Nuovo articolo 186 bis (LEGGE 29 luglio 2010, n. 120)
Art. 186-bis.
Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose.
1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.
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grzie
Al lavoro (che rischio di perdere) guadagno molto, devo tornare a casa dei miei e non si che cazzo mi accadrà !!!
La prossima volta ci dovevo pensare prima...
MI SPIEGO MEGLIO, EVITATE L'ACOOL QUANDO SAPETE CHE NELLE PROSSIME DUE/TRE ORE DOVETE GUIDARE!!!
QUANTO SOPRA E' STATO RIBADITO DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' E RECEPITO DA UNA DIRETTIVA EUROPEA, A TAL PROPOSITO IL PARLAMENTO ITALIANO STA STUDIANO UN ULTERIORE MODIFICA DEL CODICE DELLA STRADA CHE PREVEDE, TRA L'ALTRO, IL TASSO ALCOLEMICO "0" (ZERO) QUANDO SI E' ALLA GUIDA.
CHIARO IL CONCETTO!!!
sempre spostate
io posso assicurare di non avere precedenti e ora per una serata per un compleanno mi ritrovo ad essere considerato un criminale e alcolizzato...che schifo!!!
trovo ridicolo i tassi alcolici massimi imposti dalle legge, perché vuol dire mettere sullo stesso piano una persona che magari é uscita a cena e beve 2 bicchieri di vino, e magari il classico giovane che va in discoteca e si ubriaca.
E poi dicono che la legge é uguale per tutti? Certo ma solo su quello che vogliono loro. ciao
Chi mi puo' rispndere in merito??
l'educazione spetta alle scuole e ai genitori, non alle leggi
le forze dell'ordine possono aggiustare un pò le leggi come? valutando in quel momento il soggetto in questione...insomma fare bene il proprio mestiere in questi momenti può tornare utile per tutti. aggiungiamo pure che i 55kw nel 2011 sono troppi per un neopatentato a mio modesto avviso . in un bar o letto guidate poco che bisogna bere tanto.... ciao da mario
Bisogna fare chiarezza sull'articolo,
Per i professionisti solo quando esercitano o sempre non e' specificato , e' una" falla"!
Sicuramente verra' integrato alla prima sentenza di cassazione,fino ad allora?
tutto questo sarà giusto???????
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