittive sul trasporto delle merci pericolose.
3) Adesso è possibile che il trasporto avvenga in condizioni diverse da quelle stabilite dall'ADR a patto di avere una autorizzazione individuale di carattere temporaneo. Tale autorizzazione è rilasciata solo se ci sono evidenti esigenze tecniche e solo se sono rispettate tutte le condizioni di sicurezza.
4) Se il trasporto di merci pericolose avviene su brevi distanze, non riguarda mai merci radioattive, ed è relativo a piccole quantità, è possibile che il Ministero lasci una deroga alle condizioni stabilite dall'ADR.
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