DDL 1720, le schede di lettura
I contenuti del DDL 1720 approvato dalla Camera:
gli articoli più importanti per le autoscuole
Il DDL 1720 approvato dalla Camera si compone di 45 articoli, ognuno dei quali finalizzato ad un’intenzione ben precisa, introdurre dei nuovi concetti o termini all’interno di uno o più articoli del codice stradale. Il DDL 1720 si intitola: “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, in linea generale è indirizzato infatti a diminuire il numero di incidenti stradali con l’introduzione di nuove pratiche.
Il singolo articolo del DDL può fare riferimento a uno o più articoli del CDS. Ad esempio l’art. 10 del DDL 1720 riguarda la modifica solo dell’art. 115 del CDS, mentre l’art. 13 del DDL fa riferimento agli art. 121, 122, 123 del CDS.
Un dossier messo a disposizione del Senato in pdf (clicca qui per scaricarlo) presenta una scheda di lettura di ogni singolo articolo del DDL: di questo dossier riportiamo solo le schede di lettura degli articoli che ci sembrano più attinenti il settore autoscuole.
Attenzione! Queste schede servono a farci capire lo spirito della riforma. Gli articoli con i nuovi testi definitivi si avranno solo quando il Senato avrà approvato il testo completo dei suoi emendamenti.
Disegno di legge
A.S. n. 1720
“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
SCHEDE DI LETTURA
Articolo 10
(Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata)
L'articolo 10 introduce la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida di categoria A. Onde permettere al giovane di misurarsi effettivamente con l'attività di guida di un autoveicolo è prevista un'adeguata formazione: almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
La guida accompagnata può essere svolta a condizione che sia stata rilasciata apposita autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni. Violazioni gravi commesse durante la guida accompagnata, ovvero la guida del minore in assenza dell'accompagnatore comportano, oltre che sanzioni pecuniarie, la revisione della patente posseduta dal minore e, in caso di esito negativo, la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
Articolo 11
(Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)
L'articolo 11 integra il programma dei corsi di preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori organizzati dalle autoscuole, o dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria: sarà svolta una lezione teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
Ai fini del conseguimento del certificato gli aspiranti che hanno superato l’esame teorico dovranno, previa idonea attività di formazione, affrontare una prova pratica di guida del ciclomotore.
Articolo 12
(Modifica all’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)
L'articolo 12 definisce nuovi limiti di potenza (55 kw/t al posto di quel 50 kw/t tanto contestato) per i veicoli di cui è permessa la guida ai neopatentati nel primo anno successivo al conseguimento della patente. Una precedente formulazione di tali limiti non ha trovato finora applicazione in quanto eccessivamente limitativa dei veicoli che possono essere guidati nel primo anno successivo al conseguimento della patente. La nuova definizione mira a contemperare la finalità di garanzia della sicurezza con quella di evitare restrizioni eccessive e non motivate.
Articolo 13
(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)
L'articolo 13 precisa tempi e ordine di svolgimento delle prove teorica e pratica, prevedendo anche esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
In tema di autoscuole sono previsti più stringenti requisiti di idoneità tecnica per il titolare dell'autoscuola e si dispone la sospensione dei soggetti abilitati ad effettuare i corsi di formazione degli insegnanti ed istruttori nei casi di irregolarità. Si richiede che le autoscuole abbiano una dotazione strumentale e una capacità di formazione adeguata, dovendo essere in grado di svolgere attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi tipologia di patente. È introdotta una opportuna normativa transitoria, per cui l'obbligo di svolgere attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente si applica alle autoscuole che attualmente svolgono la preparazione soltanto per il conseguimento delle patenti di categoria A e B, a decorrere dalla prima variazione nella titolarità dell'autoscuola, in modo da salvaguardare la continuità delle attività in corso. Si promuove la qualificazione delle autoscuole, stimolando la loro aggregazione in consorzi e la costituzione da parte delle autoscuole consorziate di centri di istruzione automobilistica, ai quali può essere demandata la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria superiore alla B. Per evitare una proliferazione di autoscuole non adeguate a svolgere attività di formazione, si prevede che l'attività di un'autoscuola non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti e tale verifica deve essere ripetuta successivamente con cadenza almeno triennale.
