Riforma del CDS, il testo in 3 lettura si appresta a essere approvato
Gli emendamenti più curiosi (con i loro autori)
Nella seduta del 26 maggio alla Camera (Commissione Trasporti) sono accaduti dei fatti importanti.
Malgrado la moltitudine di emendamenti proposti, soprattutto dal deputato Motta (PD) come si rileva dal documento in pdf disponibile sul sito della Camera, Valducci ha con valide ragioni posto un limite, sostenendo che “in seconda lettura possono essere ritenuti ammissibili, al di là di ogni valutazione di merito, soltanto gli emendamenti che intervengono su parti dell’articolato modificate dal Senato”.
In parole povere: dal momento che la Camera ha già fatto le sue proposte e ha approvato un testo ben preciso, poi trasmesso al Senato, adesso non può modificare il testo nelle parti che prima le andavano bene! Potrà fare solo delle osservazioni su quello che ha modificato il Senato!
Nel resoconto della seduta sono elencati tutti gli emendamenti proposti. Ribadendo che Valducci li ha ritenuti inammissibili e per questo non verranno esaminati ancora, ci sembra interessante riportare quelli più “curiosi”.
GLI EMENDAMENTI...
... Sulla mercificazione dell’immagine femminile
ART. 5.
Al comma 2, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: «1-bis) È in ogni caso vietata l’apposizione di cartelli e manifesti pubblicitari che comportino un disconoscimento o una mercificazione del ruolo e dell’immagine della donna».
5. 4. Cosenza.
(Inammissibile)
... Sulla bicicletta e le sue definizioni
ART. 6.
Dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:
ART. 6-bis.
(Modifiche all’articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. All’articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: «che hanno iniziato l’attraversamento» sono sostituite dalle seguenti: «che si accingono ad attraversare la strada»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia».
6. 01. Motta Carmen (PD), Bratti Alessandro (PD)
(Inammissibile)
ART. 7.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il comma 15 dell’articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«15. In assenza di lanterne semaforiche per le biciclette o di altra segnaletica ad esse dedicata, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei conducenti degli altri veicoli».
7. 1. Motta, Bratti.
(Inammissibile)
ART. 8-bis.
(Modifica dell’articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. L’articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«ART. 50. – (Biciclette). – 1. Le biciclette sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del mezzo. In particolare, le biciclette a pedalata assistita sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione mista muscolare ed elettrica, con motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. Le biciclette non possono superare 1,30 m. di larghezza, 3 m. di lunghezza e 2,20 m. di altezza.
3. In caso di utilizzo di rimorchio per il trasporto di cose o di bambini la lunghezza complessiva della bicicletta, non può superare i 3,5 m.
4. Chiunque utilizza biciclette non conformi ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 80».
8. 02. Motta, Bratti.
(Inammissibile)
... Sui punti-premio dei corsi di guida sicura (ma solo alcuni)
ART. 22.
Al comma 1, prima della lettera Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) con regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche dei corsi di guida sicura organizzati e riconosciuti dalla CSAI, ACI e FIA il cui superamento permetta l’incremento di 8 punti, di cui all’articolo 126-bis del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni.
22. 2. Pini, Montagnoli.
(Inammissibile)
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disciplina le modalità per l’incremento dei punti di cui all’articolo 126-bis del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni, per gli automobilisti che frequentano corsi di guida sicura.
22. 4. Montagnoli, Pini.
(Inammissibile)
... Chi guida e non si ubriaca, beve gratis
ART. 54.
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza, gli esercenti dei locali pubblici rilasciano all’ingresso un contrassegno o un braccialetto, visibili, a coloro che risultano essere preposti alla guida dei veicoli. Il portatore del contrassegno o braccialetto può consumare, senza pagare, solo bevande analcoliche.
54. 7. Cosenza Giulia (PDL)
(Inammissibile)
ART. 55.
Al comma 1, lettera b) dopo il capoverso 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
2-quater. I soggetti di cui al comma 2 devono dotarsi altresì di un ambiente specifico denominato anche «camera di decompressione» ovvero «cuscinetto», dove i clienti possano avere la possibilità di riposarsi e rilassarsi e valutare il proprio stato psico-fisico, prima di mettersi alla guida. Tale ambiente deve essere insonorizzato e dotato di appositi strumenti per la valutazione di detto stato psicofisico quali un etilometro, un simulatore di guida, lettini dove poter attendere il recupero delle condizioni atte alla guida. (....)
55. 10. Sbai, Toto.
(Inammissibile)
I deputati che hanno firmato gli emendamenti succitati sono i seguenti:
Motta Carmen (PD)
Bratti Alessandro (PD)
Pini Gianluca (LNP)
Montagnoli Alessandro (LNP)
Sbai Souad (PDL)
Toto Daniele (PDL)
Cosenza Giulia (PDL)
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