Legge 35/2012 (Semplificazioni): le novità in materia di trasporto
La Legge 35 del 4/4/2012, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, provvede a confermare la modifica di alcuni articoli del codice della strada: il 115, il 119, il 122, il 126 – che sul nostro sito infatti trovate già aggiornati.
Con queste modifiche gli ultraottantenni tornano a fare i rinnovi presso i medici monocratici e non più in CML, ogni 2 anni, e per le esercitazioni di guida gli accompagnatori possono arrivare ad avere 65 anni e non più 60.
Ci saranno delle modifiche anche per quanto riguarda le Commissioni Mediche Locali, ma per ora non si sa niente di più.
Per i veicoli trasporto cose è stato modificata la norma delle limitazioni alla circolazione stradale (art. 7 del regolamento di attuazione del CDS) permettendo di circolare anche nei giorni prefestivi.
Per le imprese che effettuano trasporto di cose su strada in conto terzi, ci sono delle novità molto sostanziose in arrivo (si veda l'art. 11 della legge 35/2012), tra cui l'obbligo di avere tutti i requisiti per l'accesso alla professione anche da parte di:
- imprese con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate
- imprese prima esenti (es. spurgo pozzi neri, trasporto rifiuti, betoniere, ecc.)
Se prima era obbligatorio solo il requisito dell'onorabilità, ora diventa obbligatorio anche quello della capacità finanziaria e professionale.
Per dimostrare la capacità professionale si dovrà sostenere un nuovo tipo di esame; le imprese con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t sono dispensate da questo esame ma devono seguire un corso di formazione. Entrambe dovranno poi seguire un corso di aggiornamento periodico.
Sia per il nuovo esame sia per il nuovo corso di formazione che per quello di aggiornamento siamo ancora in attesa delle disposizioni di legge. Non appena si saprà qualcosa di più preciso provvederemo a comunicarlo.
Esiste inoltre l'obbligo di avere veicoli di categoria non inferiore a Euro 5 anche in caso di acquisizioni per cessioni aziendali.
La possibilità per il gestore dei trasporti di dirigere più di un'imcpresa, contemplata nel regolamento europeo 1071/2009, non è stata assorbita dalle nostre norme nazionali, ragione per cui restano pressochè valide le regole esistenti prima che facevano riferimento all'analoga figura dirigenziale chiamandola però "preposto".
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