Legge - 27/12/1977 - n. 1085 - Abbordi in mare
OGGETTO: Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.
Legge 27 dicembre 1977, n. 1085
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con relativo regolamento ed allegati, firmata a Londra il 20 ottobre 11972.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con relativo regolamento ed allegati, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IV della convenzione stessa.
Art. 3.
La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - RUFFINI - LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
"Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972"
(omissis)
Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare
PARTE A - GENERALITÀ
Regola 1
Applicazione
a) Le presenti Regole si applicano a tutte le navi in alto mare ed in tutte le acque con esso comunicanti accessibili alla navigazione marittima.
b) Nessuna delle presenti Regole deve ostacolare l'applicazione di speciali disposizioni emanate dalle autorità competenti relativamente, alla navigazione nelle rade, nei porti, nei fiumi, nei laghi o nelle vie d'acqua interne comunicanti con l'alto mare e accessibili alla navigazione marittima. Tuttavia queste disposizioni speciali devono essere conformi il più possibile alle presenti Regole.
c) Nessuna delle presenti Regole deve ostacolare l'applicazione di disposizioni speciali emanate dal Governo di uno Stato relativamente ad un maggior numero di fanali di posizione, di segnali luminosi o segnali mediante fischio da usarsi a bordo di navi da guerra o di navi naviganti in convogliò, o relativamente ad un maggior numero di fanali di posizione o di segnali luminosi da usarsi a bordo di navi da pesca intente a pescare in flottiglia. Tali fanali di posizione o segnali luminosi o segnali mediante fischio devono, per quanto possibile, essere tali da non poter essere confusi con nessun altro fanale o segnale autorizzati altrove nelle presenti Regole.
d) Schemi di separazione del traffico possono essere adottati dall'Organizzazione a fini delle presenti Regole.
e) Qualora un Governo interessato ritenga che una nave di costruzione speciale o adibita a operazioni speciali non possa attenersi completamente a quanto disposto dalle presenti Regole circa il numero, la posizione, la portata o i settori di visibilità dei fanali o dei segnali, oppure circa la disposizione e le caratteristiche di impiego degli strumenti di segnalazione sonora, senza che ciò intralci la funzione speciale dell'unità, tale unità deve attenersi ad altre disposizioni, relativamente a quanto sopra, che siano giudicate dal Governo interessato il meno possibile in contrasto con le presenti norme.
Regola 2
Responsabilità
a) Nessuna delle presenti Regole può esonerare una nave, il proprietario, il comandante o l'equipaggio stesso, dalle conseguenze di qualsiasi negligenza nell'applicazione delle Regole stesse ovvero nell'attenersi a tutte le precauzioni richieste dall'ordinaria esperienza dei naviganti o dalle speciali circostanze del caso.
b) Nell'interpretazione e nell'applicazione delle presenti Regole si debbono tenere nel debito conto tutti i pericoli della navigazione e i rischi di abbordaggio, incluse le difficoltà in cui una nave può trovarsi, per le quali è necessario discostarsi dalle Regole stesse allo scopo di evitare un immediato pericolo.
Regola 3
Definizioni generali
Ai fini delle presenti Regole, salvo disposizioni contrarie risultanti dal contesto:
a) La parola "nave" designa qualsiasi tipo di natante, compresi quelli non dislocanti e gli idrovolanti, usati o in grado di essere usati come mezzo di trasporto sull'acqua.
b) L'espressione "nave a propulsione meccanica" designa qualsiasi nave mossa da macchine.
c) L'espressione "nave a vela" designa qualsiasi nave che navighi a vela, anche se dotata di propulsione meccanica purchè questa non sia usata in quel momento.
d) L'espressione "nave intenta alla pesca" designa qualsiasi nave che pesca con reti, lenze, sciabiche od altri sistemi di pesca che ne diminuiscano la manovrabilità, ma non include le navi intente a pescare con lenze trainate od altri sistemi di pesca che non ne riducono la manovrabilità.
e) La parola "idrovolante" designa qualsiasi aereo destinato a manovrare sull'acqua.
f) L'espressione "nave che non può governare" designa una nave che per circostanze eccezionali è impossibilitata a manovrare come richiesto dalle presenti Regole e non è perciò in grado di lasciar libera la rotta ad un'altra nave.
g) L'espressione "nave con manovrabilità limitata" designa qualsiasi nave che per la natura delle operazioni che sta svolgendo in quel momento ha una minor possibilità di manovra di quella richiesta da queste Regole e non è perciò in grado di lasciar libera la rotta ad altra nave.
Le seguenti navi devono essere considerate come navi con manovrabilità limitata:
i) una nave intenta a stendere, riparare o ricuperare un segnale di navigazione, un cavo sottomarino od un oleodotto;
ii) una nave intenta a dragare, eseguire rilievi od operazioni subacquee;
iii) una nave impegnata in operazioni di rifornimento o di trasferimento di persone, di provviste o di carico durante la navigazione;
iv) una nave impegnata in operazioni di decollo od atterraggio di aerei;
v) una nave impegnata in operazioni di dragaggio di mine;
vi) una nave impegnata in operazione di rimorchio, tale che la possibilità di manovra sia notevolmente diminuita sia per la nave stessa che per il suo rimorchio.
h) L'espressione "condizionata dalla sua immersione" designa una nave a propulsione meccanica che a causa del suo forte pescaggio, in relazione alla profondità delle acque circostanti, è fortemente limitata nella possibilità di deviare dalla sua rotta.
i) Una nave si dice "in navigazione" quando non è all'ancora, non è ormeggiata alla riva - e non è incagliata.
j) Le parole "lunghezza" e "larghezza" della nave designano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima.
k) Due navi si devono intendere in vista l'una dell'altra soltanto quando l'una può essere osservata visualmente dall'altra.
l) L'espressione "visibilità ridotta" designa ogni condizione in cui la visibilità è ridotta da nebbia, bruma, caduta di neve, violenti acquazzoni, tempeste di sabbia o qualsiasi altra causa simile.