Articolo 14
(Modifiche all’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida)
L'articolo 14 modifica la disciplina relativa alla documentazione in caso di rinnovo della patente, prevedendo, in luogo dell'invio di un tagliando adesivo da apporre sulla patente, il rilascio di un duplicato, con l'indicazione del nuovo termine di validità, che a tutti gli effetti sostituisce la patente scaduta. Viene dato, così, seguito alle raccomandazioni indirizzate all'Italia dalla Commissione europea e si fa fronte ai rischi di contraffazione e alle difficoltà di controllo che il tagliando adesivo comporta.
Articolo 15
(Modifiche all’articolo 126-bis e all’allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)
L'articolo 15 gradua le sanzioni in termini di perdita di punti in relazione al superamento dei limiti di velocità in modo da tener conto dell'entità dell'infrazione, prevedendo una perdita di 3 punti se si superano i limiti massimi di oltre 10 km/h, di 6 punti se si superano di oltre 40 km/h e di 10 punti se si superano di oltre 60 km/h.
Modifiche alla decurtazioni di punti sono previste anche in relazione all'attività di autotrasporto.
Alla revisione della patente di guida sarà sottoposto anche chi dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.
Sono previsti i corsi di guida sicura avanzata che potranno essere utili al recupero di punti decurtati, fino ad un massimo di cinque.
Articolo 18
(Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità)
L'articolo 18 stabilisce che la possibilità di elevare nelle autostrade il limite di velocità a 150 km/h sia subordinata alla dotazione di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (i cosiddetti «tutor»).
Sono incrementate le sanzioni pecuniarie per chi supera i limiti massimi di velocità in misura notevole e gli autovelox, fuori dei centri abitati, non potranno essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni, mentre all’ente da cui dipende l’organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento.
Articolo 21
(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)
L'articolo 21 modifica la disciplina in materia di periodi di guida, interruzioni e relativa documentazione per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, precisando gli obblighi e aggravando le sanzioni.
In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose, per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.
Viene disposta la revoca della patente di guida per chi, sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli autostradali, inverte il senso di marcia, attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.
Articolo 22
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)
L'articolo 22 equipara alle autoambulanze per uso umano quelle adibite al soccorso di animali o ai servizi di vigilanza zoofila.
È introdotto l'obbligo per l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno, prevedendo, in difetto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Articolo 23
(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell’articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose)
L'articolo 23 depenalizza la sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, riformulandola in termini di sanzione amministrativa pecuniaria, anziché di ammenda.
È inasprito (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
È raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.
È affermato il principio per cui, per alcune, specifiche categorie di conducenti, è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche. Le categorie alle quali si applica il divieto, che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi per litro e non superiore a 0,5 grammi per litro, sono i giovani fino a 21 anni; i neopatentati di categoria B nei primi tre anni dal conseguimento della patente; i conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada; tutti coloro che si trovino comunque alla guida di mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 tonnellate) di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
È previsto che, se un conducente minore di anni diciotto si trovi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, ciò comporti un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B. In questa ipotesi, infatti, il conducente non potrà conseguire la patente prima del diciannovesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro, e prima del ventunesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro.
Circa gli accertamenti di chi guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, è previsto che qualora le prove non invasive condotte dalla polizia forniscono esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Articolo 24
(Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)
L'articolo 24 riduce, da centocinquanta a novanta giorni, il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di contestazione della violazione al codice della strada.
È, inoltre, introdotta un'ulteriore notificazione (agli obbligati in solido) quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore; per tale notifica è previsto il termine di cento giorni.
Articolo 26
(Introduzione dell’articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)
L'articolo 26 introduce la rateazione delle sanzioni pecuniarie, nel caso di una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro; in tale caso i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate possono richiedere la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000 e l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100, oltre gli interessi. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto e al giudice di pace.
Articolo 27
(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)
L'articolo 27 riduce il termine per proporre ricorso al giudice di pace avverso i verbali di contestazione di violazioni al codice della strada: da sessanta a trenta giorni se l'interessato è residente in Italia.
Articolo 36
(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)
L'articolo 36 obbliga gli autotrasportatori a dimostrare con apposita certificazione il non abuso di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La certificazione sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.
Articolo 37
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell’attività di autotrasportatore)
L'articolo 37 prevede la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle disposizioni in materia di autotrasporto e di quelle del codice della strada quando dalle violazioni di tali norme derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa da autotrasportatori.
Viene richiesta la frequenza del corso formazione iniziale accelerato per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E.
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