La normativa essenziale del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (C.I.G.C.)
Il C.I.G.C., detto anche "patentino del ciclomotore", è stato introdotto con il D. Lgs. n. 9 del 15/1/2002, all'art. 45 contiene infatti modifiche all'art. 116 del codice stradale che da quel momento terrà conto dell'esistenza di questo particolare certificato, assimilabile per molti aspetti alla patente, valido per la guida di ciclomotori.
Il C.I.G.C. diventa obbligatorio a partire dal 1 luglio 2004 per i minorenni, e a partire dal 1 luglio 2005, non senza rumorose polemiche, anche per i maggiorenni non titolari di altra patente.
Per conseguirlo è necessario seguire un corso di educazione stradale, in autoscuola oppure nelle scuole dell'obbligo, e superare un esame teorico.
Inizialmente non erano richiesti particolari requisiti psicofisici per guidare i ciclomotori, in un secondo tempo è stato introdotto l'obbligo della certificazione medica e di conseguenza l'art. 116 è stato modificato di nuovo (con il DL n. 115 del 30/6/2005).
Con la legge n. 120/2010 art. 17 è passata la norma che obbliga i candidati al patentino a superare anche una prova pratica, e che introduce un'ora supplementare (sul funzionamento del ciclomotore in caso di emergenza) nei corsi di educazione stradale.
Il decreto interministeriale n. 106 del 23/3/2011 e il decreto ministeriale n. 81 del 1/3/2011 danno seguito alla legge sopracitata stabilendo una nuova disciplina per il conseguimento del C.I.G.C. e che detta nuove regole su: rilascio dell'autorizzazione a esercitarsi alla guida, modalità di esercitazione, corsi di preparazione alla prova teorica (cambia il programma che diventa unico per scuole e autoscuole e viene abolito il corso di educazione alla convivenza civile), modalità di espletamento della prova teorica e pratica.
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