Candidati al C.I.G.C.: i casi possibili
In virtù del nuovo obbligo dell’esame di pratica per il conseguimento del C.I.G.C. e dell’ora supplementare di lezione sulla gestione delle emergenze sui ciclomotori, le autoscuole si trovano ora a dover gestire in modo diverso i diversi candidati.
Le norme da tenere presente sono quelle contenute nella circolare del Ministero dei Trasporti 2 maggio 2011.
Per tutti i lettori, la redazione ha realizzato il presente specchietto per capire rapidamente come gestire i diversi casi che possono presentarsi.
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Corso di teoria |
Esame di teoria |
Esame di pratica |
Soggetti che hanno compiuto la maggiore età entro la data del 30 settembre 2005 |
SI |
NO |
NO |
Soggetti che hanno compiuto la maggiore età dal 1 ottobre 2005 |
NO |
SI |
SI |
Soggetti minorenni che hanno frequentato un corso entro la data del 31 marzo 2011 ed hanno presentato l'istanza di conseguimento del C.I.G.C. entro la medesima data |
Già fatto – l’attestato di frequenza vale per un anno dal termine del corso |
SI |
NO |
Soggetti minorenni che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l'istanza di conseguimento del C.I.G.C. dal 1 aprile 2011 |
Già fatto, ma devono frequentare un’ora integrativa di corso sulle gestione del ciclomotore in caso di emergenze – possono farlo sia a scuola che in autoscuola, non conta dove hanno fatto il corso di 12 ore |
SI |
SI |
Soggetti minorenni che frequentano un corso e presentano l'istanza di conseguimento del C.I.G.C. dal 1 aprile 2011 |
Devono frequentare il nuovo corso di 13 ore |
SI |
SI |
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