PARTE B - REGOLE DI GOVERNO E MANOVRA
Sezione I
CONDOTTA DELLE NAVI IN QUALSIASI CONDIZIONE DI VISIBILITÀ
Regola 4
Applicazione
Le Regole riportate in questa sezione si applicano in qualsiasi condizione di visibilità.
Regola 5
Servizio di vedetta
Ogni nave deve mantenere sempre un appropriato servizio di vedetta visivo ed auditivo, utilizzando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento in modo da consentire una completa valutazione della situazione e del rischio di abbordaggio.
Regola 6
Velocità di sicurezza
Ogni nave deve sempre procedere a velocità di sicurezza in modo da poter, agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare abbordaggi e di essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento. Nel determinare la velocità di sicurezza i seguenti fattori dovranno essere tra quelli tenuti in considerazione:
a) Per tutte le navi:
i) la visibilità:
ii) la densità del traffico, inclusa la concentrazione di navi da pesca e di altri tipi di navi;
iii) la manovrabilità della nave con speciale riferimento alla distanza di arresto ed alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento;
iv) di notte la presenza di luci di sfondo come quelle dovute a luci costiere ed al bagliore delle proprie luci;
v) lo stato del vento, del mare e della corrente e la vicinanza di pericoli per la navigazione;
vi) il pescaggio in relazione ai fondali esistenti nella zona.
b) Inoltre, per le navi dotate di radar:
i) le caratteristiche, l'efficienza ed i limiti dell'apparato radar;
ii) le limitazioni imposte dalla scala del radar in uso;
iii) l'effetto sulla rilevazione radar delle condizioni meteorologiche e di altre sorgenti d'interferenza;
iv) il fatto che piccole unità, icebergs di limitate dimensioni ed altri oggetti galleggianti possono non essere rivelati dal radar;
v) il numero, la posizione e il movimento delle navi rivelate dal radar;
vi) la maggiore probabilità di avvistamento che si ottiene quando il radar è usato per determinare la distanza di navi od altri oggetti vicini.
Regola 7
Rischio di abbordaggio
a) Ogni nave deve usare tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento per stabilire se esiste il rischio di abbordaggio. In caso di dubbio il rischio deve ritenersi esistente.
b) Se esiste a bordo un apparato radar in funzione esso deve essere usato in modo appropriato ricorrendo all'esplorazione a lunga portata al fine di ottenere quanto prima indicazioni sul rischio di abbordaggio, per eseguire il tracciamento delle rotte (plotting) o equivalenti osservazioni sistematiche degli oggetti rilevati.
c) Si deve evitare di trarre conclusioni da insufficienti informazioni, specialmente da insufficienti informazioni radar.
d) Nel valutare l'esistenza del rischio di abbordaggio dovranno essere tenute in debito conto le seguenti considerazioni:
i) tale rischio deve essere giudicato esistente se il rilevamento bussola di una nave che si avvicina non cambia in maniera apprezzabile;
ii) tale rischio può, talvolta, esistere anche quando si osserva un'apprezzabile variazione di rilevamento, particolarmente se si avvicina una grande nave od un rimorchio, oppure quando la nave che si avvicina è a distanza molto breve.
Regola 8
Manovra per evitare l'abbordaggio
a) Ogni manovra intrapresa allo scopo di evitare un abbordaggio, se le circostanze del caso lo permettono, (deve essere eseguita con decisione ed ampio margine di tempo e con il dovuto rispetto delle buone regole dell'arte marinara.
b) Ogni variazione di rotta o di velocità o di entrambe per evitare l'abbordaggio deve, se le circostanze del caso lo consentono, essere abbastanza ampia da risultare evidente all'altra nave che osserva visualmente o con il radar; una successione di piccole variazioni di rotta o di velocità o di entrambe dev'essere evitata.
c) Se lo specchio d'acqua è sufficientemente ampio, la variazione di rotta da sola può essere la manovra più efficace per evitare avvicinamenti pericolosi, purchè sia fatta in tempo utile, sia decisa e non causi altra situazione di eccessiva vicinanza con altre navi.
d) La manovra intesa ad evitare l'abbordaggio con un'altra nave deve essere tale da condurre a passare a distanza di sicurezza. L'efficacia della manovra deve essere attentamente controllata fino a che l'altra nave non sia passata e disimpegnata.
e) Se necessario, per evitare un abbordaggio o per guadagnare tempo e valutare meglio la situazione, una nave deve diminuire la velocità, fermare od invertire la rotta.
Regola 9
Canali stretti
a) Una nave che naviga lungo un canale od un passo stretti, deve, quando ciò è possibile e non comporta pericolo, mantenersi vicino al limite di destra del canale o del passaggio, rispetto alla propria rotta.
b) Una nave di lunghezza inferiore a m. 20 od una nave a vela non devono ostacolare il passaggio di una nave che può navigare con sicurezza solo in tale canale o passo stretti.
c) Una nave intenta alla pesca non deve ostacolare il transito di altre navi che navighino entro un canale o passo stretti.
d) Una nave non deve attraversare un canale o passo stretti se tale attraversamento ostacola il transito di una nave che può navigare con sicurezza solo in quel canale o passo. Quest'ultima nave, nel dubbio sulle intenzioni della prima, può usare i segnali sonori prescritti nella Regola 34 d).
e) i) In un canale o in un passo stretti, quando il sorpasso può aver luogo solamente se la nave raggiunta esegue una manovra intesa a permettere il passaggio dell'altra in sicurezza, la nave che intende sorpassare deve manifestare le sue intenzioni emettendo l'appropriato segnale sonoro di cui alla Regola 34 c) i). La nave raggiunta se d'accordo, deve emettere l'appropriato segnale sonoro di cui alla Regola 34 c) ii) e manovrare opportunamente per permettere il sorpasso in sicurezza. In caso di dubbio può emettere il segnale sonoro di cui alla Regola 34 d);
ii) questa Regola non esime la nave che sorpassa dagli obblighi di cui all'articolo 13.
Una nave che si avvicina ad un gomito o ad una zona del canale o passo stretto dalla quale non è possibile vedere altre navi che si avvicinano in senso opposto, deve navigare con particolare prudenza ed emettere l'appropriato segnale sonoro di cui alla Regola 34 e).
g) Ogni nave deve, qualora le circostanze lo permettono, evitare di ancorarsi in un canale stretto.
