Allegato 1 - Circolare - 12/08/2010 - Sicurezza stradale
ALLEGATO 1 alla circolare del 12/08/2010
Allegato alla circolare prot. n. 300/A/113/10/101/3/3/9 del 12.8.2009 da cui è stato omesso il testo degli articoli del CDS, coordinati con le modifiche, in quanto contenuti in altra parte.
Articolo 6
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
LE NUOVE REGOLE
• Il potere di ordinanza di cui all'articolo 5/3° CDS prevede ora che l'ente proprietario della strada possa prescrivere non solo di montare i sistemi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio ma anche che questi vengano allocati a bordo dei veicoli.
COSA È CAMBIATO
• Viene ampliato il potere di ordinanza in capo all'ente proprietario della strada il quale può disporre nei confronti degli utenti di portare a bordo dei veicoli i mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve.
NOTE OPERATIVE
• Con l'imposizione di un simile obbligo da parte dell'ente proprietario della strada, ipotizzabile ad esempio in tratte autostradali montane per un periodo determinato di tempo e supportato da idonea segnaletica, le cd. Operazioni di filtraggio finalizzate ad interdire il proseguimento della marcia a quei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, sarà accompagnato da autonoma ipotesi sanzionatoria ex art. 6 lett. c 2 lett. e / 13 CDS.
Articolo 7
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
LE NUOVE REGOLE
• Sono state introdotte misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli. In particolare, chi non rispetta i vari provvedimenti di blocco della circolazione nei centri abitati, in seguito all'emissione di un'ordinanza del sindaco, circolando con mezzi appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte dal divieto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00.
• È prevista un'ipotesi di recidiva: nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 30 giorni.
COSA È CAMBIATO
• Si tratta di un'innovazione nel panorama normativo del nostro codice, non c'era mai stata finora una previsione espressa di sanzione, se non ricorrendo alla contestazione dell'inosservanza della segnaletica verticale, posta all'ingresso delle vie di accesso dei comuni interessati, per ciascun tipo di veicolo interessato dal divieto.
Articolo 9
Competizioni sportive su strada
LE NUOVE REGOLE
• È stata introdotta una deroga al divieto di circolazione per i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche su strada e sui quali siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali.
• Rimane, comunque, fermo il rispetto dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile contro terzi.
COSA È CAMBIATO
• Novità assoluta nella normativa codicistica.
PROBLEMATICHE OPERATIVE
• Occorre solo verificare che i veicoli in questione circolino effettivamente nell'ambito del percorso autorizzato, che può anche essere aperto alla circolazione degli altri utenti e, soprattutto, per il tempo strettamente necessario.
• La deroga all'articolo 78 del codice della strada non comprende l'efficienza dei dispositivi di equipaggiamento, prevista dall'art. 79, ma soltanto le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento che, comunque, devono risultare efficienti, anche se diversi da quelli prescritti.
Art. 10
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
LE NUOVE REGOLE
• In materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, è stato soppresso il servizio di scorta da parte della Polizia Stradale, disponendone l'effettuazione esclusivamente mediante un servizio di scorta tecnica ad opera di imprese private con i propri soggetti abilitati ai sensi del D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
• Qualora, però, il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con il conseguente approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica ha l'obbligo di richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio, che se le circostanze lo consentono potranno autorizzare il personale della scorta tecnica:
- a coadiuvare il personale di polizia;
- ad eseguire direttamente, in luogo di tale personale, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione.
COSA È CAMBIATO
La precedente formulazione prevedeva, tra le possibili prescrizioni, l'imposizione dell'obbligo di scorta della Polizia Stradale ovvero della "scorta tecnica".
Articolo 15
Atti vietati
LE NUOVE REGOLE
• Formulazione quasi identica al contenuto dell'art. 34 bis in tema di "decoro delle strade", introdotto recentemente, che, peraltro, è stato abrogato, e la nuova previsione è stata trasfusa nell'art. 15, sotto la rubrica "Atti vietati", forse nella sua più naturale collocazione sistematica.
COSA È CAMBIATO
• La sanzione amministrativa è stata adeguata e che ora prevede il pagamento di una somma compresa tra euro 100,00 ed euro 400,00.
• L'innovazione molto importante consiste, inoltre, nell'inserimento della fattispecie nel novero dei fatti per i quali è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.
Articolo 23
Pubblicità sulle strade e sui veicoli
LE NUOVE REGOLE
• La novella introduce la possibilità di installare lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali e relativi accessi, in deroga al divieto assoluto di pubblicità, segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada il quale, inoltre, entro i limiti indicati in un emanando decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può autorizzare cartelli di valorizzazione e di promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse, da individuare anch'essi con decreto.
• Gli organi di Polizia Stradale sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è installato il mezzo pubblicitario, al fine di consentirne la rimozione ad opera dell'ente proprietario o concessionario.
• L'ente proprietario ha facoltà di disporre delle opere pubblicitarie rimosse, una volta spirato il termine di sessanta giorni senza che i soggetti coinvolti (autore della violazione, proprietario o possessore del suolo) ne abbiano chiesto la restituzione. Il termine decorre, a seconda della situazione di fatto, dalla diffida oppure dal momento della effettiva rimozione.
• In attesa di una generale revisione ed aggiornamento degli itinerari internazionali, viene stabilito che i divieti e le prescrizioni dettati dal 7° comma dell'art. 23 del codice, in materia di tipologia ed ubicazione della cartellonistica pubblicitaria, siano limitati alle due categorie di strade classificate come "autostrade" e "strade extraurbane principali" (tipo A e B); per le "strade extraurbane secondarie" (tipo C), la normativa indicata avrà vigore solamente nel caso in cui si verifichi, volta per volta, la sussistenza di comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, elementi questi da individuare tramite un futuro decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• Per ciò che concerne i veicoli, la novella normativa prevede la imminente modifica del regolamento del codice nella parte in cui estende la pubblicità non luminosa per conto terzi, seppur nel rispetto di determinati limiti e condizioni, anche ai veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni sportive dilettantistiche; per quanto riguarda la pubblicità a mezzo di altri veicoli a ciò predisposti, la stessa sarà limitata alla sosta, nell'ambito dei centri abitati, esclusivamente nei luoghi autorizzati dal comune, con la previsione di controlli periodici circa l'assolvimento degli oneri tributari.
COSA È CAMBIATO
• La nozione di "segnale" prende il posto del termine "cartello" per indicare i servizi o le indicazioni agli utenti, richiamando così espressamente la terminologia propria del codice della strada (art. 39) e del relativo regolamento. Previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada ed alla stregua delle condizioni indicate nell'emanando decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si concede il via libera a tutte quelle indicazioni, cartelli, e segnalazioni relative al territorio che si sta attraversando, per indicare la strada da percorrere per raggiungere un determinato sito di interesse culturale e/o paesaggistico. Anche i servizi di pubblico interesse riceveranno una compiuta disciplina con il menzionato decreto.
• Poiché a seguito dell'entrata in vigore delle precedenti modifiche apportate all'art. 23 del C.d.S. (ex Legge 472/99) sono sorte non poche difficoltà di attuazione delle rinnovate procedure di rimozione delle installazioni abusive in autostrada o in vista di essa, si ritiene che l'attuale modifica normativa superi qualsiasi ostacolo alla tempestiva eliminazione dei mezzi pubblicitari da parte del proprietario o concessionario della strada, consentendo agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. di accedere nel fondo privato al fine di rimuovere il mezzo pubblicitario.
PROBLEMATICHE OPERATIVE
• Si ritiene che la facoltà di accesso consentita agli organi di polizia stradale, necessaria alla rimozione operata dall'ente proprietario, debba essere documentata opportunamente attraverso la verbalizzazione propria degli atti di accertamento amministrativo previsti dalla L. 689/81.
Articolo 24
Pertinenze delle strade
LE NUOVE REGOLE
• Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A (autostrade), quindi aree di servizio, aree di parcheggio e qualsiasi altro area o fabbricato destinato in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti, per esigenze di sicurezza della circolazione, sono previste dai progetti dell'ente proprietario, ovvero, come nel caso delle autostrade, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle norme in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di pertinenza.
Articolo 34-bis
Decoro delle strade
(ABROGATO)
Articolo 38
Segnaletica stradale
LE NUOVE REGOLE
• È consentito far ricorso alla collocazione temporanea di segnali, oltre che nei casi di urgenza e necessità, anche nelle situazioni di emergenza.
