Decreto Ministero della Marina - 26/01/1960 - n. 26 - Sci nautico
OGGETTO: D.M. 26-1-1960, G.U. 4-2-1960, n. 29, modificato con D.M. 15-7-1974, G.U. 30-10-1974, n. 283. Disciplina dello sci nautico.
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
OGGETTO: D.M. 26-1-1960, G.U. 4-2-1960, n. 29, modificato con D.M. 15-7-1974, G.U. 30-10-1974, n. 283. Disciplina dello sci nautico.
IL MINISTERO PER LA MARINA MERCANTILE
Visti gli artt. 30, 36 e seguenti del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli artt. 5 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Ritenuta l'opportunità di stabilire le modalità di esercizio dello sci nautico eseguito con motoscafi ed imbarcazioni a motore lungo il litorale marittimo;
Sentita la Federazione italiana dello sci nautico;
Decreta
Art. 1.
L'esercizio dello sci nautico è consentito in ore diurne con tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate ad oltre duecento metri dalla linea batimetrica di 1360 antistante le spiagge e ad oltre cento metri dalle coste cadenti a picco in mare.
Art. 2.
L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:
a) i conduttori di natanti muniti di motore entrobordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei mezzi nautici anzidetti;
b) tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta nel nuoto;
c) i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente;
d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore ai 12 metri;
e) la partenza e il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da imbarcazioni ovvero entro gli appositi corridoi di lancio:
f) la distanza laterale di sicurezza di un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quello del cavo del traino;
g) è vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire, nella scia o a distanza interiore a quella di sicurezza, altre imbarcazioni trainanti sciatori, e così pure attraversarne la scia in velocità a vicinanza tale da poter investire gli sciatori in caso di caduta;
h) nelle zone di mare antistante le spiagge, ove non esistono i campi o i corridoi di lancio di cui all'art. 6, la partenza o il rientro delle imbarcazioni a motore addette al traino di sciatori deve generalmente avvenire in linea retta con la terra ferma, a motore al minimo o comunque a velocità non superiore a tre miglia orarie nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla batimetrica di m. 1,60 ed usando ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti nelle zone frequentate da bagnanti e da altre imbarcazioni;
i) i mezzi nautici devono inoltre essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
I) i mezzi nautici devono essere inoltre dotati di una adeguata cassetta di pronto soccorso, per ogni sciatore trainato, di un salvagente a portata di mano.
Art. 3.
L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:
a) per conto proprio;
b) da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
c) per conto di terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiate al pubblico.
Art. 4.
L'esercizio dello sci nautico per conto proprio è consentito subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nei precedenti artt. 1 e 2.
Art. 5.
Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendono effettuare impianti di campi di sci, corridoi di lancio, di trampolini di salto, di apparecchiature per lo slalom, ecc., devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima da accordarsi mediante licenza, contenente le norme speciali che gli stessi saranno tenuti ad osservare. Tali impianti non possono farsi lungo le rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi di scarso pescaggio ed ampiezza e nelle zone di mare utilizzate e segnalate per il calo delle reti da pesca e la coltivazione di molluschi eduli.
Art. 6.
Le Capitanerie di Porto sono tenute inoltre ad accertare che, a cura delle Aziende di soggiorno, dell'E.P.T., scuole di sci o di altri sodalizi sportivi esercenti lo sci nautico, nelle zone di stabilimenti balneari e di notevole frequenza di bagnanti, venga segnalata con boette bianche a testa rossa e con bandierine rosse la linea dei 200 metri stabilita dal precedente art. 1. Analoghi segnalamenti devono rendere visibili a distanza i corridoi di lancio, i campi di slalom, i trampolini di salto, ecc. È vietato alle persone e alle imbarcazioni non autorizzate dagli Enti esercenti gli impianti di cui al comma precedente, di introdursi nei tratti di mare segnati. Apposite luci devono segnalare in ore notturne i trampolini.
Art. 7.
Oltre alle norme di sicurezza riportate nei precedenti artt. 1 e 2, le scuole di sci nautico devono attenersi alla osservanza delle seguenti condizioni:
a) i motoscafi e le imbarcazioni-scuola devono essere equipaggiati da un conduttore abilitato e da un assistente, munito di brevetto di marinaio e bagnino di salvataggio della Società di Salvamento Nazionale;
b) le scuole di sci nautico, comunque costituite e gestite devono essere regolarmente riconosciute dalla Federazione italiana sci nautico;
c) dette scuole non possono impiegare personale istruttore che non risulti debitamente abilitato all'insegnamento dello sci nautico con diploma rilasciato dalla Federazione di cui al comma precedente.
Art. 8
Speciali deroghe alle distanze di cui agli artt. 1 e 2 potranno sempre essere concesse dai Capi dei compartimenti marittimi alle scuole di sci nautico. Tali deroghe potranno essere estese ad altri sodalizi sportivi in caso di manifestazioni debitamente riconosciute dalla F.I.S.N. I limiti di distanza previsti dall'art. 1 potranno essere aumentati, per motivi di sicurezza con ordinanza del circondario marittimo.
Art. 9.
L'esercizio dello sci nautico per conto di terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato con motoscafi ed imbarcazioni a motore provvisti di autorizzazione secondo le norme di cui al precedente decreto.
Art. 10.
L'autorizzazione di cui sopra viene rilasciata dalla Capitaneria di Porto competente. Il richiedente deve indicare nella domanda:
a) gli elementi di individuazione dei natanti che intende adibire al servizio, con la indicazione delle generalità del proprietario;
b) il proprio domicilio;
c) la località nella quale viene svolto il servizio.
Art. 11
Gli estremi della autorizzazione devono essere annotati a cura della Capitaneria di Porto competente sulla licenza dei natanti che saranno adibiti al servizio stesso.
Art. 12.
Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidare l'esercizio ai suoi dipendenti. Le relative tariffe devono essere approvate dalle Capitanerie di Porto competenti, sentita la Federazione italiana dello sci nautico. Il natante impiegato deve essere coperto da assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
Art. 13.
Le norme anzidette devono a cura delle Capitanerie di Porto, essere portate a conoscenza dei proprietari e conduttori dei battelli a motore entro e fuori bordo, adibiti al rimorchio di sciatori nautici ed alle categorie sportive e balneari interessate. Copia del decreto stesso deve essere tenuta affissa in permanenza nei luoghi pubblici frequentati da bagnanti e da sciatori nautici.
Art. 14. (Norma transitoria)
Le scuole dovranno uniformarsi alla prescrizione dell'art. 7 lettera c) entro il trenta giugno 1961.