Regola 10
Schemi di separazione del traffico
a) Questa Regola si applica agli schemi di separazione del traffico adottati dall'Organizzazione
b) Una nave che usa lo schema di separazione del traffico deve:
i) procedere nell'apposita corsia di traffico nella direzione generale del flusso del traffico per quella corsia;
ii) tenersi discosta, se possibile, dalla linea o dalla zona di separazione del traffico;
iii) in linea generale inserirsi o lasciare una corsia di traffico alle sue estremità, ma, se questo non è possibile, è opportuno entrare od uscire seguendo una rotta che abbia un piccolo angolo rispetto alla direzione generale del flusso di traffico.
c) Una nave deve evitare, se possibile, di attraversare le corsie di traffico, ma se obbligata a farlo deve attraversarle, per quanto consentito dalle circostanze, con rotta perpendicolare alla direzione generale del flusso del traffico.
d) Le zone di traffico costiero non devono essere in generale usate dalle navi che possono usufruire con sicurezza dell'appropriata corsia entro l'adiacente schema di separazione del traffico.
e) Una nave che non stia attraverso uno schema di separazione del traffico non deve in generale entrare nella zona di separazione o attraversare la linea di separazione eccetto nei seguenti casi:
i) in caso di emergenza per evitare un pericolo immediato;
ii) per effettuare operazioni di pesca nella zona di separazione.
f) Una nave che naviga nelle zone prossime alle parti terminali dagli schemi di separazione del traffico deve procedere con particolare prudenza.
g) Una nave deve per quanto è possibile evitare di ancorare in uno schema di separazione del traffico o presso le sue zone terminali.
h) Una nave che non utilizza lo schema di separazione del traffico deve mantenersi alla maggiore distanza possibile da esso.
i) Una nave intenta a pescare non deve intralciare il passaggio delle navi che seguono una corsia di traffico.
l) Una nave di lunghezza inferiore ai m. 20 o una nave a vela non deve intralciare il passaggio di una nave a propulsione meccanica che segue una corsia di traffico.
Sezione II
CONDOTTA DELLE NAVI IN VISTA LUNA DELL'ALTRA
Regola 11
Applicazione
Le Regole di questa sezione si applicano alle navi in vista l'una dell'altra.
Regola 12
Navi a vela
a) Quando due navi a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente:
i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la nave che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra;
ii) quando tutte due le navi hanno il vento dallo stesso lato, la nave che è sopravvento deve lasciare libera la rotta alla nave che è sottovento;
iii) se una nave con il vento sulla sinistra vede una nave sopravvento e non può stabilire con sicurezza se l'altra nave ha il vento sulla sinistra o sulla dritta deve manovrato in modo da lasciare libera la rotta all'altra.
b) Ai fini della presente Regola si considera sopravvento il lato opposto a quella in cui è bordato il boma della randa o, nel caso di navi a vele quadre, il lato opposto a quello in cui è bordata la più grande vela di strallo.
Regola 13
Nave che ne raggiunge un'altra
a) Fermo restando quanto stabilito dalle regole della presente sezione, una nave che ne raggiunge un'altra deve lasciar libera la rotta alla nave raggiunta.
b) Una nave deve essere considerata come una nave che ne raggiunge un'altra, quando si avvicina all'altra venendo da una direzione di più di 22,5 gradi a poppavia del traverso di quest'ultima, che si trova cioè, relativamente alla nave che sta raggiungendo, in posizione tale che di note potrebbe scorgere solo il fanale di coronamento, ma nessuno dei fanali laterali di questa ultima.
c) Quando una nave non può stabilire con certezza se ne sta raggiungendo un'altra deve ritenere che questa situazione si stia verificando ed agire di conseguenza.
d) Nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento tra le due navi potrà far considerare la nave che raggiunge l'altra come una che ne incrocia la rotta ai termini delle presenti Regole ed esonerarla dall'obbligo di lasciar libera la rotta alla nave raggiunta fino a che non l'abbia oltrepassata e non sia libera da essa.
Regola 14
Situazione di rotte opposte
a) Quando due navi a propulsione meccanica si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte, in modo da implicare rischio di abbordaggio, ciascuna di esse deve accostare a dritta in modo da passare sulla sinistra dell'altra.
b) Tale situazione è da ritenersi esistente quando una nave si muove incontro all'altra dritta di prora o quasi e di notte può vedere i fanali di testa d'albero dell'altra in allineamento o quasi e/o entrambi i fanali laterali, mentre di giorno vede il corrispondente aspetto dell'altra.
c) Quando una nave non può stabilire con certezza se una tale situazione si sta verificando, deve ritenerla esistente ed agire di conseguenza.
Regola 15
Situazione di rotte incrociate
Quando due navi a propulsione meccanica navigano con rotte che s'incrociano in modo da implicare rischio di abbordaggio, la nave che vede l'altra sulla propria dritta, deve lasciare libera la rotta all'altra e, quando le circostanze lo permettono, deve evitare di passarle di prora.
Regola 16
Comportamento della nave che deve lasciar libera la rotta
Una nave che deve lasciar libera la rotta ad un'altra deve, per quanto è possibile, manovrare in modo deciso e tempestivo per ottemperare a tale obbligo e lasciare ben libera la rotta.
Regola 17
Comportamento della nave che non deve manovrare
a) i) Quando una delle due navi deve lasciar libera la rotta, l'altra deve mantenere immutata la rotta e la velocità.
ii) quest'ultima nave può tuttavia prendere l'iniziativa di manovrare per evitare l'abbordaggio, non appena risulti evidente che la nave tenuta a lasciar libera la rotta non sta manovrando in maniera opportuna in conformità con le presenti regole.
b) Quando, per qualche motivo, la nave tenuta a mantenere la sua rotta e la sua velocità si viene a trovare a distanza così ravvicinata da rendere la manovra della nave, che deve lasciar libera la rotta, insufficiente per evitare l'abbordaggio, deve manovrare nel modo più opportuno per evitare l'abbordaggio stesso.
c) Una nave a propulsione meccanica che, in una situazione di rotte che si incrociano, manovra in conformità con il paragrafo a) ii) di questa regola per evitare l'abbordaggio con un'altra nave a propulsione meccanica, non deve se le circostanze lo permettono, accostare a sinistra se l'altra nave si trova alla sua sinistra.
d) Questa Regola non esonera la nave che deve manovrare dal suo obbligo di lasciar libera la rotta.