• Inoltre, vi sono comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto del piano viabile.
COSA È CAMBIATO
• Sono state inasprite le sanzioni a carico delle imprese e dei soggetti, diversi dagli enti proprietari della strada, che non mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale, che omettono di reintegrarla o sostituirla allorquando risulti poco leggibile, danneggiata e non rispondente più alle funzioni ed agli obiettivi che con essa si intendevano raggiungere; infine, è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa anche per la violazione di alcune norme del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, sempre con riferimento alla segnaletica stradale.
• La sanzione amministrativa, inizialmente prevista da euro 78 nel minimo a euro 311,00 nel massimo, è stata innalzata notevolmente, arrivando a contemplare una sanzione di euro 389,00 nel minimo e di euro 1.559,00 nel massimo edittale.
Articolo 41
Segnali luminosi
LE NUOVE REGOLE
• Trovano riconoscimento giuridico espresso, nell'ambito dei segnali luminosi, i tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito, finora utilizzati molto frequentemente, sebbene mai regolamentati con fonti legislative, su diverse tipologie di arterie stradali quali deterrenti per indurre gli utenti della strada a diminuire la velocità soprattutto in tratti caratterizzati da lavori o soggetti a limiti di velocità particolarmente bassi.
Articolo 46
Nozione di veicolo
LE NUOVE REGOLE
• Non rientrano nella definizione di veicolo le macchine ad uso dei bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti dettati dal regolamento in ordine alle dimensioni, alla massa, alla potenza e alla velocità, nonché le macchine per uso di invalidi, che rientrano nella categoria degli ausili medici secondo le norme comunitarie, anche se fornite di motore.
COSA È CAMBIATO
• È stata effettuata una distinzione più netta tra le due categorie di macchine "speciali", più formale che sostanziale.
• Le predette macchine possono continuare a circolare sulle parti di strada riservate ai pedoni, ma nel rispetto delle modalità e dei criteri disposti dagli enti proprietari, sia nei centri abitati, che fuori di essi.
Articolo 59
Veicoli con caratteristiche atipiche
LE NUOVE REGOLE
• Nell'elenco dei veicoli considerati atipici rispetto quelli classificati dal codice della strada viene eliminato ogni specifico riferimento ai veicoli elettrici leggeri di città, i veicoli ibridi, multimodali, micro veicoli elettrici o elettroveicoli leggeri.
COSA È CAMBIATO
• Vengono considerati atipici tutti quei veicoli che per caratteristiche costruttive o funzionali non rientrano nelle classificazioni di veicoli di cui all'articolo 47 del CDS. Con l'attuale modifica viene eliminato ogni specifico riferimento ai veicoli ibridi, leggeri di città ecc.
Articolo 62
Massa limite
LE NUOVE REGOLE
• Spetterà al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilire, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di riforma, nel rispetto dei parametri e dei vincoli imposti dall'Unione Europea, criteri e modalità per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida per applicare una riduzione della massa a vuoto pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole del metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori. Dovranno, inoltre, essere definite anche le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione. In ogni caso, la riduzione di massa a vuoto in ordine di marcia non può superare il limite massimo del 10% della massa complessiva a pieno carico del veicolo stesso, quando tale valore percentuale è inferiore ad una tonnellata. Negli altri casi, non può superare una tonnellata. La norma espressamente prevede che la riduzione di massa a vuoto si applichi soltanto nel caso il veicolo sia dotato del dispositivo di controllo elettronico della stabilità.
COSA È CAMBIATO
• L'introduzione del presente comma consente di poter valorizzare l'impiego degli autoveicoli dotati di propulsore a basso impatto ambientale espressamente richiamati dalla medesima norma, consentendo di poter ovviare alle eccedenze di peso che normalmente li caratterizzano e ne limitano la possibilità d'impiego, come ad esempio nella riduzione del numero dei posti disponibili all'origine per l'aumento della massa complessiva determinato dall'installazione dei serbatoi aggiuntivi oppure delle batterie.
Articolo 77
Controlli di conformità al tipo omologato
LE NUOVE REGOLE
• Viene ora sanzionata anche l'importazione e commercializzazione di singoli componenti di un veicolo non omologati, seppur in maniera più lieve rispetto al comma 3° dell'articolo in argomento (produzione o commercializzazione di veicolo non conforme a modello omologato).
• È tuttavia mantenuta la sanzione pecuniaria di 779 €, al pari di quanto previsto dal 3° comma, nel caso in cui l'importazione e la commercializzazione di singoli componenti non omologati siano attinenti al sistema frenante, alle cinture di sicurezza ed ai pneumatici.
• È previsto l'istituto giuridico della confisca dei componenti non omologati, ancorché installati sul veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, titolo VI.
COSA È CAMBIATO
• La modifica determina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie non solo nel caso in cui un veicolo venga posto in commercio non conformemente al tipo omologato ma anche nel caso in cui singole componenti non omologate vengano importate o commercializzate.
NOTE OPERATIVE
• Nell'ipotesi di sequestro di singole componenti non omologate installate su di un veicolo in circolazione, l'agente accertatore procede al sequestro amministrativo della componente ai sensi dell'articolo 213/1° del CDS. La concreta esecuzione del sequestro comporta alcune problematiche operative che si rappresentano di seguito:
1. Lo smontaggio del singolo componente richiede necessariamente l'ausilio di soggetto professionalmente specializzato; si potrebbe conferire a questo un incarico in forma scritta ai sensi dell'art. 13 c. 1 della legge 689/81.
2. Non potendo affidare al proprietario/conducente/trasgressore il dispositivo oggetto di sequestro occorrerà attivare la figura del custode giudiziale come previsto dal DPR 571/82 in esecuzione della l. 689/81.
3. Al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, la Prefettura competente per territorio imputerà al trasgressore le spese sostenute per l'accertamento tecnico proprio in relazione al verbale di conferimento di incarico dell'organo di polizia stradale.
Articolo 79
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
LE NUOVE REGOLE
• Viene specificato quali sono gli elementi costituivi dell'equipaggiamento del veicolo, aventi rilevanza ai fini della sicurezza la cui inefficienza viene sanzionata a norma dell'articolo in argomento.
• Con il richiamo all'articolo 238 del regolamento di esecuzione del CDS, l'elenco dei dispositivi soggetti a controllo e valutazione di efficienza è più specifico ed esaustivo per espresso richiamo alle componenti indicate nell'appendice IX del titolo III.
• Con tale precisazione si è cercato di dissipare ogni dubbio riferito all'individuazione della norma sanzionatoria da applicare in caso di accertamento della circolazione di un veicolo alterato, inefficiente o modificato (artt. 71, 72, 77, 78, 79).
COSA È CAMBIATO
• L'operatore, oltre a sanzionare l'inefficienza dei dispositivi elencati dall'articolo 72 del CDS, avrà modo di conoscere con precisione quali sono gli altri elementi o dispositivi richiamati dall'articolo 79 sottoposti alla disciplina sanzionatoria di questo articolo.
Articolo 80
Revisioni
LE NUOVE REGOLE
• Nel caso di accertata circolazione di un veicolo non sottoposto a revisione periodica non viene più applicata la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione ai sensi del Capo I, Sezione II, titolo VI.
• Sarà cura dell'organo accertatore sospendere dalla circolazione il veicolo non in regola con la revisione fino all'effettuazione della visita di revisione annotandolo sul predetto documento.
COSA È CAMBIATO
• La carta di circolazione del veicolo non in regola con la revisione, fuori dal caso previsto dall'articolo 176/18° CDS, non viene più ritirata ma verrà lasciata allo stesso trasgressore per consentirgli di effettuare la visita di revisione più celermente.
• L'agente accertatore dovrà sospendere dalla circolazione il veicolo non in regola con la revisione apponendo sul documento di circolazione la dicitura "il veicolo sospeso dalla circolazione fino all'esito favorevole della visita di revisione".
• Il veicolo potrà essere utilizzato soltanto il giorno previsto per recarsi ad effettuare la visita di revisione.
• La circolazione durante il periodo di sospensione comporta l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.842 € ed il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione della violazione si applica il sequestro del veicolo per la successiva confisca.
NOTE OPERATIVE
• All'atto dell'accertamento della violazione, oltre ad applicare la sanzione prevista dall'articolo 80/14° del CDS (€ 155) si procederà ad annotare sulla carta di circolazione del veicolo la dicitura "veicolo sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione" apponendo in calce l'indicazione riferita al comando di appartenenza, la data e la firma dell'accertatore.
