Esame pratico del patentino: anche le autoscuole possono utilizzare veicoli di terzi
L'esame pratico del patentino, obbligatorio da non molto tempo, si svolge grosso modo come quello per le patenti A.
Non ci sono particolari restrizioni sul tipo di veicolo da utilizzare, però è molto importante che, al momento dell'esame, il candidato si presenti con un veicolo che sia di sua proprietà oppure che sia di una terza persona a patto che gli abbia dato l'opportuna autorizzazione, vale a dire che abbia compilato la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Anche le autoscuole che non dispongono di un ciclomotore proprio o in leasing (il ciclomotore e il quadriciclo leggero non sono infatti veicoli di cui devono obbligatoriamente dotarsi) possono fornire al candidato, sia nelle fasi di esercitazione che durante l'esame vero e proprio, un veicolo di proprietà di un terzo – così come i privatisti! – a patto che ci sia l'autorizzazione del legittimo proprietario. L'autorizzazione in questo caso è data all'autoscuola e non a uno specifico candidato.
Stesso discorso vale per i veicoli da utilizzare per le patenti A ad accesso diretto (le moto di almeno 35 kw di potenza): le autoscuole possono farsele prestare a patto di avere compilato la corrispondente autorizzazione.
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Inoltre la proprietà del mezzo (e questo riguarda i ciclomotori) deve essere del candidato o del genitore? Il genitore deve compilare la dichiarazione oppure no?
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