Regola 18
Responsabilità tra navi
Salvo disposizioni contrarie degli articoli 9, 10 e 13:
a) Una nave a propulsione meccanica in navigazione deve lasciar libera la rotta:
i) ad una nave che non governa;
ii) ad una nave con manovrabilità limitata;
iii) ad una nave intenta a pescare;
iv) ad una nave a vela.
b) Una nave a vela durante la navigazione deve lasciar libera la rotta:
i) ad una nave che non governa;
ii) ad una nave con manovrabilità limitata;
iii) ad una nave intenta a pescare.
c) Una nave intenta alla pesca, quando è in navigazione, deve, per quanto è possibile, lasciar libera la rotta:
i) ad una nave che non governa;
ii) ad una nave con manovrabilità limitata.
d) i) Tutte le navi, tranne quelle che non governano o con manovrabilità limitata, devono, se le circostanze lo permettono, evitare di impedire il passaggio in sicurezza di una nave condizionata dal suo pescaggio che esibisce i segnali di cui alla Regola 28;
ii) una nave condizionata dal suo pescaggio deve navigare con particolare precauzione tenendo nel dovuto conto la sua speciale condizione.
e) Un idrovolante in flottaggio deve, in generale, mantenersi ben lontano da tutte le navi ed evitare di ostacolare la loro navigazione. Tuttavia, nei casi in cui esiste rischio di abbordaggio, deve attenersi alle Regole della presente parte.
Sezione III
CONDOTTA DELLE NAVI CON VISIBILITA' LIMITATA
Regola 19
Condotta delle navi con visibilità limitata
a) Queste Regole si applicano alle navi che non sono in vista l'una dell'altra, quando navigano entro un'area o vicino ad un'area di visibilità limitata.
b) Ogni nave deve procedere ad una velocità di sicurezza relativa alle circostanze del momento ed alle condizioni di visibilità limitata. Una nave a propulsione meccanica deve tenere le macchine pronte per una manovra immediata.
c) Ogni nave deve tenere nella dovuta considerazione le circostanze del momento e le condizioni di visibilità limitate in accordo con le Regole della sezione I di questa parte.
d) Una nave che rileva la presenza di un'altra nave solo per mezzo del radar deve stabilire se si sta creando una situazione di eccessiva vicinanza e/o se vi è rischio di abbordaggio. Se il rischio esiste, la manovra per evitare l'abbordaggio deve essere fatta in tempo utile, tenendo presente che quando una tale manovra consiste in una deviazione di rotta, bisogna evitare, per quanto possibile, le manovre seguenti:
i) una accostata a sinistra, se l'altra nave si trova a proravia del traverso, a meno che questa non sia una nave che viene raggiunta;
ii) un cambiamento di rotta verso una nave al traverso od a poppavia del traverso.
e) A meno che non sia stato stabilito che non esiste alcun rischio di abbordaggio una nave che o da, apparentemente a proravia del suo traverso, il segnale da nebbia di un'altra nave, o che non possa evitare una situazione di eccessiva vicinanza con un'altra nave che si trova a proravia del suo traverso, deve ridurre la sua velocità al minimo indispensabile per mantenere la sua rotta. Se necessario deve fermare le macchine ed in ogni caso navigare con estrema precauzione fino a quando il rischio di abbordaggio sia passato.
PARTE C - FANALI E SEGNALI
Regola 20
Applicazione
a) Le Regole di questa parte devono essere osservate in qualsiasi condizione di tempo.
b) Le Regole riguardanti i fanali devono essere osservate dal tramonto al sorgere del sole. Durante questo periodo non si deve mostrare nessuna altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti dalle presenti Regole o che danneggi la loro visibilità e alteri il loro carattere distintivo o che possa impedire un appropriato servizio di vedetta.
c) I fanali prescritti da queste Regole, se sistemati, devono essere esposti anche dal sorgere del sole al tramonto in caso di visibilità ridotta e possono essere mostrati in tutte le altre circostanze se lo si ritiene necessario.
d) Le Regole riguardanti i segnali devono essere osservate durante il giorno.
e) i fanali ed i segnali descritti in queste Regole devono conformarsi alle disposizioni dell'Allegato I annesso a questo Regolamento.
Regola 21
Definizioni
a) L'espressione: "Fanale di testa d'albero" designa un fanale a luce bianca sistemato al di sopra dell'asse longitudinale della nave, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di 225 gradi e fissato in modo da mostrare la sua luce da proravia fino a 22,5 gradi a poppavia del traverso di ciascun lato della nave.
b) L'espressione: "Fanali laterali" designa un fanale a luce verde sul lato dritto della nave ed un fanale a luce rossa sul lato sinistro, ciascuno dei quali mostra una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di 112,5 gradi e fissato in modo da mostrare la sua luce da proravia fino a 22,5 gradi a poppavia del traverso del loro rispettivo lato. In una nave di lunghezza inferiore a 20 metri i fanali laterali possono essere combinati in un unico fanale fissato sul piano longitudinale della nave.
c) L'espressione: "Fanale di poppavia" designa un fanale a luce bianca situato il più possibile a poppa, che mostra una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di 135 gradi e fissato in modo da mostrare la sua luce da poppa fino a 67,5 gradi su ciascun lato della nave.
d) L'espressione "Fanale di rimorchio" designa un fanale a luce gialla avente le stesse caratteristiche del fanale di poppa definito nel paragrafo c) di questo articolo.
e) L'espressione "Fanale visibile per tutto l'orizzonte" designa un fanale che mostra una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di 360 gradi.
f) L'espressione "Fanale a lampi" indica un fanale che lampeggia ad intervalli regolari ad una frequenza di 120 o più lampeggiamenti al minuto.
