Cronotachigrafo, altri chiarimenti
Non devono avere vita facile gli agenti addetti al controllo dei tempi di guida e di riposo, cioè del cronotachigrafo, dal momento che le regole in proposito sono tante e complicate, fatte in momenti diversi da autorità diverse e applicate ai veicoli più diversi. Il Ministero dell'Interno di recente ha diffuso un'altra circolare in cui si cerca di fare chiarezza su alcuni punti oscuri delle leggi. Vediamo di estrapolare le cose più interessanti per i conducenti e le aziende direttamente interessati all'argomento, fermo restando che la cosa migliore in caso di contenziosi è quella di leggere direttamente la circolare e di rivolgersi a un legale.
Periodo di riposo giornaliero minimo
Si applica la sanzione dell'art. 174 (commi 4, 5 e 6) SOLO se il conducente effettua un riposo inferiore alle 7 ore.
Guida con frequenti soste
Si applica una tolleranza sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza.
Spostamenti del veicolo durante l'interruzione o il riposo giornaliero
Devono essere indicati a mano dal conducente i motivi dello spostamento per cause straordinarie, che comunque deve durare pochi minuti.
Obblighi di registrazione del riposo
Devono essere segnati a mano se il cronotachigrafo è di tipo analogico, e inseriti nella smart-card se invece il dispositivo è digitale, attraverso il dispositivo di inserimento dati manuale.
Obbligo per determinati veicoli
Non c'è l'obbligo del cronotachigrafo per i complessi veicolari di massa fino a 7,5 t che effettuano trasporto merci a fini NON commerciali, o sono immatricolati per uso speciale, o sono veicoli per lo spurgo dei pozzi neri (attenzione però che se questi ultimi sono immatricolati per trasporti specifici, l'esenzione è limitata al trasporto nazionale).
Per i veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti c'è questa distinzione da fare: se provvedono solo a trasportare i rifiuti dalla strada o dal produttore al primo centro di raccolta utile non sono obbligati ad avere il crono, invece se trasportano i rifiuti da un centro di raccolta a un altro sono obbligati.
Riposo settimanale
Il modulo delle assenze non deve essere compilato se il conducente fa il riposo settimanale. Come si fa a capire se il conducente ha fatto il riposo settimanale? In caso di crono analogico, esaminando i dischi cartacei compilati e verificando che per quel periodo il conducente non ha usato nessun disco; in caso di crono digitale, verificando i dati presenti nella smart-card.
Attestato per ferie o malattie
Una copia del modulo delle assenze per ferie o malattie deve essere sempre data al conducente in modo che possa esibirla in caso di controlli (anche per fax se non ci sono altre possibilità).
Autobus di linea e scuolabus
Si conferma che gli autobus di linea e gli scuolabus se effettuano un servizio regolare di linea su un percorso non superiore ai 50 km non sono soggetti all'obbligo del cronotachigrafo.
Se però il conducente guida abitualmente autobus con il crono, nel momento in cui guida autobus esenti deve compilare il modulo delle assenze per giustificare le sue mancate registrazioni.
Decurtazione di punti nel caso di accertamento di più violazioni
Sappiamo che il conducente deve esibire i fogli/dati di registrazione fino a 28 giorni precedenti. Data l'ampiezza del periodo è possibile riscontrare numerose irregolarità. La circolare chiarisce che il "beneficio" previsto dall'art. 126 bis (in caso dell'accertamento di più violazioni si decurtano non più di 15 punti) si applica solo "riguardo la contestualità dell'accertamento".
La circolare prosegue con questa nota: "Pertanto, in tali casi, la decurtazione massima da effettuare è di 15 punti, salvo essere prevista la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente, e gli operatori su strada devono darne atto nel verbale di contestazione".
Notificazione delle violazioni
Si chiarisce che, anche se nel codice della strada non è detto a chiare lettere, questo tipo di violazioni può essere contestato solo in tempi successivi al controllo, visto che c’è bisogno di tempo per scaricare i dati ed esaminarli. In ogni caso, il download dei dati deve essere formalizzato in quanto atto di accertamento, e da tale data decorre il termine di 90 giorni per la notificazione al conducente (dunque, se gli agenti prelevano i dati in un tal giorno, hanno tempo 3 mesi per notificare la violazione).
Corretta documentazione dell'attività di guida riferita ai precedenti 28 giorni in caso di guida "promiscua"
Se il conducente guida sia veicoli con dispositivo analogico che veicoli con dispositivo digitale, deve essere in grado di esibire entrambi i tipi di documentazione prodotta: dischi cartacei e carta del conducente. Se la carta del conducente per giustificati motivi non c'è (es. furto, ecc.) devono almeno esserci le stampe delle attività svolte.
Non può essere sanzionato il conducente che ha la carta del conducente ma non le stampe, anche se l'organo di controllo non è in grado di leggere la carta esibita.
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