• dovrà essere indicato sul verbale di contestazione che il veicolo potrà essere utilizzato soltanto per effettuare la prescritta revisione.
• nel caso di accertata violazione in ambito autostradale continuano a trovare applicazione le sanzioni previste dall'articolo 176/18° C.d.S.
• La nuova procedura determinerà l'obbligo del proprietario del veicolo di munirsi di idonea documentazione rilasciata dai Centri Autorizzati, attestante la prenotazione alla visita di revisione al fine giustificare la circolazione del veicolo.
Articolo 85
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
LE NUOVE REGOLE
• La norma amplia il novero dei veicoli che possono essere adibiti ad effettuare il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Oltre alle autovetture, sono stati inseriti i motocicli (con o senza sidecar), i tricicli, i quadricicli, confermati invece gli autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, ed, infine, i veicoli a trazione animale.
COSA È CAMBIATO
• L'introduzione dei veicoli a due o tre ruote rappresenta in assoluto l'innovazione più importante e curiosa.
Articolo 92
Estratto dei documenti di circolazione o di guida
LE NUOVE REGOLE
• La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza automobilistica sostituisce il documento o l'estratto del medesimo per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data del rilascio. Il giorno stesso l'operazione deve essere annotata sul registro giornale tenuto dalla società di pratiche automobilistiche. Entro i trenta giorni le predette imprese devono porre a disposizione dell'interessato il documento originale o l'estratto dello stesso.
COSA È CAMBIATO
• La presente ricevuta non è in alcun modo reiterabile, né rinnovabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.
• Spetterà al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un decreto, definire le nuove caratteristiche della ricevuta in argomento e le relative regole tecniche per il rilascio.
Articolo 94
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
LE NUOVE REGOLE
• L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dal perfezionamento dell'atto civilistico, provvede all'emissione e contestuale rilascio di una nuova carta di circolazione.
• Nel caso di trasferimento di residenza o di sede (persone giuridiche) l'ufficio competente procederà al semplice aggiornamento della carta di circolazione.
• La norma crea una procedura autonoma per ciò che riguarda quell'insieme di atti giuridici di natura diversa da quelli previsti dal comma primo; si pensi alla morte del proprietario od al fallimento o cessazione di una persona giuridica titolare dalla carta di circolazione. La procedura che pone in capo all'avente causa l'onere di comunicare il mutamento giuridico entro trenta giorni al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi statistici è finalizzata alla mera registrazione nell'archivio di cui agli artt. 225 c. 1 lett. b) e 226 c. 5, non avendo valenza di registrazione e pubblicità.
COSA È CAMBIATO
• La previsione innovativa del secondo comma determina sempre l'emissione di una carta di circolazione all'atto in cui venga dichiarata e mutata la proprietà di un autoveicolo, motoveicolo e rimorchio. Ciò perché la carta di circolazione è abbinata alle targhe del veicolo le quali, diventando personali, sono trattenute dal proprietario in caso di trasferimento di proprietà per effetto dell'introduzione del comma 3 bis nell'articolo 100 del CDS.
• Il disposto del comma 4 bis comporta, per tutti gli atti diversi e non dotati di efficacia ai fini della trascrizione di un trasferimento di proprietà, la necessità di essere comunque oggetto di comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri il quale provvede ad annotarli sulla carta di circolazione del veicolo. In questi atti possono essere ricomprese tutte quelle situazioni in cui non è intervenuto di fatto un mutamento di proprietà o si prospetta un trasferimento che non potrà essere risoluto entro i termini temporali previsti dal 1° comma (atti di successione tra eredi, procedure fallimentari, ecc...). L'annotazione de quo è finalizzata al mero aggiornamento degli archivi di cui agli articolo 225/1° lett. b) e 226/5° del CDS non avendo valore modificativo dell'intestatario del veicolo.
• L'omesso aggiornamento della carta di circolazione ai sensi del comma 4 bis determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3° ed i ritiro immediato della carta di circolazione per il successivo aggiornamento.
Articolo. 94-bis
Divieto di intestazione fittizia dei veicoli
LE NUOVE REGOLE
• La norma si pone l'obbiettivo di reprimere le distorsioni ed i pregiudizi derivanti da intestazioni fittizie o simulate arrecate al generale interesse, alla credibilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri.
• Il profilo precettivo verrà delineato da decreti ministeriali con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità de quo o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.
• L'aspetto sanzionatorio prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 a carico del richiedente l'immatricolazione, a carico del titolare delle carte di circolazione cosi ottenute o nei confronti di chi ha la disponibilità materiale del veicolo.
• Il veicolo in relazione al quale siano rilasciati documenti di circolazione in violazione della norma commentata è soggetto a provvedimento di cancellazione disposta su richiesta dell'ufficio di polizia procedente.
NOTE OPERATIVE
• Qualora da attività di indagine o di accertamento svolta dagli organi di polizia stradale risulti che sia stata avanzata una richiesta di intestazione o sia già stato intestato un veicolo a soggetto fittizio in maniera da eludere l'individuazione del responsabile civile della circolazione (prestanome nullatenente), il richiedente, l'intestatario e chi ha la disponibilità del mezzo sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria.
Articolo 95
Carta provvisoria di circolazione, duplicato, ed estratto della carta di circolazione
LE NUOVE REGOLE
• Con l'emissione di un decreto dirigenziale verranno stabilite le linee guida finalizzate all'ottenimento del duplicato della carta di circolazione direttamente dall'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Permane in capo all'Ufficio Provinciale il rilascio della carta provvisoria di circolazione nei casi in cui sia necessaria l'esecuzione di un collaudo o una visita di prova del veicolo.
Articolo 96
Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
LE NUOVE REGOLE
• Con tale modifica il legislatore introduce un comma sanzionatorio a chiusura delle regole di precetto indicate al comma 1°. Quindi, in caso di omesso pagamento della tassa automobilistica per almeno tre anni consecutivi, con la cancellazione definitiva del veicolo dagli archivi PRA non sarà consentita la circolazione dello stesso.
COSA È CAMBIATO
• Sono state introdotte sanzioni specifiche, con espresso richiamo a quelle dettate dall'articolo 93/7° CDS (sanzione pecuniaria amministrativa e confisca del veicolo), nel caso in cui un veicolo - cancellato definitivamente dagli archivi PRA per l'omesso pagamento della tassa automobilistica per almeno tre anni consecutivi - venga sorpreso a circolare.
Articolo 100
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
LE NUOVE REGOLE
• Il legislatore ha finalmente introdotto il principio della personalità della targa di immatricolazione applicata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Tale principio è stato mutuato dall'articolo 97 del CDS il quale, con l'introduzione della targa e del certificato di circolazione, stabiliva la personalità della targa e la riferibilità della stessa ad solo un ciclomotore.
• È stata introdotta l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo aggravando talune condotte illecite previste dal presente articolo.
• È stato eliminato l'obbligo di apporre posteriormente ad un rimorchio la targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. Tale obbligo viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data successiva all'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• La disposizione non si applica ai carrelli appendice.
COSA È CAMBIATO
• L'introduzione della targa personale determina un cambiamento profondo sia riguardo le procedure di immatricolazione dei veicoli e successive variazioni, sia riguardo al modus-operandi nei controlli documentali da parte degli operatori di polizia stradale. La personalizzazione della targa di circolazione determinerà il perdurare della stessa al succedersi dei singoli veicoli di cui un soggetto risulti nel tempo intestatario. Come ben specificato nella norma la personalità della targa ne esclude un uso contemporaneo su più veicoli. Diversamente dal precedente regime giuridico la targa non dovrà essere più restituita all'organo competente all'atto di cessazione dalla circolazione del veicolo a cui risultava abbinata.
• Per rafforzare il principio della personalità della targa e per prevenire possibili indebiti utilizzi della stessa il legislatore ha evidentemente inasprito il quadro sanzionatorio prevedendo l'adozione del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi nei seguenti casi:
- mancanza della targa sui veicoli indicati nei commi 1, 2, 3 e 4;
- installazione non conforme della targa rispetto le norme regolamentari;
- circolazione con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta.