Regola 22
Visibilità dei fanali
I fanali prescritti da queste Regole devono avere l'intensità specificata nella sezione 8 dell'Allegato I di questo Regolamento tali cioè da essere visibili alle seguenti distanze minime:
a) Per le navi di lunghezza uguale o superiore ai m. 50:
- fanale di testa d'albero: 6 miglia
- fanali laterali: 3
- fanale di poppa: 3 miglia
- fanale di rimorchio: 3 miglia
- fanale a luce bianca, rossa, verde o gialla visibile su tutto l'orizzonte: 3 miglia
b) Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 12 metri ma inferiore a m. 50:
- fanale di testa d'albero: 5 miglia (se la lunghezza della nave è inferiore a 20 metri: 3 miglia)
- fanali laterali: 2 miglia
- fanale di poppa: 2 miglia
- fanale di rimorchio: 2 miglia
- fanale a luce bianca, rossa, verde o gialla visibile su tutto l'orizzonte: 2 miglia
c) Per le navi di lunghezza inferiore a 12 metri:
- fanale di testa d'albero: 2 miglia
- fanali laterali: 1 miglio
- fanale di poppa: 2 miglia
- fanale di rimorchio: 2 miglia
- fanale a luce bianca, rossa, verde o gialla visibile su tutto l'orizzonte: 2 miglia.
Regola 23
Navi a propulsione meccanica in navigazione
a) Una nave a propulsione meccanica in navigazione deve mostrare:
i) un fanale di testa d'albero a proravia;
ii) un secondo fanale di testa d'albero più in alto ed a poppavia del primo; fanno eccezioni le navi di lunghezza inferiore a 50 metri che non sono obbligati a mostrare questo fanale, ma possono farlo;
iii) due fanali laterali;
iv) un fanale di poppavia.
b) Una nave a cuscino d'aria, quando opera in condizioni di non dislocamento, in addizione ai fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola, deve mostrare un fanale giallo lampeggiante visibile per tutto l'orizzonte.
c) Una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 7 metri e la cui velocità massima non supera i 7 nodi, in luogo dei fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte. Tale nave inoltre dovrà, se possibile, mostrare i fanali laterali.
Regola 24
Nave che rimorchia o che spinge
a) Una nave a propulsione meccanica quando rimorchia deve mostrare:
i) invece del fanale prescritto dalla Regola 23 a) i), due fanali di testa d'albero a proravia allineati verticalmente. Quando la lunghezza del rimorchio, misurata dalla poppa della nave che rimorchia fino all'estremità poppiera del rimorchio, supera i 200 metri, i fanali allineati verticalmente devono essere tre;
ii) i fanali laterali;
iii) il fanale di poppa;
iv) il fanale di rimorchio disposto in linea verticale al di sopra del fanale di poppa;
v) quando la lunghezza del rimorchio supera i 200 metri, un segnale biconico nel punto in cui può essere più facilmente visibile.
b) Quando una nave che spinge ad una nave che viene spinta in avanti sono rigidamente connesse in una unità composta, esse devono essere considerate come una unica nave a propulsione meccanica e devono mostrare i fanali prescritti dalla Regola 23.
c) Una nave a propulsione meccanica se spinge in avanti o rimorchia lateralmente, salvo il caso dell'unità composta, deve mostrare:
i) invece del fanale prescritto dalla Regola 23 a) i) due fanali di testa d'albero a proravia allineati verticalmente;
ii) i fanali laterali;
iii) il fanale di poppa.
d) Le navi a propulsione meccanica a cui si riferiscono i paragrafi a) e c) di questo articolo devono osservare anche le disposizioni della Regola 23 a) ii).
e) Una nave od un oggetto rimorchiato deve mostrare:
i) i fanali laterali;
ii) il fanale di poppa;
iii) quando la lunghezza del rimorchio supera i 200 metri, un segnale biconico nel punto in cui può essere visto più facilmente.
f) Dato per scontato che un qualsiasi numero di navi che vengono rimorchiate lateralmente o spinte in gruppo devono mostrare i fanali come se fossero un'unica unità:
i) una nave che viene spinta in avanti e che non fa parte di una unità composta, deve mostrare verso prora i fanali laterali;
ii) una nave che viene rimorchiata lateralmente deve mostrare il fanale di poppa e verso prora i fanali laterali.
g) Quando, per una qualsiasi plausibile ragione, è impossibile per una nave od un oggetto rimorchiato mostrare i fanali prescritti nel paragrafo e) di questa Regola, devono essere prese tutte le possibili misure per illuminare la nave o l'oggetto rimorchiato o almeno per segnalare la presenza della nave o dell'oggetto privo di fanali.
Regola 25
Navi a vela in navigazione e barche a remi
a) Una nave a vela in navigazione deve mostrare:
i) i fanali laterali;
ii) il fanale di poppa.
b) In una nave a vela di lunghezza inferiore a 12 metri i fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola possono essere combinati in un unico fanale fissato in testa o vicino alla testa dell'albero dove possa essere meglio visto.
c) Una nave a vela in navigazione oltre ai fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola, può mostrare in testa o presso la testa d'albero, dove possono essere meglio visti, due fanali visibili per tutto l'orizzonte, allineati verticalmente, dei quali quello superiore a luce rossa e l'altro a luce verde. Questi fanali però non devono essere mostrati insieme al fanale permesso dal paragrafo b) di questa Regola.
d) i) Una nave a vela di lunghezza inferiore a 7 metri deve, se possibile, mostrare le luci prescritte nel paragrafo a) o b) di questa Regola, ma se ciò non è possibile, deve aver pronta una torcia elettrica od un fanale a luce bianca da mostrare in tempo sufficiente per prevenire l'abbordaggio;
ii) una barca a remi può mostrare i fanali prescritti in questa Regola per le navi a vela, ma se ciò non è possibile, deve aver pronta una torcia elettrica od un fanale a luce bianca da mostrare in tempo sufficiente per prevenire l'abbordaggio.
e) Una nave che procede contemporaneamente a vela ed a motore deve mostrare a prora, in maniera ben visibile, un segnale conico con il vertice in basso.
Regola 26
Navi da pesca
a) Una nave intenta a pescare, sia in navigazione che all'ancora, deve mostrare solo i fanali ed i segnali prescritti in questa Regola.
b) Una nave intenta alla pesca a strascico, ossia che rastrella il fondo con una rete dragante od altro apparecchio immerso, deve mostrare:
i) due fanali visibili per tutto l'orizzonte, in linea verticale, dei quali quello superiore a luce verde e l'altro a luce bianca, oppure un segnale costituito da due coni sovrapposti con i vertici uniti in linea verticale; una nave di lunghezza inferiore a 20 metri invece di questo segnale può mostrare un cesto;
ii) un fanale di testa d'albero disposto ad una altezza superiore a quello a luce verde visibile per tutto l'orizzonte e a poppavia di questo; una nave di lunghezza inferiore a 50 metri non è obbligata a mostrare quest'ultimo fanale, ma può farlo;
iii) quando la nave è in movimento, cioè ha abbrivo, in aggiunta ai fanali prescritti da questo paragrafo, deve avere i fanali laterali ed il fanale di poppa.
c) Una nave intenta a pescare, salvo che non stia pescando a strascico, deve mostrare:
i) due fanali visibili per tutto l'orizzonte, disposti in linea verticale, dei quali quello superiore rosso e l'altro bianco, oppure un segnale costituito da due coni sovrapposti con i vertici riuniti in linea verticale; una nave di lunghezza inferiore a 20 metri invece di questo segnale può mostrare un cesto;
ii) quando una nave da pesca ha un attrezzo esterno che si estende orizzontalmente fuori bordo per oltre 150 metri, un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte oppure un cono con il vertice in alto nella direzione dell'attrezzo;
iii) quando la nave è in movimento, cioè ha abbrivo, in aggiunta ai fanali prescritti in questo paragrafo, i fanali laterali ed il fanale di poppa.
d) Una nave intenta a pescare nelle immediate vicinanze di altre navi che pescano, può mostrare i fanali addizionali descritti nell'Allegato II di questo Regolamento.
e) Una nave non intenta alla pesca non deve mostrare i fanali ed i segnali prescritti in questo articolo, ma solo quelli prescritti per una nave di uguale lunghezza.
Regola 27
Navi che non possono governare o con manovrabilità limitata
a) Una nave che non può governare deve mostrare:
i) due fanali rossi visibili per tutto l'orizzonte, disposti in linea verticale dove siano più facilmente visibili;
ii) due palloni o segnali simili disposti in linea verticale dove siano più facilmente visibili;
iii) quando è in movimento, cioè ha abbrivo, in aggiunta ai fanali prescritti in questo paragrafo, i fanali laterali e quello di poppa.
b) Una nave con manovrabilità limitata, salvo che non sia intenta al dragaggio di mine, deve mostrare:
i) tre fanali visibili per tutto l'orizzonte disposti in linea verticale, dove siano più facilmente visibili. Il più alto ed il più basso di questi fanali devono essere rossi e quello di mezzo bianco;
ii) tre segnali disposti in linea verticale, dove siano meglio visibili. Il più alto ed il più basso di questi segnali devono essere palloni e quello di mezzo un biconico;
iii) quando la nave ha abbrivo, i fanali di testa d'albero, laterali e di poppa, in aggiunta a quelli prescritti dal sottoparagrafo i);
iv) quando la nave e all'ancora, oltre ai fanali o segnali prescritti nei sottoparagrafi i) e ii), i fanali o segnali prescritti nell'articolo 30.
c) Una nave impegnata in operazione di rimorchio tale da rendere impossibile un cambiamento di rotta, in aggiunta ai fanali o segnali prescritti nel paragrafo b) i) e ii) di questa Regola, deve mostrare i fanali o il segnale prescritti nella Regola 24 a).
d) Una nave intenta a dragare o ad eseguire operazioni subacquee, con manovrabilità limitata, deve mostrare i fanali e segnali prescritti nel paragrafo b) di questa Regola e deve mostrare in aggiunta qualora esista una ostruzione:
i) due fanali rossi visibili per tutto l'orizzonte o due palloni disposti in linea verticale per indicare il lato dove si trova l'ostruzione;
ii) due fanali verdi visibili per tutto l'orizzonte o due biconi disposti in linea verticale per indicare il lato da cui un'altra nave può passare;
iii) quando la nave è in movimento, cioè ha abbrivo, in aggiunta ai fanali prescritti in questo paragrafo, i fanali di testa d'albero, laterali e quello di poppa;
iv) una nave cui si applica questo paragrafo, quando è all'ancora, deve mostrare i fanali od i segnali prescritti nei sottoparagrafi i) e ii) invece dei fanali o segnali prescritti all'articolo 30.
e) Qualora le dimensioni di una nave impegnata in operazioni con palombari rendono impossibile l'esposizione dei segnali prescritti nel paragrafo d) di questa Regola, detta nave deve esporre copia rigida, di almeno un metro di altezza, della bandiera "A" del Codice internazionale assicurandosi che il segnale sia visibile per tutto l'orizzonte.
f) Una nave impegnata nel dragaggio di mine, in aggiunta ai fanali prescritti per una nave a propulsione meccanica dalla Regola 23, deve mostrare tre fanali verdi, visibili per tutto l'orizzonte, oppure tre palloni. Uno di questi fanali o segnali deve essere sistemato sopra o vicino alla testa d'albero prodiero e gli altri due, uno a ciascuna estremità del pennone dello stesso albero. Questi fanali o segnali indicano che è pericoloso per un'altra nave avvicinarsi a meno di 1.000 metri dalla poppa e a meno di 500 metri da ciascun lato del dragamine.
g) Le navi di lunghezza inferiore a 7 metri non hanno l'obbligo di mostrare i fanali prescritti in questa Regola.
h) I segnali prescritti in questa Regola non sono segnali di navi in pericolo o bisognose di soccorso. Tali segnali sono contenuti nell'Allegato IV di questo Regolamento.