• Sul rimorchio, diverso dal carrello appendice, facente parte di un complesso veicolare non vige più obbligo di apporre posteriormente la targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. Tale obbligo viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data successiva all'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Articolo 103
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
LE NUOVE REGOLE
• In fase di cessazione della circolazione o di definitiva esportazione all'estero del veicolo il proprietario non ha più l'obbligo di restituire le targhe di immatricolazione ma esclusivamente il certificato di proprietà e la carta di circolazione. Anche questa norma è frutto dell'indotto di modifiche dovute all'introduzione della cd. targa personale.
COSA È CAMBIATO
• La modifica commentata è funzionale all'innovazione introdotta dall'articolo 100/3° bis (targhe personali). Le procedure di demolizione e di esportazione all'estero di veicoli non prevedono più la restituzione delle targhe di circolazione in quanto personali.
Articolo 104
Sagome e masse limite delle macchine agricole
LE NUOVE REGOLE
• È stato stabilito che le macchine agricole eccezionali, per circolare su strada, devono essere munite dell'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada valida non più per un solo anno bensì per due.
COSA È CAMBIATO
• È stato aumentato il periodo di validità delle autorizzazioni rilasciate dall'ente proprietario della strada, da uno a due anni, per le macchine agricole eccezionali.
Articolo 114
Circolazione su strada delle macchine operatrici
LE NUOVE REGOLE
• Le macchine operatrice eccezionali, per circolare su strada, devono essere munite dell'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada valida per un anno.
COSA È CAMBIATO
• Le macchine operatrici eccezionali per circolare su strada sono soggette ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada ma, la validità del titolo, diversamente da quanto previsto per le macchine agricole eccezionali, non può essere superiore ad un anno.
Articolo 115
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
LE NUOVE REGOLE
• I minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono già titolari di patente di guida potranno guidare, a fini di esercitazione, autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, purché:
- siano accompagnati da un soggetto titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni;
- siano muniti di un'apposita autorizzazione rilasciata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;
- abbiano effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
• Sul veicolo non potrà prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'accompagnatore.
• Il veicolo dovrà essere munito di un contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA".
• Il minore non potrà comunque superare la velocità di 100 km/h per le autostrade e 90 km/h per le strade extraurbane principali.
• L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne.
• Nel caso in cui il conducente minorenne autorizzato alla guida commetta infrazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida ovvero circoli senza avere a fianco l'accompagnatore, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Il minore non potrà conseguire una nuova autorizzazione.
• Il limite massimo di età per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t potrà essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.
• Con le stesse modalità il limite massimo di età per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone potrà essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni.
• Chi supera gli ottanta anni potrà continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C ed E qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale a seguito di visita medica specialistica biennale.
COSA È CAMBIATO
• È stata prevista la possibilità di esercitarsi alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t già a partire da diciassette anni di età.
• È stato innalzato a sessantotto anni il limite massimo di età per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t.
• È stato innalzato a sessantotto anni il limite massimo di età per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
• È stata introdotta la possibilità, per chi ha superato ottanta anni di età, di continuare a guidare ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C ed E.
Articolo 116
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
LE NUOVE REGOLE
• È stata introdotta, nell'ambito dei corsi finalizzati al conseguimento del certificato di idoneità per la guida di un ciclomotore, sia organizzati dalle autoscuole, sia organizzati dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria, una lezione teorica, della durata di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
• È stata inoltre introdotta una prova pratica di guida del ciclomotore una volta superato l'esame previsto al termine del corso organizzato presso le autoscuole ovvero la prova di verifica dei corsi organizzati in ambito scolastico.
COSA È CAMBIATO [1]
• La precedente normativa non prevedeva né la lezione teorica volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, né la prova pratica di guida del ciclomotore una volta superato l'esame previsto al termine del corso organizzato presso le autoscuole ovvero la prova di verifica dei corsi organizzati in ambito scolastico.
• Le disposizioni di cui sopra, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.
[1] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 117
Limitazioni nella guida
LE NUOVE REGOLE
• I titolari di patente di guida di categoria B non possono guidare, per il primo anno dal rilascio, autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t.
• Per gli stessi titolari, qualora si trovino alla guida veicoli di categoria M1, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW.
COSA È CAMBIATO [1]
• È stata innalzata da 50 kW/t a 55 kW/t la potenza specifica degli autoveicoli la cui guida è consentita per il primo anno dal rilascio della patente di guida di categoria B.
• È stato introdotto un ulteriore limite di potenza (70 kW) riferito alla guida, sempre per il primo anno dal rilascio della patente di guida di categoria B, di veicoli di categoria M1.
[1] Tali disposizioni si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato.
Articolo 119
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
LE NUOVE REGOLE
• È stata estesa la possibilità di procedere alle visite per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici ai medici delle categorie già autorizzate dalla norma, seppur in quiescenza ovvero anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati nella norma purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni.
• È stato introdotto l'obbligo, a carico del soggetto richiedente il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, di produrre certificazione medica da cui risulti il non abuso di alcool e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale certificazione deve essere esibita anche dai conducenti professionali in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute.
• La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente così come riferiti dal suo medico di fiducia.
• Le commissioni mediche locali hanno ora l'obbligo di comunicare agli uffici della motorizzazione civile la temporanea o permanente inidoneità alla guida in modo da consentire l'adozione dei conseguenti provvedimenti di restrizione del titolo autorizzativo.
• L'istante ha facoltà di produrre ulteriore certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della rete Ferroviaria Italiana al fine di conseguire una più favorevole determinazione in autotutela da parte dei competenti uffici della motorizzazione civile.
COSA È CAMBIATO [1]
• Anche i medici in quiescenza potranno procedere alle visite (ma solo nei gabinetti medici).
• Chi richiede la patente deve ora integrare la domanda con certificazioni mediche che attestino l'estraneità del soggetto ad alcol e droghe.
[1] Le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Articolo 120
Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116
LE NUOVE REGOLE
• Non può conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori chi è sottoposto alla sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla (come sanzione amministrativa conseguente a condotta penalmente punita nel campo della produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope) per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, ovvero chi, per le stesse condotte di cui sopra, è sottoposto alla misura del "divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore", per la durata massima di due anni, prevista dalla normativa sugli stupefacenti.
• Non può inoltre conseguire di nuovo la patente di guida la persona a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo, commesso da un conducente in stato di ebbrezza alcolica ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la revoca della patente.
COSA È CAMBIATO
• È stata introdotta la previsione dell'impossibilità del conseguimento della patente di guida, del certificato di abilitazione per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per colui che ricade all'interno delle condotte, che integrano illeciti amministrativi, previste dalla normativa sugli stupefacenti o per chi è sottoposto, per effetto della stessa normativa, ad alcuni dei provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica.
Articolo 121
Esame di idoneità
LE NUOVE REGOLE
• La prova pratica, necessaria per il rilascio della patente di guida, non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
• La prova pratica di guida potrà essere ripetuta, per una volta soltanto, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
COSA È CAMBIATO
• La precedente formulazione parlava di "prove d'esame" anziché di "prova pratica di guida".
• La precedente formulazione consentiva di ripetere, sempre entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida e sempre per una volta soltanto, una qualunque delle due prove d'esame (prova di verifica delle capacità e dei comportamenti o prova di controllo delle cognizioni).
Articolo 122
Esercitazioni di guida
LE NUOVE REGOLE
• Il rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida al fine di sostenere l'esame per il conseguimento della patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli, per chi comunque è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è subordinato al superamento della prova di controllo delle cognizioni, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro tale termine non sono comunque consentite più di due prove.
• L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
• Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna.
COSA È CAMBIATO [1]
• Le previsioni sono nuove.
[1] Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 123
Autoscuole
LE NUOVE REGOLE
• L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola compete alle province.
• Qualora il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola apra ulteriori sedi per l'esercizio della medesima attività, deve individuare un responsabile didattico che deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver compiuto gli anni ventuno;
- risultare di buona condotta;
- essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.
• L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria.
• Le autoscuole consorziate, che costituiscono un centro di istruzione automobilistica, possono demandare, integralmente o parzialmente, a quest'ultimo, la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale e le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.
• In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.
• Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le modalità di svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti prescritti per chi inizia l'attività di autoscuola nonché i criteri per l'accreditamento, da parte delle regioni e delle province autonome, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole.
• I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole sono organizzati:
- dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
- da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
• La previsione è nuova.
• Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
• La previsione è nuova.
• La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione per reiterazione, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.
• La previsione è nuova.
COSA È CAMBIATO [1]
• Sono stati ampliati i poteri delle province con riferimento all'applicazione delle sanzioni amministrative previste per chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola.
• Sono stati specificati i requisiti di cui deve essere in possesso il responsabile didattico.
• In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni. La previsione è nuova.
• Sono state fornite specificazioni sui soggetti deputati all'organizzazione dei corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, sulla sospensione degli stessi da parte della regione territorialmente competente e sull'inibizione alla prosecuzione dell'attività, sempre da parte della regione territorialmente competente, in caso di inadempienze.
[1] Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e 10-bis dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con il decreto di cui al comma 5-septies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-ter dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.
Articolo 126
Durata e conferma della validità della patente di guida
LE NUOVE REGOLE
• Al rinnovo di validità sarà spedito, alla residenza del titolare, un duplicato della patente di guida recante la nuova data di scadenza, previo ricevimento, entro cinque giorni decorrenti dalla data di effettuazione della visita medica da parte dei sanitari autorizzati, dei dati e di ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo.
• Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.
COSA È CAMBIATO [1]
• Non sarà più inviato il tagliando adesivo con il rinnovo di validità, ma un documento duplicato della patente con la nuova data di scadenza.
[1] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.
All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 126 bis
Patente a punti
LE NUOVE REGOLE
• La riacquisizione di punteggio si ottiene sempre a seguito di una prova d'esame.
• Chi commette un'infrazione da almeno 5 punti cui seguano, nell'arco di 12 mesi, altre due violazioni da almeno 5 punti, sarà chiamato a sostenere l'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128 C.d.S.
• L'A.G. è tenuta a trasmettere, entro 15 giorni, copia autentica della sentenza all'organo accertatore che, entro 30 giorni, aggiorna l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
COSA È CAMBIATO [1]
• È stato previsto un inasprimento del sistema punti verso chi commette frequenti e gravi infrazioni, prevedendo l'esame di idoneità tecnica per chi perde più di 15 punti nell'arco di un anno.
• Viene definito l'ultimo passaggio del sistema di detrazione punti, dettagliando le responsabilità dell'autorità giudiziaria nella comunicazione agli esiti dei procedimenti.
[1] I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al capoverso "Art. 186-bis" della tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 128
Revisione della patente di guida
LE NUOVE REGOLE
• Il prefetto può ora disporre, nei confronti dei titolari di patente di guida, la visita medica presso la commissione medica locale anche nei casi previsti dall'articolo 186 C.d.S. qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.
• È stato introdotto l'obbligo della la segnalazione, da parte delle strutture ospedaliere agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dei casi di coma superiore alle 48 ore, per la successiva procedura di revisione della patente di guida.
• La revisione della patente viene estesa a tutti coloro che abbiano causato un incidente con lesioni gravi e che, contestualmente, abbiano violato una norma del C.d.S. per la quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente.
• La medesima revisione è sempre disposta per il minore che si renda responsabile della sola violazione di norme per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente.
• La patente viene sempre sospesa, in via automatica, a coloro che non si sottopongono agli esami nei tempi prescritti, senza necessità di un ulteriore provvedimento e fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.
COSA È CAMBIATO
• Il prefetto può disporre la visita medica presso la CML anche nei casi previsti dall'articolo 186 C.d.S., mentre precedentemente tale facoltà era limitata ai casi di cui all'articolo 187 C.d.S.
• Viene ampliato il ricorso all'istituto della revisione della patente di guida.
PROBLEMATICHE OPERATIVE
• La sospensione della patente prevista dal presente articolo si differenzia dalla sanzione accessoria della sospensione del titolo di guida di cui all'articolo 218 C.d.S.: dal punto di vista operativo, pertanto, si dovrà procedere a contestare l'art. 218 in presenza di un provvedimento adottato dal Prefetto, mentre in caso di mancata presentazione alla visita di revisione si contesterà l'art. 128 C.d.S., benché la patente risulti formalmente sospesa anche in questo caso.
Articolo 130 bis
Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone
ABROGATO
Articolo 136
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea
LE NUOVE REGOLE
• Chi, residente in Italia da oltre un anno, guida con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità, incorre nelle sanzioni penali e amministrative previste per il reato di guida senza patente.
• Viene sanzionata in modo specifico la guida con CAP, CQC o altre abilitazioni rilasciate da uno Stato estero, scadute di validità, quando il titolare sia comunque in possesso della prescritta patente di guida valida e sia residente in Italia da oltre un anno.
COSA È CAMBIATO
• Nella precedente formulazione non erano esplicitamente separate le due fattispecie che ora si presentano in un articolato più chiaro.
Articolo 142
Limiti di velocità
LE NUOVE REGOLE
• Gli Enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 Km/h sulle autostrade a tre corsie più la corsia di emergenza per ogni senso di marcia dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati.
COSA È CAMBIATO
• La possibilità di elevare il limite massimo di velocità fino a 150 Km/h per gli Enti proprietari o concessionari, sulle autostrade a tre corsie più la corsia di emergenza per ogni senso di marcia - viene ricondotta oggi alla presenza contestuale di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati.
Articolo 152
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
LE NUOVE REGOLE
• La norma stabilisce che l'uso obbligatorio delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti, e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro, sia fuori che dentro i centri abitati, si applica non solo ai motocicli ed ai ciclomotori, ma anche alle c.d. minicar. Sono esentati da tale obbligo esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico così definiti, senza più riferimento esplicito ai registri che ne contemplavano l'iscrizione. Rimane l'obbligo per i veicoli a motore di utilizzare i predetti dispositivi fuori dei centri abitati. Ad eccezione delle situazioni tipizzate dal codice, consistenti in fattispecie caratterizzate da scarsa visibilità, è possibile far ricorso alle luci di marcia diurna. Si tratta di dispositivi di illuminazione del veicolo che si accendono automaticamente all'avvio del motore aumentando notevolmente la visibilità dei veicoli. Nonostante siano state previste nell'attuale codice fin dal 2003, non tutti gli automobilisti ne sono a conoscenza. A differenza dei fari tradizionali, le luci di marcia diurna non aiutano il conducente a vedere la strada, bensì favoriscono gli altri utenti della strada a vedere il veicolo in avvicinamento.
COSA È CAMBIATO
• Al novero dei veicoli per i quali già sussisteva l'obbligo, sono stati aggiunti i tricicli e i quadricicli.
Articolo 157
Arresto, fermata e sosta dei veicoli
COSA DICE LA NUOVA NORMA
• È previsto il divieto di tenere il motore acceso, al fine di beneficiare degli effetti dell'impianto di condizionamento del veicolo, solo in caso di sosta secondo la definizione fornita dal primo comma dell'articolo in esame.
COSA È CAMBIATO
• Con la nuova formulazione è consentito tenere il motore acceso in caso di sola fermata del veicolo.
Articolo 158
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
LE NUOVE REGOLE
• È stata operata una revisione delle sanzioni, diversificate in relazione al tipo di veicolo con il quale la violazione è commessa.
COSA È CAMBIATO
• Il comma 5 dell'art. 158 prevede ora una sanzione attenuata, tra un minimo di euro 38 e un massimo di euro 155, se la violazione è commessa con ciclomotori o motoveicoli a due ruote; diversamente, per tutti gli altri veicoli, la sanzione rimane quella originaria da euro 78 a euro 311.
• Analogamente, il comma 6 contempla una sanzione da euro 23 a euro 92 qualora si tratti di ciclomotori e motoveicoli a due ruote, e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli.
Articolo 171
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
LE NUOVE REGOLE
• La modifica in esame pone in essere un rimando sistematico alle normative comunitarie in tema di omologazione di caschi protettivi.
Articolo 174
Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
LE NUOVE REGOLE
• L'art. 30 della legge n. 120 del 29 luglio 2010 ridefinisce - secondo i principi dettati dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006 - la disciplina in materia di tempi di guida e di riposo e di documentazione dei conducenti professionali di veicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, precisando gli obblighi ed aggravando le relative sanzioni.
• In particolare, le modifiche hanno interessato sia l'art. 174 del C.d.S., per quei veicoli equipaggiati con l'apparecchio di controllo (cronotachigrafo analogico o tachigrafo digitale), sia l'art. 178 del C.d.S., per quei veicoli non muniti di tali dispositivi ma che comunque hanno l'obbligo di documentare l'attività di guida svolta dal conducente.
• Per quanto concerne l'art. 174 del CDS:
- comma 4: è stata ridotta la sanzione per il superamento dei periodi di guida, ora pari ad una somma da euro 38,00 ad euro 152,00, mentre viene aumentata la sanzione per l'inosservanza dei tempi di riposo giornaliero, ora pari ad una somma da euro.
L'applicazione di tali sanzioni è circoscritta ai soli casi in cui il superamento del limite massimo di durata della guida (giornaliera, settimanale o bisettimanale) o la mancata osservanza del tempo minimo di riposo giornaliero siano contenuti entro il 10 per cento rispetto ai corrispondenti limiti prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006. In caso contrario (e, cioè, quando risultasse superata la soglia del 10% di tali limiti comunitari), si applicheranno le specifiche sanzioni previste dai successivi commi del medesimo art. 174.
- comma 5: quando le violazioni in materia di tempi di guida giornaliera hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata della guida, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 1.200,00, con la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida del trasgressore;
- comma 5: quando le violazioni in materia di tempi di riposo giornaliero hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al tempo minimo prescritto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350,00 a euro 1.400,00, con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del trasgressore;
- comma 6: quando le violazioni in materia di tempi di guida giornaliera e di riposo giornaliero hanno durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00, con la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida del trasgressore;
- comma 7, primo periodo: quando il conducente supera per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00, con la decurtazione di 1 punto dalla patente di guida del trasgressore [1].
- comma 7, secondo periodo: quando il conducente non osserva per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350,00 a euro 1.400,00, con la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida del trasgressore;
Non si procederà ad alcuna contestazione qualora la mancata osservanza del limite minimo dei periodi di riposo settimanale sia contenuto entro il 10 per cento;
- comma 7, terzo periodo: quando il conducente supera per oltre il 20 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00, con la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida del trasgressore;
- comma 7, terzo periodo: quando il conducente non osserva per oltre il 20 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00, con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del trasgressore;
Per le sopra elencate violazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 174 del CDS si applicano le nuove disposizioni contenute nell'art. 202, commi 2-bis e successivi, del CDS.
- comma 8: quando il conducente durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni (c.d. pause) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 620,00, con la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida del trasgressore.
Non trovano applicazione le nuove disposizioni di cui all'art. 202, commi 2-bis e successivi, del CDS (che - si rammenta ancora una volta - sono circoscritte alle sole violazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 174 del CDS);
- comma 9: quando il conducente è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307,00 a euro 1.228,00. Nella medesima sanzione incorre chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato la predetta documentazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
• Le sopra elencate sanzioni si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006.
• Il comma 11 dell'art. 174 dispone, infine, che nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra richiamate deve:
- provvedere al ritiro temporaneo dei documenti di guida (compreso il documento di circolazione);
- intimare al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo;
- disporre che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario.
• Come già accadeva con la precedente formulazione dell'art. 174 del CDS, sia dell'avvenuto ritiro dei documenti di guida (e di circolazione), che dell'intimazione deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, sul quale deve essere indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore ove, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente sarà poi autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati (patente di guida e carta di circolazione).
• Solamente dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 174 del CDS il comando o l'ufficio "restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo" all'interessato.
• In ultima analisi si osserva come le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea che vengono accertate in Italia sono assoggettate alle sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis del CDS, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.
COSA È CAMBIATO
• È stato interamente riformulato l'intero impianto sanzionatorio degli artt. 174 e 178 del CDS, con un graduale incremento dell'entità delle sanzioni pecuniaria connesso alla gravità del mancato rispetto (da calcolare in percentuale) dei limiti legali fissati dalla disciplina comunitaria in materia di durata della guida e del riposo dei conducenti professionali (Regolamento 561/2006).
[1] Qualora il superamento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale sia contenuto entro il 10 per cento si applica - a carattere residuale - il comma 4° dell'art. 174 del CDS (che fa generico riferimento al superamento della durata dei periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali e bisettimanali).
Articolo 177
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze
LE NUOVE REGOLE
• Anche nell'attività di recupero di animali o durante i servizi di vigilanza zoofila i veicoli equiparati alle ambulanze o di mezzi di soccorso potranno far uso dei dispositivi supplementari acustici e visivi. Spetterà a specifico decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilire le casistiche relative ai servi urgenti di istituto che giustificano l'uso di tali sistemi.
• Le condizioni e la documentazione necessaria per comprovare lo stato di necessità (ex articolo 4 legge 689/81) allorquando viene effettuato da privato un trasporto di animale in gravi condizioni di salute sarà disciplinato con il medesimo decreto.
COSA È CAMBIATO
• Viene introdotta la possibilità di utilizzare i dispositivi supplementari di emergenza (sia acustici che visivi) anche per i conducenti delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso impiegati nell'attività di recupero di animali che versano in gravi condizioni di salute o siano impegnati in servizi urgenti di vigilanza zoofila. L'articolo in esame caratterizza una autonoma ipotesi di stato di necessità quando il trasporto di animale che versa in gravi condizioni di salute è effettuato da privato cittadino. In tali casi, all'atto del controllo di polizia stradale, occorrerà prendere visione di apposita documentazione oggetto di emanando decreto ministeriale.
Articolo 178
Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo
LE NUOVE REGOLE
Per quanto concerne l'art. 178 del CDS:
• l'art. 30 della legge n. 120 del 29 luglio 2010, novella altresì l'art. 178 del CDS che si riferisce ai veicoli non equipaggiati con i dispositivi di controllo di cui all'art. 179 del CDS (e, cioè, con il cronotachigrafo analogico o con il tachigrafo digitale) che - in luogo delle registrazioni di tali dispositivi - recano a bordo i registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio che devono essere esibiti in occasione dei controlli stradali.
• viene individuato nell'accordo europeo AETR del 1° luglio 1970 la fonte normativa di riferimento per la regolamentazione della durata della guida degli autoveicoli in questione e viene disposto il medesimo impianto sanzionatorio previsto per i conducenti di veicoli muniti del dispositivo di controllo di cui all'art. 179 del CDS.
• l'unica differenza è ravvisabile nella maggiorazione della sanzione prevista nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni dei tempi di guida previste nel citato accordo europeo AETR, che, infatti, ha un importo da euro 250,00 a euro 1.000,00.
Articolo 179
Cronotachigrafo e limitatore di velocità
LE NUOVE REGOLE
• Lo stesso art. 30 della legge n. 120 del 29 luglio 2010, ha apportato le seguenti modifiche all'art. 179 del CDS:
- equiparazione del mancato inserimento del foglio di registrazione nel cronotachigrafo analogico con il mancato inserimento della "scheda del conducente" nel tachigrafo digitale, dirimendo così definitivamente ogni dubbio interpretativo in ordine alla sanzione da applicare a quest'ultima fattispecie, riconducibile all'art. 179, commi 2 e 9, del CDS;
- introduzione, in caso di incidente con danno a persone o a cose, dell'obbligo di segnalazione del fatto all'autorità competente [1], da parte del comando dal quale dipende l'agente accertatore, ai fini della verifica presso l'impresa di autotrasporto di cose o di persone dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.
COSA È CAMBIATO
• Per effetto della modifica apportata al comma 2 dell'art. 179 del CDS la circolazione senza card-conducente inserita nel tachigrafo digitale è sanzionata ai sensi di tale articolo, al pari di quanto già accadeva per la circolazione senza foglio di registrazione inserito all'interno del cronotachigrafo analogico.
• Viene così definitivamente risolto ogni dubbio interpretativo al riguardo e superata la teoria di coloro che - nelle more della predetta modifica - ritenevano applicabile in via residuale la violazione di cui all'art. 19 della legge n. 727/78 al caso di guida senza carta tachigrafica inserita nell'apparecchio di controllo digitale.
[1] L'autorità competente è da individuarsi nella Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) ove ha sede l'impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, ossia le DPL (art. 2/3° comma del decreto legislativo n. 144/2008 di attuazione della direttiva 2006/22/CE.
Articolo 180
Possesso dei documenti di circolazione e di guida
LE NUOVE REGOLE
• È stato introdotto l'obbligo giuridico di portare al seguito la carta qualificazione conducente (CQC) durante la conduzione di veicoli utilizzati in servizi che ne richiedono la titolarità.
COSA È CAMBIATO
• Tra i documenti che il conducente ha l'obbligo di portare con se, previsti dall'articolo in esame, è stata inserita anche la Carta di Qualificazione del Conducente [1].
[1] All'atto in cui l'agente accerta che il trasgressore è possessore del titolo abilitativo viene applicata la sanzione prevista dall'articolo 180/5° - 7° CDS, intimandogli di esibire il documento mancante ai sensi dell'articolo 180/8° del CDS. Nel caso in cui il trasgressore esercita l'attività privo del necessario titolo abilitativo in quanto mai ottenuto, lo stesso sarà soggetto alle ben più gravi sanzioni previste dall'articolo 116/15° CDS (155,00 € e fermo amministrativo per 60 giorni).
Articolo 182
Circolazione dei velocipedi
LE NUOVE REGOLE
• È stato introdotto a carico dei conducenti di velocipedi l'obbligo di indossare, fuori dai centri abitati, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti di cui al 4-ter dell'articolo 162 da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere. Analogo obbligo senza alcun riferimento temporale è imposto ai conducenti di velocipedi che circolino all'interno di gallerie.
Articolo 189
Comportamento in caso di incidente
LE NUOVE REGOLE
• È introdotta una modifica comportamentale dell'utente della strada il quale deve fermarsi ed assicurare il soccorso agli animali che hanno subito danno a causa di un evento ricollegabile alla propria condotta di guida.
• Anche l'utente coinvolto, non a causa della propria condotta, nell'evento infortunistico deve assicurare il tempestivo intervento e soccorso all'animale che ha subito un danno.
COSA È CAMBIATO
• L'utente della strada che cagiona un danno ad un animale è obbligato a fermarsi e porre in atto le misure idonee a garantire il tempestivo soccorso dell'animale ferito, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 389,00.
• Previsione sanzionatoria attenuata (sanzione amministrativa pecuniaria di € 78,00) per l'utente della strada comunque coinvolto nell'evento dannoso a discapito dell'animale il quale, pur non dovendosi fermare, è obbligato a porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
Articolo 191
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
LE NUOVE REGOLE
• L'articolo in esame impone l'arresto dei veicoli quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali, nonché di cedere la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad impegnare la strada servendosi degli attraversamenti pedonali.
• Resta fermo il medesimo obbligo, cioè rallentare e all'occorrenza fermarsi, a carico dei conducenti che svoltano per inoltrarsi su un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando non sia vietato il passaggio ai pedoni.
• Confermato il divieto dei pedoni di sostare o indugiare sulla carreggiata, ad eccezione dei casi di necessità; inoltre, è vietato adottare comportamenti, quali la sosta in gruppo sui marciapiedi, banchine o attraversamenti pedonali, che determinano un intralcio al transito orinario degli altri pedoni.
COSA È CAMBIATO
• È stato eliminato il riferimento al "dare precedenza" ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali, e sostituito con l'imperativo "fermarsi" a carico del conducente, facendo venir meno qualsiasi tipo di valutazione e discrezionalità.
• È stato introdotto l'obbligo di "dare la precedenza, di rallentare e all'occorrenza fermandosi", ripristinando il vecchio obbligo del punto precedente, allorché i pedoni si accingono ad attraversare, quando, cioè, si trovano in un momento immediatamente precedente all'azione di attraversamento vera e propria, che consente, quindi, una valutazione circa i modi e i tempi di esecuzione della manovra a carico del conducente del veicolo.
• Le violazioni commesse dal conducente del veicolo comportano una decurtazione di punti sulla patente di guida maggiore rispetto all'ipotesi legislativa previgente.
Articolo 196
Principio di solidarietà
LE NUOVE REGOLE
• Viene sancito un diverso e nuovo principio in tema di obbligatorietà solidale. È ritenuto civilmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa il proprietario del veicolo trainato qualora la violazione sia stata commessa da un conducente alla guida di un complesso veicolare. Qualsiasi sia la natura della violazione commessa, comportamentale o tecnica, la contestazione e/o la notificazione dei verbali dovrà essere eseguita nei confronti del proprietario del veicolo trainato in qualità di obbligato in solido.
COSA È CAMBIATO
• A differenza della precedente previsione normativa ove il responsabile solidale veniva individuato nel proprietario del veicolo trainante, con l'introduzione dell'istituto della targa personale e, conseguentemente con il venir meno dell'obbligo di apposizione della targa ripetitrice sui complessi veicolari, la responsabilità solidale incombe sistematicamente in capo al proprietario del veicolo trainato.
Articolo 200
Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
LE NUOVE REGOLE
• Al primo comma è stato aggiunto "fuori dei casi di cui all'art. 201 comma 1 bis" la contestazione quando è possibile deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore che all'obbligato in solido.
• Al 2° comma è prevista la contestazione con verbale redatto con l'ausilio di sistemi informatici.
COSA È CAMBIATO
• È stato specificato ulteriormente che la possibilità della contestazione immediata fa salvi i casi previsti dalle contestazioni elevate ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis del CDS.
• È stata specificata la possibilità di redigere il verbale di contestazione con l'ausilio di sistemi informatici.
Articolo 201
Notificazione delle violazioni
LE NUOVE REGOLE
• Qualora la violazione non sia stata immediatamente contestata, questa deve essere notificata entro 90 giorni dalla data dell'accertamento all'effettivo trasgressore o quando questo non sia stato identificato ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196.
• Quando la violazione è stata contestata all'effettivo trasgressore, la notifica all'obbligato in solido deve essere effettuata entro 100 giorni dalla data di accertamento.
COSA È CAMBIATO
• Nei casi di contestazione differita, si hanno 90 gg per notificarla all'effettivo trasgressore rispetto ai 150 gg previsti in precedenza dalla data di accertamento. Se l'infrazione viene contestata immediatamente al trasgressore effettivo, da quel momento decorrono 100 gg per la notifica ad eventuali obbligati in solido.
• La contestazione immediata non è necessaria quando l'accertamento avviene tramite la rilevazione effettuata a mezzo dei dispositivi previsti dall'art. 17 comma 133 bis della Legge 127 del 1997.
• Si esclude altresì la contestazione immediata anche per l'accertamento della violazioni di cui agli artt. 141, 143/11-12, 146, 170, 171, 213 e 214, quando le stesse vengono accertate con dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
• Nell'accertamento delle violazioni con apposite apparecchiature debitamente omologate non è necessaria la presenza sul luogo del rilevamento degli organi di polizia stradale.
PROBLEMATICHE OPERATIVE
• Nascono dubbi sulla contestazione dell'art. 141 del CDS accertata con un dispositivo di rilevamento omologato ove non vi sarebbe una valutazione soggettiva dell'organo accertatore, bensì un rilevamento con apparecchiatura omologata che rientrerebbe di conseguenza nei casi da contestarsi ai sensi dell'art. 142 del CDS. - poiché la valutazione soggettiva dell'operatore trova supporto nella considerazione delle circostanze di tempo, di luogo, di traffico e di qualsiasi altra natura.
Articolo 202
Pagamento in misura ridotta
LE NUOVE REGOLE
• Qualora una violazione prevista dagli artt. 142 comma 9 e 9-bis, 148, 167 in tutte le ipotesi in cui la massa complessiva a pieno carico superi il 10 per cento, 174/ comma 5 - 6 - 7 e dell'art. 178 comma 5 - 6 - 7, viene commessa da un conducente titolare di patente di guida della categoria C, C+E, D, D+E, nell'esercizio della attività di autotrasporto di persone e cose il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta, immediatamente nelle mani dell'agente accertatore.
COSA È CAMBIATO
• Per le violazioni ascritte è previsto il pagamento nell'immediatezza nelle mani dell'agente accertatore.
• Per tali violazioni cui è ammesso il pagamento immediato, qualora il trasgressore non si avvalga di tale facoltà è tenuto a versare all'agente accertatore una somma a titolo di cauzione pari alla metà del massimo edittale.
• In mancanza del versamento di cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo fin quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo è affidato in custodia a spese del responsabile della violazione ad uno dei soggetti individuati al 1 comma dell'art. 214 bis.
Articolo 202-bis.
Rateazione delle sanzioni pecuniarie
LE NUOVE REGOLE
• Per una o più violazioni accertate contestualmente con lo stesso verbale, di importo superiore a 200,00 euro, il trasgressore o l'obbligato in solido che versino in condizioni economiche disagiate e documentate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
• La richiesta va inoltrata al Prefetto qualora trattasi di violazioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, mentre è presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.
• L'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della contestazione, la presentazione della istanza non consente più all'interessato di avvalersi della facoltà di proporre ricorso sia all'A.A. che all'A.G.
• Entro 90 giorni della presentazione l'Autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso tale termine l'istanza si intende respinta.
• La notificazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto verrà notificata con le modalità di cui all'art. 201.
• Qualora l'istanza venga accolta il comando, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, per cui la rimanente somma dovuta verrà a mente del 3 comma dell'art. 203 messa a ruolo.
• Se l'istanza viene respinta il richiedente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento deve effettuare il pagamento.
COSA È CAMBIATO
• È stata introdotta con l'art. 202 bis la rateazione delle sanzioni pecuniarie.
• Viene introdotta con la stesura di questo nuovo articolo la potestà amministrativa differenziata laddove si tratti di procedimento amministrativo demandato alla figura del Prefetto nel caso di sanzione elevata da operatori dello "Stato" - rispetto alla figura riconducibile al rappresentante della Regione della Provincia e dei Comuni qualora trattasi di violazione elevata dai rispettivi organismi/uffici/dipendenti.
Articolo 204-bis
Ricorso al giudice di pace
LE NUOVE REGOLE
• Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparazione sono notificati a cura della cancelleria, all'opponente o al suo procuratore, nonché al Prefetto, regione, province e comune, quando i proventi a mente dell'art. 208 sono a loro attribuiti.
• Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni se il luogo della notifica trovasi nel territorio nazionale e di 60 giorni se il luogo di notificazione si trova all'estero.
• Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato. L'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro 20 giorni dal deposito dello stesso.
• L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza impugnabile con ricorso al Tribunale.
• La legittimazione passiva in giudizio spetta al Prefetto quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali, e agenti di cui al primo periodo dell'art. 208, mentre spetta alla regione. Alla provincia e ai comuni quando le violazioni sono state accertate dai rispettivi funzionari, ufficiali e agenti o comunque quando i relativi proventi sono a loro carico.
• In caso di rigetto del ricorso il Giudice di Pace con sentenza determina ed impone il pagamento della somma dovuta. ll pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data della notificazione della sentenza e deve essere effettuata a favore dell'amministrazione cui dipende l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinata.
COSA È CAMBIATO
• Termini e modalità di notifica del decreto con cui il Giudice di Pace fissa l'udienza di comparizione alle parti interessate.
• L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo in casi particolari in cui il giudice nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento ed il ricorrente, disponga diversamente con sentenza motivata ed impugnabile con ricorso al tribunale.
• La determinazione dell'importo dovuto in caso di rigetto ed il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento.
• Viene specificato che la legittimazione passiva ora sarà differenziata e riguarderà la Prefettura nel caso di sanzione elevata da operatori dello "Stato" - alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni qualora trattasi di violazione elevata dai rispettivi organismi/uffici/dipendenti, o comunque quando i relativi proventi delle contestazioni elevate siano comunque a loro carico.
• Viene specificato definitivamente che la legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione di sanzioni elevate da operatori dello "Stato" spetta al Prefetto.
Articolo 205
Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria
LE NUOVE REGOLE
• Viene abrogato il comma 3° che prevedeva che il Prefetto potesse delegare la tutela giudiziaria nella legittimazione passiva nei procedimenti amministrativi relativi alle norme del CDS, all'amministrazione cui apparteneva l'organo accertatore qualora essa stessa fosse anche destinataria dei proventi.
COSA È CAMBIATO
• Con l'abrogazione di questo 3° comma dell'art. 205 del CDS, e con l'introduzione di quanto sancito dal nuovo comma 4° bis dell'art. 204 bis del CDS viene definitivamente chiarito che la legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione di sanzioni elevate da operatori dello "Stato" spetta al Prefetto, ed esso non potrà più delegare appartenenti ad altri uffici al di fuori dei funzionari della Prefettura.
Articolo 207
Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
LE NUOVE REGOLE
• In mancanza del versamento della cauzione prevista a mente dei commi 2 e 2 bis il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo fin quando non sia stato adempiuto il dovuto onere e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni, il veicolo va affidato in custodia ad uno dei soggetti individuati ai sensi del 1° comma dell'art. 214 bis.
COSA È CAMBIATO
• Nelle more del versamento della cauzione, il veicolo sottoposto a fermo amministrativo viene tolto dalla disponibilità degli aventi titolo ed affidato in custodia ad uno dei soggetti individuati ai sensi del 1° comma dell'art. 214bis.
• Viene abrogato il 4° comma bis che prevedeva l'applicazione di questo articolo anche ai veicoli immatricolati in Italia quando condotti da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno stato non facente parte dell'UE e quindi extracomunitari.
Articolo 208
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
LE NUOVE REGOLE
• Vengono introdotti analiticamente le finalità e l'utilizzo del 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del 1° comma, a seguito degli introiti scaturenti dalle sanzioni alle norme del CDS, con la previsione tra gli altri dicasteri determinanti anche di quello "dell'interno".
• Vengono altresì stabilite le procedure in capo agli enti stessi per determinare le quote spettanti da destinarsi al miglioramento della sicurezza stradale, al potenziamento delle attività di controllo ed accertamento del rispetto delle norme della circolazione, ed al potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli arrtt. 186 - 186 bis e 187 del CDS.
COSA È CAMBIATO
• È prevista ora l'esatta individuazione delle percentuali dei proventi da contravvenzioni alle norme del CDS elevate dagli Enti diversi dagli organi di Stato, da destinarsi alla sicurezza stradale, nonché le procedure da attivarsi ivi compreso il monitoraggio e controllo da parte dei Ministeri interessati affinché vi sia il rispetto di tali assunti da parte dei predetti enti.
Articolo 214-ter
Destinazione dei veicoli confiscati
LE NUOVE REGOLE
• Come già avvenuto nel passato per altre materie gli organi di Polizia, previa richiesta, possono diventare assegnatari dei veicoli acquisiti dallo Stato a seguito del provvedimento di confisca definitivo, adottato in conseguenza della violazione degli articoli previsti dal codice della strada per la guida in stato di ebbrezza dovuta all'ingestione di sostanze alcoliche, o in stato di alterazione per aver utilizzato sostanze stupefacenti o psicotrope.
• È necessario che i veicoli siano destinati ad attività dirette a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad enti pubblici economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o tutela ambientale.
• In mancanza di richiesta da parte degli ogni interessati, i beni sono posti in vendita.
Articolo 224-ter
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato
LE NUOVE REGOLE
• L'articolo in esame disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.
• Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede direttamente al sequestro, mentre il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo.
COSA È CAMBIATO
• Questa importante innovazione normativa consente di poter estendere l'applicazione immediata delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo amministrativo del veicolo (ex artt. 213 e 214 CdS) in tutti i casi in cui queste sono richiamate nelle ipotesi di reato ascritte al CdS. Invero, secondo la disciplina previgente le richiamate sanzioni accessorie, in assenza di questo strumento, potevano trovare applicazione esclusivamente in seguito alla sentenza di condanna emessa dall'A.G.
Art. 49 della legge 29 luglio 2010, n. 120
(Introduzione del casco elettronico e della "scatola nera")
LE NUOVE REGOLE
• L'art. 49 della legge 29 luglio 2010 n. 120, è volto a promuovere lo sviluppo e l'adozione di dispositivi innovativi quali, in via sperimentale e sulla base di direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
- l'equipaggiamento degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, D o E con la "scatola nera", idonea a rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del mezzo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo, la condotta di guida, nonché - in caso di incidente - a ricostruirne la dinamica;
- l'impiego da parte dei conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli del "casco protettivo elettronico".
COSA È CAMBIATO
• È evidente la portata innovativa della norma che consente la possibilità di estendere - seppur in via sperimentale - a ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli commerciali sistemi di rilevazione, monitoraggio e registrazione dell'attività di guida, sinora riservati ai soli velivoli.
Articolo 50 della legge 29 luglio 2010, n. 120
(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)
LE NUOVE REGOLE
• L'art. 50 della legge 29 luglio 2010, n. 120, obbliga chi esercita l'attività professionale di trasporto su strada - che richiede la patente di guida di categoria C, CE, D e DE - a dimostrare con apposita certificazione il non abuso di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
• La tipologia della certificazione sarà stabilita con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga.
COSA È CAMBIATO
• La dimostrazione mediante apposita certificazione che un conducente professionale non faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope si inquadra in un più generale contesto di maggior sicurezza della circolazione stradale e tutela di una particolare categoria di lavoratori che svolgono quotidianamente le proprie mansioni alla guida di veicoli commerciali (aventi pesi e dimensioni che richiedono in ogni circostanza un perfetto stato psico-fisico).