Regola 28
Navi condizionate dalla loro immersione
Una nave condizionata dalla sua immersione, in aggiunta ai fanali prescritti per le navi a propulsione meccanica dalla Regola 23, può mostrare, dove siano meglio visibili, 3 fanali rossi, visibili per tutto l'orizzonte, disposti in linea verticale, oppure un segnale a cilindro.
Regola 29
Navi pilota
a) Una nave pilota impegnata in servizio di pilotaggio deve mostrare:
i) sopra o vicino alla testa d'albero due fanali disposti in linea verticale, visibili per tutto l'orizzonte, dei quali quello superiore a luce bianca e quello inferiore a luce rossa;
ii) quando l'unità è in navigazione, anche i fanali laterali e quello di poppa;
iii) quando l'unità è all'ancora, oltre ai fanali prescritti nel sottoparagrafo i), il fanale, i fanali o il segnale di ancoraggio.
b) Una nave pilota quando non è impegnata in servizio di pilotaggio deve mostrare i fanali o segnali prescritti per una nave della sua lunghezza.
Regola 30
Navi all'ancora e navi incagliate
a) Una nave all'ancora deve mostrare dove possono essere meglio visibili:
i) a proravia un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte, oppure un pallone;
ii) a poppa o vicino alla poppa ed a un livello inferiore del fanale prescritto nel sottoparagrafo i), un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte.
b) Una nave all'ancora di lunghezza inferiore a 50 metri può mostrare nel punto più visibile un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte, invece dei fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola.
c) Una nave all'ancora può usare i fanali di servizio o altri fanali equivalenti per illuminare i ponti. Questa disposizione è obbligatoria per navi di lunghezza uguale o superiore a 100 metri.
d) Una nave incagliata deve mostrare i fanali prescritti nei paragrafi a) o b) di questa Regola ed inoltre nel punto dove siano più facilmente visibili:
i) due fanali a luce rossa, disposti in linea verticale, visibili per tutto l'orizzonte;
ii) tre palloni disposti in linea verticale.
e) Una nave di lunghezza inferiore a 7 metri, quando è all'ancora oppure è incagliata, ma non in un canale ristretto o nelle sue vicinanze, nè in un passaggio od ancoraggio dove altre navi generalmente navigano, non è tenuta a mostrare i fanali o segnali prescritti nei paragrafi a), b) o d) di questo articolo.
Regola 31
Idrovolanti
Qualora sia impossibile per un idrovolante mostrare i fanali ed i segnali con le caratteristiche e nelle posizioni prescritte nelle Regole di questa parte, esso dovrà mostrare i fanali e segnali il più possibile simili a questi.
PARTE D - SEGNALI SONORI E LUMINOSI
Regola 32
Definizioni
a) La parola "fischio" designa qualsiasi dispositivo di segnalazione sonora capace di produrre i suoni prescritti e conformi alle norme dell'Allegato 111 di questo Regolamento.
b) L'espressione "suono breve" designa un suono della durata di circa un secondo.
c) L'espressione "suono prolungato" designa un suono della durata da quattro a sei secondi.
Articolo 33
Apparecchiatura per i segnali sonori
a) Una nave di lunghezza uguale o superiore a 12 metri deve essere provvista di un fischio e di una campana; una nave di lunghezza uguale o superiore a 100 metri deve inoltre essere provvista di un gong di suono e timbro tali da non essere confusi con quelli della campana. Il fischio, la campana ed il gong devono conformarsi alle norme dell'Allegato III di questo Regolamento. La campana o il gong o entrambi possono essere rimpiazzati da un altro dispositivo avente rispettivamente le stesse caratteristiche di suono, purchè sia sempre possibile azionare a mano i segnali prescritti.
b) Una nave di lunghezza inferiore a 12 metri non è obbligata ad avere i dispositivi di segnalazione sonora prescritti nel paragrafo a) di questa Regola ma se ne è sprovvista, deve essere fornita di qualche altro mezzo in grado di produrre un efficace segnale sonoro.
Regola 34
Segnali di manovra e di avvertimento
a) Quando due navi sono in vista luna dell'altra, una nave a propulsione meccanica in navigazione, quando manovra in conformità di quanto è autorizzato e prescritto dalle presenti Regole, deve indicare la sua manovra mediante i seguenti segnali sonori emessi con il fischio:
- un suono breve per significare: "sto accostando a dritta";
- due suoni brevi per significare: "sto accostando a sinistra";
- tre suoni brevi per significare: "vado indietro con le macchine".
b) Ogni nave, in aggiunta ai segnali sonori prescritti nel paragrafo a) di questa Regola può usare dei segnali luminosi, ripetuti in modo appropriato, durante tutta la durata della manovra:
i) questi segnali luminosi hanno il seguente significato:
- un lampo per significare: "sto accostando a dritta";
- due lampi per significare: "sto accostando a sinistra";
- tre lampi per significare: "sto andando indietro con le macchine";
ii) la durata di ogni lampo deve essere di circa un secondo, l'intervallo tra due lampi deve essere di circa un secondo e l'intervallo tra due successivi segnali non deve essere inferiore a 10 secondi;
iii) il fanale usato per questo segnale, se fissato, dev'essere a luce bianca o visibile per tutto l'orizzonte ad una distanza minima di 5 miglia e deve conformarsi con le disposizioni dell'Allegato I.
c) Quando due navi sono in vista l'una dell'altra in un canale o passo stretti:
i) una nave che intende sorpassare l'altra deve, in conformità con la Regola 9 e) i), indicare la sua intenzione con i seguenti segnali a fischio:
- due suoni prolungati seguiti da uno breve per significare: "ho intenzione di sorpassarvi dal lato dritto";
- due suoni prolungati seguiti da due brevi per significare: "ho intenzione di sorpassarvi dal lato sinistro".
ii) la nave che sta per essere sorpassata, quando manovra in conformità con la Regola 9e) i), deve indicare il suo benestare con il seguente segnale a fischio:
- un suono prolungato, uno breve, uno prolungato ed uno breve emessi in tale ordine.
d) Quando due navi in vista l'una dell'altra si stanno avvicinando e per qualche motivo una delle due non riesce a capire le intenzioni o le manovre dell'altra, oppure non sa se l'altra sta manovrando in modo adeguato per evitare l'abbordaggio, la nave che ha dei dubbi deve immediatamente indicare tali dubbi emettendo con il fischio una serie rapida di almeno 5 suoni brevi. Un tale segnale può essere accompagnato da un segnale luminoso costituito da almeno cinque lampi brevi e rapidi.
e) Una nave che si avvicina ad un gomito o ad una zona del canale dove non è possibile vedere altre navi che si avvicinano in senso opposto, deve emettere un suono prolungato. Una nave che si trovasse al di là del gomito nel sentire questo segnale è tenuta a rispondere con un suono prolungato.
f) Se su una nave sono fissati dei fischi distanziati fra di loro di oltre 100 metri, un solo fischio dev'essere usato per i segnali di manovra e di avvertimento.
Regola 35
Segnali sonori in condizioni di visibilità ridotta
In un'area di visibilità ridotta o nei pressi di essa, sia di giorno che di notte, i segnali prescritti in questa Regola devono essere usati come segue:
a) Una nave a propulsione meccanica che ha abbrivo, deve emettere, ad intervalli non superiori a 2 minuti, un suono prolungato.
b) Una nave a propulsione meccanica in navigazione, ma con macchine ferme e senza abbrivo, deve emettere, ad intervalli non superiori a 2 minuti, due suoni prolungati in successione con intervallo tra di loro di circa 2 secondi.
c) Una nave che non governa, una nave che ha difficoltà di manovra, una nave vincolata dal suo pescaggio, una nave a vela, una nave intenta alla pesca e una nave impegnata in operazione di rimorchio o di spinta di altra nave, invece dei segnali prescritti nei paragrafi a) e b) di questa Regola, deve emettere, ad intervalli non superiori a 2 minuti, tre suoni in successione e precisamente uno prolungato seguito da due brevi.
d) Una nave rimorchiata o, se sono rimorchiate più navi, l'ultima del rimorchio, se ha equipaggio a bordo deve, ad intervalli non superiori a 2 minuti, emettere 4 suoni in successione, precisamente uno prolungato seguito da tre brevi; ove sia possibile, questo segnale deve essere fatto immediatamente dopo quello emesso dalla nave che rimorchia.
e) Una nave che spinge e una nave che viene spinta se sono rigidamente unite in modo da formare una unità composta, devono essere considerate come una nave a propulsione meccanica e devono emettere i segnali prescritti nei paragrafi a) o b) di questa Regola.
f) Una nave all'ancora deve ad intervalli non superiori ad un minuto suonare la campana rapidamente per circa 5 secondi. Su una nave di lunghezza uguale o superiore a 100 metri la campana dev'essere suonata a prora ed immediatamente dopo il suono della campana deve essere suonato rapidamente il gong per circa 5 secondi nella parte poppiera della nave. Una nave all'ancora può in aggiunta, emettere tre suoni in successione, precisamente uno breve, uno prolungato ed uno breve, per segnalare ad una nave che si avvicina la propria posizione ed il rischio di abbordaggio.
g) Una nave incagliata deve emettere il segnale con la campana e, se richiesto, il segnale con il gong prescritto nel paragrafo f) di questa Regola. Inoltre deve dare tre colpi di campana separati e distinti, immediatamente prima e dopo il rapido suono di essa. La nave incagliata può in aggiunta emettere un appropriato segnale con il fischio.
h) Una nave di lunghezza inferiore a 12 metri non ha l'obbligo di emettere i segnali sopra menzionati, ma, se non lo fa, deve emettere ad intervalli non maggiori di 2 minuti qualche altro segnale sonoro efficace.
i) Una nave pilota, quando è in servizio di pilotaggio, oltre ai segnali prescritti ai paragrafi a), b) o f) di questa Regola può emettere un segnale di riconoscimento consistente in quattro suoni brevi.
Regola 36
Segnali per attirare l'attenzione
Se necessario, per attirare l'attenzione di un'altra unità, una nave può emettere dei segnali luminosi o sonori che non possano essere scambiati per qualche segnale autorizzato altrove in queste Regole, oppure può dirigere il raggio del suo riflettore in direzione di un pericolo, in modo tale da non disturbare le altre navi.
Regola 37
Segnali di pericolo
Quando una nave è in pericolo ed ha bisogno di soccorso deve usare o mostrare i segnali prescritti nell'Allegato IV di questo Regolamento.
PARTE E - ESENZIONI
Regola 38
Esenzioni
Ogni nave (o classe di navi) che soddisfi alle prescrizioni del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1960 e la cui chiglia è impostata, o si trova ad lino stadio di costruzione equivalente, prima dell'entrata in vigore di questo Regolamento, può essere esentata dal rispettarlo riguardo a ciò che segue:
a) Installazione dei fanali la cui portata luminosa è prescritta dalla Regola 22: quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
b) Installazione dei fanali con le caratteristiche di colore prescritte nella sezione 7 dell'Allegato I del presente Regolamento: quattro anni dalla entrata in vigore del Regolamento stesso.
c) Risistemazione dei fanali in conseguenza del passaggio dal sistema di misura inglese a quello decimale e dell'arrotondamento dei valori delle misure: esenzione permanente.
d) i) Risistemazione dei fanali di testa d'albero sulle navi di lunghezza inferiore a 150 metri in conseguenza delle disposizioni della sezione 3 a) dell'Allegato I: esenzione permanente.
ii) Risistemazione dei fanali di testa d'albero sulle navi di lunghezza uguale o superiore a 150 metri in conseguenza delle disposizioni della sezione 3 a) dell'Allegato I del presente Regolamento: nove anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.
e) Risistemazione dei fanali di testa d'albero in conseguenza delle disposizioni della sezione 2 b) dell'Allegato I: nove anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
f) Risistemazione dei fanali laterali in conseguenza delle disposizioni delle sezioni 2 g) e 3 b) dell'Allegato I: nove anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
g) Requisiti dell'apparecchiatura e segnali sonori richiesti nell'Allegato III: nove anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.
Vedi anche: