Legge regionale Lombardia - 29/10/1998 - n. 22 - Trasporto pubblico locale
REGIONE LOMBARDIA
OGGETTO: Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia.
LEGGE REGIONALE
29 ottobre 1998, n. 22
(GU n. 014 SERIE SPECIALE N. 3 del 03/04/1999 - BU Lombardia n. 044 S. ORD. N. 1 del 02/11/1998)
Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia.
Preambolo
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Titolo I
FINALITÀ
Art. 1.
Finalità
1. La Regione Lombardia, nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e nel rispetto delle normative comunitarie, assicura il governo della mobilità regionale e locale, garantendo:
a) la programmazione della Regione e degli enti locali, promuovendo:
1) lo sviluppo delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto in relazione alla domanda espressa dal sistema economico e sociale del territorio lombardo; tale domanda fa espresso riferimento a specifiche informazioni fornite da enti pubblici e privati con particolare riferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2) interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento dei sistemi di trasporto, nonché la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture;
3) l'incremento quantitativo e qualitativo del servizio ferroviario regionale in un quadro di efficacia, efficienza e produttività dell'esercizio;
4) l'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto e lo sviluppo di tecnologie, anche innovative, al fine di migliorare le modalità di utilizzo del mezzo pubblico;
5) l'adozione di sistemi tariffari trasparenti e la difesa delle fasce più deboli;
6) il miglioramento della mobilità, della vivibilità urbana e della salvaguardia dell'ambiente, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e di inquinamento;
7) la funzionalità e la qualità del sistema infrastrutturale mediante l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili e la promozione di nuovi modelli finanziari per la realizzazione degli interventi;
8) la promozione di modelli organizzativi di produzione dei servizi tali da razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica nella gestione del settore;
9) il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale;
10) la trasformazione delle aziende speciali o consorzi in società per azioni, ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997;
11) il monitoraggio della mobilità regionale favorendo lo scambio delle informazioni tra la Regione, gli enti locali, le aziende di trasporto e gli utenti dei servizi con apposite strutture di servizio in capo agli enti locali o alla Regione;
12) il coordinamento del comparto trasporti con quello delle regioni confinanti mediante la sottoscrizione di accordi di programma;
b) il conferimento, mediante il trasferimento o la delega alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, di tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà secondo le rispettive dimensioni territoriali, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione della funzione, di efficacia, di efficienza, di omogeneità ed economicità, di copertura finanziaria, di autonomia organizzativa e regolamentare;
c) la tutela dei diritti dei cittadini e dell'utenza, per quanto concerne la quantità, la qualità e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, nel rispetto delle regole della concorrenza, nonché il controllo delle politiche tariffarie attraverso l'istituzione dell'Autorità regionale garante per i servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 15.
Art. 2.
Definizione e classificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
1. Per trasporto pubblico regionale e locale si intende il complesso dei servizi - di pubblico trasporto di persone e cose attribuiti alla Regione ed agli enti locali. Il trasporto pubblico regionale e locale comprende i sistemi di mobilità terrestri, fluviali, lacuali e aerei organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabilite, ad offerta indifferenziata che si svolgono nell'ambito del territorio regionale o infraregionale; il sistema integrato del trasporto pubblico locale è classificato ai commi seguenti.
2. I servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997 costituiscono un sistema di trasporto unitario sul territorio da effettuarsi mediante i servizi ferroviari regionali.
3. I servizi automobilistici di trasporto pubblico locale si distinguono in:
a) servizi di linea;
b) servizi finalizzati ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e successive modifiche ed integrazioni.
4. I servizi automobilistici di linea si articolano in:
a) comunali: svolti nell'ambito del territorio di un comune;
b) di area urbana: che collegano i capoluoghi di provincia con i comuni ad essi conurbati e che si caratterizzano per una forte penetrazione dei servizi nel territorio degli stessi con elevata frequenza e densità di fermate;
c) interurbani: svolti nel territorio di più comuni, non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera b);
d) regionali: interurbani che collegano sedi di significative funzioni territoriali, ad integrazione del servizio ferroviario regionale o a copertura delle relazioni non servite dalla ferrovia, in grado di offrire un livello di servizio quantitativamente e qualitativamente elevato.
5. I servizi automobilistici finalizzati, di linea e non di linea, si articolano in:
a) di collegamento al sistema aeroportuale;
b) effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole, di cui all'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 422/1997, anche con servizi a chiamata;
c) di gran turismo, aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico ambientali e paesaggistiche delle località da essi servite;
d) effettuati con autobus destinati al servizio di linea e al servizio di noleggio autorizzati ex articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 60 del 13 marzo 1998, svolti su itinerari autorizzati con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
6. I servizi su impianti fissi e su sistemi a guida vincolata si effettuano in ambito comunale o di area urbana o interurbana.
7. I servizi pubblici con unità di navigazione si articolano in:
a) di linea per trasporto di persone o cose;
b) non di linea in conto terzi per trasporto, rimorchio e traino di persone o cose.
8. Per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico di linea gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, possono prevedere modalità particolari di svolgimento del servizio stesso secondo i criteri dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 422/1997.
9. La Giunta regionale definisce, d'intesa con le province e con i comuni capoluogo di provincia, forme di sperimentazione con sistemi innovativi e tecnologie avanzate per i servizi di trasporto pubblico determinandone modalità e tempistica. La Regione e gli enti locali, ciascuno nell'ambito di propria competenza, autorizzano l'effettuazione di tali servizi e ne regolamentano l'esercizio.
Titolo II
RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Art. 3.
Funzioni della Regione
1. La Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo e gestione che richiedono unitario esercizio a livello regionale. In particolare:
a) approva il piano regionale dei trasporti e della mobilità ed i relativi aggiornamenti, sulla base della programmazione degli enti locali;
b) determina gli investimenti, in raccordo con lo Stato, le regioni confinanti e gli enti locali; mediante la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata e di accordi di programma, anche attraverso innovativi strumenti di finanziamento che fanno riferimento al project financing;
c) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997, ed in particolare per la gestione della rete ferroviaria di propria competenza per il rilascio di concessioni ferroviarie, di licenze di trasporto regionale ad imprese ferroviarie, per la disciplina ed il controllo dell'accesso alle reti e per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, stipula i contratti per i servizi di competenza regionale, in ottemperanza alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991;
d) definisce i criteri per la programmazione dei trasporti locali;
e) definisce, secondo le procedure di cui all'art. 16, comma 2 del decreto legislativo n. 422/1997, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini su tutto il territorio regionale;
f) individua, per il trasporto in territori a domanda debole, i criteri per l'espletamento dei servizi di linea; nei modi e con le forme di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997;
g) regolamenta i sistemi di integrazione tariffaria e le modalità di determinazione delle tariffe;
h) approva i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale;
i) cura il sistema informativo trasporti e mobilità;
j) definisce il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne e attiva le potenzialità del sistema idroviario padano-veneto quale elemento di integrazione con il cabotaggio marittimo;
k) riconosce il ruolo strategico dell'intermodalità promuovendo un programma strutturato per l'intero comparto entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione svolge inoltre compiti di regolamentazione e di gestione. In particolare:
a) assegna ed eroga alle province le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio dei servizi attribuiti alle competenze provinciali, nonché alle comunità montane per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c);
b) assegna ed eroga al comune di Milano ed ai comuni capoluogo di provincia, previa richiesta alla Regione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla definizione del livello dei servizi minimi di cui all'art. 17, comma 2, le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) e b) e comma 6;
c) assegna ed eroga alle comunità montane ed ai comuni montani contributi per l'espletamento del servizio e per l'acquisto degli automezzi previsti dall'art. 41 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994);
d) individua i servizi di linea regionali, di cui all'art. 2, comma 4, lettera d) e li assegna alle provincie sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine;
e) promuove e organizza i collegamenti aeroportuali;
f) svolge compiti di regolamentazione, anche mediante consorzi o società cui possono partecipare gli enti locali interessati, del sistema idroviario padano-veneto e dei servizi pubblici di linea per il trasporto di persone e cose sui laghi Maggiore, di Como, di Garda e d'Iseo, previo risanamento tecnico-economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 422/1997;
g) definisce, mediante intesa tra le regioni interessate, ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e relative leggi regionali applicative, le modalità per l'utilizzo, al fine della navigazione interna, delle aree del fiume Po e idrovie collegate;
h) disciplina la navigazione ed emana le direttive in tema di usi e di gestione del demanio delle acque interne;
i) vigila sulla regolarità del servizio effettuato dalle unità di navigazione interna adibite a servizi pubblici di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 5/1972;
j) svolge compiti di regolamentazione e di gestione dei servizi elicotteristici;
k) approva le modalità operative per l'organizzazione dei servizi di noleggio.
Art. 4.
Funzioni delle province
1. Sono trasferite alle province le funzioni riguardanti i servizi interurbani, di cui all'art. 2, comma 4, lettera c), già esercitate a titolo di delega ai sensi della legge regionale 2 aprile 1987, n. 14 (Delega alle province di funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici di competenza regionale) e relativi provvedimenti attuativi.
2. Sono altresì trasferiti alle province le funzioni e i compiti riguardanti:
a) i servizi di linea regionali di cui all'art. 2, comma 4, lettera d) e i servizi di gran turismo, di cui all'art. 2, comma 5, lettera c), assegnati alle province sulla base dei criterio della prevalenza della domanda in origine;
b) i servizi in aree a domanda debole di cui all'art. 2, comma 5, lettera b);
c) l'individuazione, d'intesa con i comuni interessati, dei servizi di area urbana di cui all'art. 2, comma 4, lettera b);
d) l'approvazione dei piani di bacino, comprendenti anche i piani per la mobilità delle persone disabili, previsti dall'art. 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti alle persone handicappate);
e) l'assegnazione ai comuni delle risorse finanziarie per assicurare i servizi di loro competenza, con esclusione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, lettera b);
f) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi cui all'art. 2, comma 4, lettera c) e d) e comma 5 lettera b), la stipula dei relativi contratti e l'erogazione dei corrispettivi;
g) l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali;
h) il rilascio di autorizzazioni per effettuare il servizio di noleggio da rimessa con autobus destinati al servizio di linea e viceversa;
i) il rilascio, ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo n. 285/1992, del nulla osta per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lettere c) e d) e comma 5, lettere a) e b);
j) l'accertamento di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie ed altri servizi di trasporto) relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea, di cui all'art. 2, comma 4, lettere c) e d) e comma 5, lettere a), b), c);
k) lo svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 delle funzioni amministrative e della vigilanza relative agli impianti fissi, quali le linee tranviarie, filoviarie e metropolitane, di interesse sovracomunale, e agli impianti a fune di ogni tipo collocati sul territorio di due o più comuni e che non insistano nel territorio di una comunità montana;
l) l'erogazione nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge dei finanziamenti per assicurare i servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale extraurbano, di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale), come sostituito dall'art. 30 della presente legge, qualora non ricompresi in comunità montana.
3. Sono delegate alle province le funzioni concernenti:
a) l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992;
b) l'autorizzazione delle manifestazioni nautiche che coinvolgono due o più comuni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'art. 91 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
c) l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del codice della navigazione e degli articoli 67, 146 e 147 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 631/1949;
d) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate, ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del codice della navigazione e degli articoli 36, 67 e 69 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 631/1949;
e) la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche ai sensi dell'art. 28 del regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431;
f) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci, ai sensi degli articoli 226 e 227 del codice della navigazione e articoli 129 e seguenti del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 631/1949;
g) le funzioni di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), concernenti la nomina della commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'indizione e lo svolgimento degli esami e di tutta l'attività istruttoria connessa al rilascio dell'attestato.
4. Resta ferma la competenza delle province riguardante l'istituzione, sentita la Regione, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi con oneri finanziari a loro carico.
5. Le province adottano, per quanto di competenza, con le modalità di cui all'art. 18, comma 2, i programmi triennali dei servizi.
Art. 5.
Funzioni delle comunità montane
1. La Regione trasferisce alle comunità montane le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico che riguardano il rispettivo territorio relativi a:
a) impianti a fune di ogni tipo quali funivie, seggiovie, sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio;
b) espletamento del servizio di vigilanza sull'esercizio di impianti a fune di loro competenza;
c) erogazione, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, di finanziamenti per assicurare i servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 19/1989, come sostituito dall'art. 30 della presente legge.
2. Restano ferme le competenze delle comunità montane riguardanti l'istituzione, sentita la provincia, di eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari a carico delle medesime comunità montane, nonché le competenze in materia di servizi di trasporto di cui all'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).
3. La singola comunità montana può affidare l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti ai sensi del comma 1 alla provincia di appartenenza, previo accordo di programma.
Art. 6.
Funzioni dei comuni
1. Sono trasferiti ai comuni le funzioni e i compiti relativi alle infrastrutture di interesse comunale e ai servizi di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) e b). In particolare sono trasferite le funzioni concernenti:
a) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lettere a), b), comma 5, lettera b) e comma 6, nonché la stipula dei relativi contratti di servizio e l'erogazione dei corrispettivi;
b) l'accertamento di cui all'art. 5, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea, di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) e comma 6;
c) la vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali;
d) l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali;
e) il rilascio, ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo n. 285/1992, dell'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) e comma 5 lettera b) e per l'effettuazione dei servizi di noleggio da rimessa con autobus destinati al servizio di linea e viceversa;
f) l'espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti:
1) gli impianti fissi che operano nel territorio comunale e nell'area urbana, quali linee tranviarie, filoviarie, metropolitane;
2) gli ascensori e le scale mobili;
3) le interferenze, quali gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti, linee telefoniche;
4) gli impianti a fune di ogni tipo, quali funivie, seggiovie, sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio non ricompresi nel territorio della comunità montana, qualora insistano interamente sul territorio comunale;
g) l'erogazione, nelle forme e con le modalità previste nella presente legge, dei finanziamenti atti ad assicurare i servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale urbano di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 19/1989, come sostituito dall'art. 30 della presente legge, qualora ricadenti nel territorio comunale non ricompresi in comunità montana;
h) l'autorizzazione all'apertura di scuole nautiche.
2. Sono delegate ai comuni le funzioni concernenti il rilascio:
a) delle concessioni per l'utilizzo delle aree lacuali demaniali regionali, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi;
b) delle concessioni per l'utilizzo, ai fini turistico-ricreativi, delle aree demaniali lacuali statali di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con le competenti amministrazioni statali per i laghi Maggiore, di Como, di Garda e di Iseo;
c) delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali del Naviglio Grande e Pavese, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi;
d) delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'art. 91 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 631/1949.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono esercitate sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera h).
4. Restano ferme le competenze dei comuni riguardanti:
a) l'istituzione, sentita la Regione, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi con oneri finanziari a loro carico;
b) l'elaborazione dei piani urbani del traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo 285/1992;
c) gli adempimenti previsti all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 422/1997.
5. I comuni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) adottano per quanto di competenza programmi triennali dei servizi con le modalità di cui all'art. 18.
6. I comuni possono affidare, previo accordo di programma, l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 alla comunità montana o alla provincia di appartenenza.
Art. 7.
Funzioni soppresse
1. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, relative:
a) all'approvazione degli organici dei sistemi di trasporto;
b) all'assenso alla nomina dei direttori e responsabili di esercizio degli impianti fissi;
c) alla presa d'atto dei provvedimenti delle amministrazioni dei consorzi strade vicinali, di cui al decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446 (Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse);
d) all'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.
Titolo III
ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO E DELLA MOBILITÀ
Art. 8.
Programmazione infrastrutturale e consulta della mobilità e dei trasporti
1. Gli strumenti di programmazione sono:
a) il piano regionale della mobilità e dei trasporti, di cui all'art. 9;
b) il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne, di cui all'art. 11;
c) i piani provinciali di bacino della mobilità e dei trasporti, di cui all'art. 12;
d) i piani urbani del traffico, di cui all'art. 13.
2. Al fine della consultazione sulle principali iniziative di rilevanza regionale è istituita, presso la competente direzione generale, la consulta della mobilità e dei trasporti che è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato e dura in carica per l'intera legislatura.
3. La consulta, di cui al comma 2, è composta da:
a) assessore regionale competente in materia di trasporti e viabilità o suo delegato;
b) assessori ai trasporti delle province;
c) presidenti dell'Unione regionale province lombarde (URPL) e delle delegazioni regionali della Associazione nazionale comuni di Italia (ANCI) e Unione nazionale comuni comunità montane ed enti montani (UNCEM);
d) un rappresentante di FS S.p.a.;
e) un rappresentante di FNM S.p.a.;
f) un rappresentante di ciascuna delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale;
g) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale.
Art. 9.
Piano regionale della mobilità e dei trasporti
1. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti configura il sistema della programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto, in coerenza con gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo a:
a) individuare le linee di indirizzo e le azioni strategiche, in relazione all'evoluzione dell'offerta infrastrutturale e della domanda di mobilità generata dal sistema territoriale lombardo, nonché agli scenari socio-economici di breve e medio periodo;
b) indicare l'assetto delle reti infrastrutturali prioritarie e il sistema degli interventi da attuare in base a espliciti criteri di:
1) congruità territoriale;
2) funzionalità e innovazione tecnologica trasportistica;
3) sostenibilità ambientale;
4) accettabilità sociale;
5) riequilibrio modale del sistema dei trasporti;
c) individuare gli strumenti attuativi, economici e finanziari per la realizzazione degli interventi anche mediante modelli di finanziamento pubblico e privato o esclusivamente privato;
d) organizzare il monitoraggio delle azioni e degli interventi del piano anche al fine della valutazione della loro efficacia e del riadeguamento delle azioni e previsioni dello stesso.
2. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti può articolarsi in sezioni funzionali predisposte ed approvate anche in tempi diversi tra loro, relative:
a) al trasporto ferroviario;
b) alla viabilità autostradale e stradale di rilevanza regionale;
c) al trasporto aereo;
d) al trasporto lacuale e fluviale;
e) all'intermodalità e alla logistica.
3. La proposta di piano ovvero di singola sezione funzionale viene adottata con deliberazione della giunta regionale; sulla medesima proposta la giunta regionale acquisisce l'intesa in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 30, comma 1.
4. La giunta regionale trasmette la proposta al consiglio regionale per l'esame e l'approvazione con propria deliberazione.
Art. 10.
Investimenti e accordi di programma
1. Gli investimenti per interventi infrastrutturali previsti dal piano regionale della mobilità e dei trasporti e dei suoi aggiornamenti sono individuati nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulla procedura della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), introdotto dalla legge regionale 9 giugno 1997, n. 19, quale strumento annuale di verifica e rimodulazione degli obiettivi programmatici e degli stanziamenti finanziari nel triennio di pertinenza del bilancio pluriennale, e finanziati dalla legge di programmazione economico-finanziaria regionale.
2. Per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, coinvolgente una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicante decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statale, regionale e degli enti locali, la giunta regionale si avvale degli strumenti della programmazione negoziata ed, in particolare, dell'accordo di programma-quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
3. L'accordo di programma-quadro individua gli obiettivi, le finalità, l'impatto ambientale, le opere da realizzare, i tempi di realizzazione, i soggetti coinvolti, le risorse necessarie e le relative fonti, i tempi di erogazione e il periodo di validità dell'accordo.
Art. 11.
Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne
1. Al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d'acqua, in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, è redatto il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne, il quale individua tra l'altro i criteri di valutazione degli interventi nonché i modelli economico-finanziari per la loro realizzazione.
2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal consiglio regionale.
3. I proventi delle concessioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e c) sono destinati nella misura del cinquanta per cento al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma di cui al comma 1; il rimanente cinquanta per cento è attribuito ai comuni a titolo di corrispettivo per l'esercizio delle attività amministrative inerenti le concessioni demaniali.
Art. 12.
Piani provinciali di bacino della mobilità e dei trasporti
1. Le province, previe le opportune consultazioni con le istituzioni, gli enti e le associazioni portatrici di interessi economico-sociali nel settore dei trasporti e della mobilità, approvano il piano di bacino della mobilità e dei trasporti, comprendente i piani per la mobilità delle persone disabili, previsti dall'art. 26, comma 3, della legge n. 104/1992.
2. Coerentemente con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità e dell'evoluzione insediativa e socio-economica, i piani provinciali di bacino definiscono la programmazione degli interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio modale dei trasporti e a migliorare l'accessibilità al sistema economico insediativo locale con lo scopo di:
a) favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, con riferimento anche all'intermodalità e alla logistica;
b) organizzare l'offerta del trasporto pubblico locale su gomma coordinandola con quella ferroviaria;
c) migliorare l'accessibilità agli interscambi di trasporto pubblico locale;
d) favorire la mobilità delle persone disabili.
3. Al fine dell'individuazione del programma degli investimenti, connessi con l'attuazione del piano, le province partecipano alla definizione dell'accordo di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera c), della legge n. 662/1996.
Art. 13.
Pianificazione del traffico urbano
1. Per migliorare la mobilità e la vivibilità delle aree urbane, per ridurre il traffico e l'inquinamento atmosferico ed acustico, i comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, nonché i comuni individuati dalla Regione, approvano i piani urbani del traffico (P.U.T.) di cui all'art. 36, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 285/1992.
2. I singoli piani urbani del traffico, approvati dai comuni, sono trasmessi alla provincia interessata.
3. Al fine di assicurare il coordinamento dei piani urbani del traffico, i comuni individuati dalla Regione definiscono, anche mediante la stipula di accordi di programma, criteri omogenei per l'approvazione dei piani stessi.
4. I piani urbani del traffico sono predisposti nel rispetto delle direttive già emanate o da emanarsi a cura del ministero dei lavori pubblici, nonché degli indirizzi della giunta regionale.
5. La Regione incentiva la redazione dei piani urbani del traffico, in via prioritaria per i comuni con popolazione inferiore ai centomila abitanti.
Art. 14.
Controllo e vigilanza
1. La Regione, le province e i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.
2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 possono essere acquisiti presso le aziende affidatarie dati e informazioni, anche mediante ispezioni e verifiche. Le aziende sono tenute a consentire e ad agevolare il concreto espletamento delle suddette acquisizioni, fornendo la collaborazione necessaria e mettendo a disposizione il personale e i mezzi necessari.
Art. 15.
Autorità garante per i servizi di trasporto pubblico locale
1. È istituita l'autorità garante per i servizi di trasporto pubblico locale.
2. L'autorità garante, in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, svolge funzioni di garanzia, tutela e controllo dei diritti dell'utenza per quanto riguarda la qualità e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, nel rispetto dei principi della concorrenza nonché del controllo delle politiche tariffarie.
3. L'autorità garante, costituita entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è organo collegiale composto da un presidente e da due componenti; è nominato dal consiglio regionale con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei consiglieri assegnati; qualora non si raggiunga tale maggioranza nelle prime tre votazioni si procede ad ulteriori votazioni nelle quali è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Le candidature sono presentate al Presidente del consiglio regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione).
4. L'autorità garante, nel perseguire le finalità ad essa assegnate dalla presente legge, svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) verifica l'osservanza delle normative e dei regolamenti connessi alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria, segnalando le eventuali inosservanze ai soggetti regolatori;
b) formula osservazioni da trasmettere alla giunta regionale, alle province, alle comunità montane ed ai comuni sui servizi in regime di contratto o di autorizzazione, sulle possibili modificazioni, sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti;
c) pubblicizza e diffonde le conoscenze delle condizioni di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico, al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dell'utenza;
d) valuta le istanze e le segnalazioni presentate dagli utenti, singoli o associati, in ordine al rispetto qualitativo, quantitativo e tariffario degli obblighi di trasporto da parte dei soggetti esercenti il servizio, segnalandoli, ove opportuno, ai soggetti che hanno stipulato il contratto di servizio;
e) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità e l'uguaglianza di trattamento degli utenti, in particolare rafforzando la tutela degli anziani e dei disabili;
f) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, la carta dei servizi;
g) controlla il rispetto delle normative comunitarie nel quadro dei principi di concorrenza, segnalando all'autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato);
h) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e di tutte le notizie utili al controllo;
i) dispone agli enti competenti la sospensione o la decadenza delle autorizzazioni, nonché la sospensione o la risoluzione dei contratti di servizio, ove il soggetto esercente il servizio non rispetti gli obblighi derivanti dagli atti autorizzativi o le clausole contrattuali; nei casi meno gravi determina l'indennizzo che il soggetto esercente, deve corrispondere all'utente danneggiato.
5. L'ordinamento dell'autorità garante è stabilito nello statuto approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I componenti l'autorità garante sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, avere partecipazioni o essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nelle associazioni sindacali ed imprenditoriali né avere interessi diretti e indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza durante il periodo della carica e per un periodo di almeno due anni dalla cessazione dell'incarico.
7. Nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 6 la nomina è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione, non abbia fatto cessare la situazione di incompatibilità a norma dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 14/1995. Il verificarsi di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico comporta la decadenza a norma dell'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 14/1995. Nel caso di mancato rispetto dei divieti dopo la cessazione della carica, si applicano le sanzioni previste dal comma 9 dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), ridotte del 50%.
8. Entro novanta giorni dalla sua elezione, l'autorità garante si dota di un proprio regolamento.
9. Alle spese necessarie per il funzionamento dell'autorità garante si provvede mediante un fondo stanziato annualmente con il bilancio regionale. L'autorità garante provvede autonomamente, nel limite del fondo stanziato, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento e presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta e un consuntivo della gestione finanziaria, entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 16.
Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi comporta sanzioni amministrative pecuniarie pari a cento volte il valore del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima.
2. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi pubblici di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato. L'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981 è emessa dal direttore dell'azienda pubblica o privata di trasporto.
3. I proventi delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono devoluti, interamente alle aziende, di trasporto.
4. Le aziende sono tenute ad attrezzarsi per garantire l'acquisto da parte degli utenti del documento di viaggio anche nei periodi di chiusura delle biglietterie.
Titolo IV
PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Capo I
Disposizioni comuni alla gomma e al ferro
Art. 17.
Servizi minimi
1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono definiti, nel rispetto dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto:
a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.
2. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce il livello dei servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 422/1997, previa intesa con le province e con i comuni regolatori dei servizi di linea urbani, ai sensi dell'art. 30, comma 1, sulla base della rispondenza ai seguenti obiettivi:
a) soddisfacimento della domanda di trasporto pendolare;
b) accessibilità alle funzioni territoriali generatrici della domanda non pendolare;
c) intermodalità, garantendo l'accessibilità alle aree d'interscambio della rete dei trasporti regionali;
d) accessibilità alle aree urbane;
e) incentivazione all'uso di modi di trasporto non inquinanti;
f) incentivazione dei servizi espletati con modalità particolari;
g) riequilibrio modale del sistema dei trasporti.
3. Il livello dei servizi minimi, come definito al comma 1, è soggetto ad aggiornamento sulla base dei programmi triennali dei servizi, di cui all'art. 18.
4. In sede di definizione del livello dei servizi minimi, la giunta regionale individua, in particolare:
a) la quantità dei servizi interurbani da garantire, ordinata per tipologia;
b) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, della quantità dei servizi di area urbana, nonché i criteri per la definizione degli ambiti territoriali dei servizi a domanda debole nei quali prevedere modalità particolari di espletamento dei servizi.
Art. 18.
Programmi triennali dei servizi
1. Nel rispetto dei principi fondamentali di sussidiarietà e completezza, la Regione svolge una funzione di indirizzo programmatico dei servizi di trasporto pubblico locale ai fini dell'individuazione di una rete integrata dei servizi, garantendo il coordinamento tra gli enti locali per la formulazione delle proposte dei programmi triennali, con i contenuti di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997.
2. Le province, tenuto conto dell'individuato livello dei servizi minimi, di concerto con i comuni regolatori di servizi di linea urbani e con le comunità montane interessate, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori di livello provinciale, valutate le osservazioni e gli indirizzi dell'autorità garante, adottano il programma dei servizi di competenza definendo in via prioritaria:
a) l'assetto dell'offerta dei servizi di competenza di cui all'art. 2, comma 4, lettere c), d), comma 5, lettera b) e comma 6;
b) l'individuazione dei servizi di area urbana, di cui all'art. 2, comma 4, lettera b);
c) le reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole, nonché le modalità particolari di effettuazione dei servizi in tali ambiti;
d) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le reti oggetto dei contratti di servizio;
e) gli eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi a carico dei propri bilanci.
3. I comuni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) adottano il programma triennale definendo l'assetto dei servizi comunali e, di concerto con la provincia, dei servizi di area urbana, individuando altresì i servizi a domanda debole, di interesse comunale, con le procedure di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997.
4. I programmi triennali di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla giunta regionale, previa conferenza dei servizi di cui all'art. 30, comma 1, e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori.
5. I programmi triennali dei servizi ferroviari sono approvati dal consiglio regionale; le relative proposte sono formulate dalla giunta regionale, previa conferenza dei servizi di cui all'art. 30, comma 1. Detti programmi individuano, in particolare:
a) l'offerta ferroviaria da realizzare in relazione alla domanda degli utenti e alla sua evoluzione, connessa alla attuazione degli interventi infrastrutturali programmati;
b) le modalità d'integrazione dei servizi ferroviari con gli altri modi di trasporto;
c) la regolamentazione dell'utilizzazione della rete ferroviaria al fine del trasporto regionale e locale, assicurando la disponibilità delle tracce orarie necessarie a garantire il servizio ferroviario regionale;
d) le strategie per la diminuzione dei costi di produzione;
e) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti relativi alla sicurezza, alla qualità e al miglioramento del materiale rotabile;
f) i criteri per l'individuazione degli obblighi di trasporto e di qualità.
Art. 19.
Contratti di servizio
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, effettuati con qualunque modalità, è regolato dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dagli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base di criteri omogenei approvati dalla giunta regionale che predispone un capitolato tipo. Qualora necessario, la giunta regionale promuove la sottoscrizione di accordi di programma onde assicurare l'integrazione funzionale e tariffaria anche tra le diverse modalità di trasporto di cui all'art. 2, con i conseguenti adattamenti al contenuto dei relativi contratti di servizio.
2. La durata dei contratti per i servizi ferroviari e di trasporto pubblico di linea oggetto di affidamento diretto è di tre anni, con facoltà di revisione e rimodulazione, su richiesta di ciascuna delle parti, che tiene conto delle previsioni dei programmi triennali di cui all'art. 18 e dell'evoluzione dei sistemi tariffari e delle integrazioni modali. Nel caso di affidamento di contratti di servizio mediante procedure concorsuali la durata degli stessi non può essere inferiore a sei anni né superiore a nove.
3. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati almeno dodici mesi prima della loro entrata in vigore, mentre per i servizi di trasporto pubblico di linea automobilistici e su impianti fissi i contratti anzidetti sono stipulati almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore.
4. I contratti di servizio sono comunicati alla autorità garante.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo per i contratti di servizio, si applicano le disposizioni dell'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997.
Capo II
Servizi su gomma
Art. 20.
Procedure per l'affidamento dei servizi
1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto la Regione, le province ed i comuni fanno ricorso alle procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.
2. L'aggiudicazione deve avvenire sulla base di modalità operative definite dalla giunta regionale e utilizzando la procedura ristretta di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), tenendo conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24, comma 1, lettera b) dello stesso decreto legislativo. L'ammissione alle gare deve essere prevista in favore delle imprese singole nonché dai soggetti di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 158/1995, fermo restando che la sommatoria dei requisiti delle imprese riunite o consorziate deve essere almeno pari ai requisiti globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore.
3. Nel caso in cui le aziende speciali o i consorzi, che attualmente sono affidatari di servizi nella Regione, si trasformino, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in società per azioni o in cooperative anche tra i dipendenti, ovvero procedano al frazionamento societario per esigenze funzionali o di gestione, i servizi possono essere affidati direttamente alle società derivanti dalla trasformazione mediante la stipula dei relativi contratti di servizio, per un periodo di tre anni dalla data di trasformazione, fermo restando il divieto di ampliamento del bacino di produzione dei servizi. Decorso il periodo di validità del contratto di servizio, i servizi devono essere affidati facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui al comma 2. Qualora le predette aziende speciali o consorzi non si trasformino entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali affidano tramite le procedure concorsuali di cui alla presente legge una quota non inferiore al venti per cento dei servizi eserciti.
4. Nel caso di servizi gestiti direttamente dagli enti locali o di servizi affidati dagli enti stessi direttamente ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, è precluso l'ampliamento del bacino di produzione dei servizi rispetto a quello di riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 422/1997. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la trasformazione di cui al comma 3, i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale che operano in affidamento diretto, al fine di conseguire maggiori economie di gestione, affidano, ai sensi dell'art. 21, una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al trenta per cento dei servizi eserciti.
5. Al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo in caso di subentro di altro gestore. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo e di risoluzione contrattuale. Anche in caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso per gli anni indicati ai sensi di legge. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di detti beni strumentali al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione, l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione.
6. Il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, dell'allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) e successive modificazioni ed. integrazioni.
7. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio. L'affidatario incorre nella decadenza dall'affidamento in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio o del mancato rispetto dei parametri di efficienza fissati dalle normative vigenti e dovrà rifondere gli eventuali maggiori oneri che l'ente affidante dovesse sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore.
8. I servizi pubblici di trasporto per i quali non sussistono obblighi di servizio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 422/1997 sono assentiti mediante autorizzazione rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi di trasporto di persone su strada o autoservizi pubblici non di linea, sulla base dell'individuazione delle relazioni e delle modalità da definirsi dalla giunta regionale entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
9. Nel caso in cui le province e i comuni che stipulano i contratti di servizio possiedano quote partecipative all'interno delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, le procedure concorsuali sono verificate dall'Autorità garante, ai sensi del comma 4, lettera h), dell'art. 15. Nel caso di difformità si applicano le procedure sostitutive di cui all'art. 28.
Art. 21.
Modalità particolari di svolgimento dei servizi
1. Gli affidatari dei servizi, individuati con le modalità di cui all'art. 20, previo assenso dell'ente affidante e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono individuare modalità particolari di svolgimento dei servizi ivi compreso il sub-affidamento ad altra impresa, non controllata societariamente dal medesimo affidatario, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta fermo che il soggetto affidatario conserva comunque la titolarità e la responsabilità del servizio sia nei confronti dell'ente affidante, sia nei confronti dell'utenza. A tal fine i contratti di servizio debbono prevedere la garanzia del mantenimento dei medesimi livelli qualitativi. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo a titolo di indennizzo da parte dell'ente affidante.
Capo III
Servizi su ferro
Art. 22.
Servizi ferroviari
1. La Regione svolge in modo unitario compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997.
2. In conformità con la normativa della Comunità europea, la Regione disciplina il rilascio di concessioni ferroviarie e di licenze di trasporto regionale e locale ad imprese ferroviarie esistenti o appositamente costituite e stipula con esse i contratti di servizio per l'effettuazione dei servizi di propria competenza.
3. I contratti di servizio stipulati tra la Regione e le società di cui al comma 2 sono riferiti alla sola attività di trasporto e garantiscono alle imprese ferroviarie l'accesso alla rete nazionale, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 422/1997, ed alla rete regionale sulla base della disciplina stabilita in sede di accordo di programma con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422/1997.
4. I compiti di controllo, di garanzia del rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, nonché la vigilanza sui contratti di servizio sono affidati all'Autorità garante.
Art. 23.
Gestione infrastrutture ferroviarie
1. La Regione, con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 422/1997, disciplina l'individuazione dei criteri di accesso e utilizzo delle infrastrutture ferroviarie di livello regionale, nonché le modalità per la fissazione dei canoni di utilizzo delle infrastrutture medesime.
2. La Regione uniforma l'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed amministrazione riguardanti la gestione delle infrastrutture ferroviarie provenienti dai conferimenti statali ai principi della direttiva 91/440/CEE, assicurando:
a) l'accessibilità all'uso dell'infrastruttura da parte dei soggetti titolari di trasporto ferroviario, secondo criteri imprenditoriali e di concorrenzialità nel settore dei servizi di trasporto pubblico passeggeri e merci, previa definizione dei criteri di utilizzo e di attribuzione delle tracce orarie, con conseguente applicazione di canone di pagamento nel rispetto del principio della non discriminazione tra imprese ferroviarie;
b) le garanzie circa la priorità della disponibilità delle tracce orarie per l'effettuazione dei servizi ferroviari regionali e locali.
3. Con apposito contratto di programma la Regione disciplina i contenuti contrattuali specifici inerenti la gestione delle infrastrutture onde assicurare la responsabilità del soggetto gestore in materia di investimenti, manutenzione e finanziamento che detta gestione comporta.
Capo IV
Servizi effettuati con altre modalità di trasporto
Art. 24.
Servizi lacuali ed elicotteristici di trasporto pubblico locale
1. La Regione organizza i servizi di trasporto pubblico locale sui laghi Maggiore, di Como, di Garda e di Iseo mediante appositi consorzi o società, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, da istituirsi con successiva legge regionale, d'intesa con le altre regioni e con la provincia autonoma di Trento, per quanto attiene ai bacini lacuali interessanti il territorio delle stesse.
2. La Regione organizza altresì i servizi elicotteristici di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 422/1997, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo medesimo, nonché dalla presente legge.
Art. 25.
Servizi di collegamento con gli aeroporti
1. La Regione programma i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico civile alla luce dei principi sanciti dalla presente legge.
2. I servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti civili con relazione a domanda forte sono assentiti mediante autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 20, comma 8. La giunta regionale nel definire le modalità di cui al comma 8 dell'art. 20, previa individuazione delle relazioni di collegamento oggetto di autorizzazione, deve comunque prevedere che vengano assicurati la copertura del servizio ventiquattro ore su ventiquattro, il possesso della certificazione di qualità ISO 9002 da parte delle aziende, gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, adeguati livelli di manutenzione e di confortevolezza dei veicoli impiegati; le aziende debbono, inoltre, indicare le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di esercizio.
3. I servizi di collegamento con gli aeroporti civili con relazione a domanda debole sono affidati con modalità particolari da individuarsi ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997.
4. Per i collegamenti con gli stessi aeroporti mediante taxi, si applicano le disposizioni della legislazione nazionale di riferimento in materia e della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio taxi e servizi di noleggio con conducente).
5. Il bacino di utenza aeroportuale del servizio taxi è costituito dall'insieme del territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico civile.
6. Il servizio taxi espletato all'interno del bacino di cui al comma 5 si uniforma ad una disciplina di servizio omogenea, che prevede un sistema tariffario unico, determinata con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. La giunta regionale promuove la realizzazione di un servizio radio-taxi anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dalla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34) e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di garantire il costante adeguamento dell'offerta del servizio taxi alla domanda, anche in relazione alla graduale entrata in funzione dello scalo aeroportuale di Malpensa 2000, la giunta regionale istituisce un apposito sistema di monitoraggio del servizio taxi, da attivarsi secondo modalità definite dalla stessa, sentita la commissione consultiva regionale di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge n. 21/1992, volto a definire il fabbisogno di licenze e autorizzazioni adeguate alla domanda del traffico, nonché eventuali adeguamenti della struttura tariffaria.
Titolo V
Sistema tariffario
Art. 26.
Sistemi tariffari
1. La Regione, sentita la consulta di cui al comma 2 dell'art. 8, tenuto conto del costo dei servizi, delle variazioni del costo della vita e nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi e modi di trasporto, nonché delle funzioni di competenza degli enti locali, disciplina i sistemi tariffari e le modalità di integrazione dei modi di trasporto sulla base dei seguenti criteri:
a) sistema tariffario regionale elaborato su una tariffa chilometrica crescente secondo classi di distanza ed in base al tempo di validità del titolo di viaggio;
b) sistemi tariffari a zone, ovvero forme di integrazione tariffaria tra servizi di trasporto interurbani ed urbani e tra modalità diverse, garantendo una tipologia di titoli di viaggio e di tariffe omogenee nell'ambito dell'area urbana di cui all'art. 2, comma 4, lettera b);
c) tariffe massime applicabili dagli esercenti i servizi di trasporto;
d) conseguimento del rapporto almeno di 0.35 tra ricavi da traffico e costi operativi per ogni area e, per i servizi ferroviari, al netto del costo delle infrastrutture.
2. L'aggiornamento dei sistemi tariffari viene effettuato annualmente entro il mese di settembre e le nuove tariffe hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Art. 27.
Agevolazioni tariffarie sui servizi interurbani di pubblico trasporto
1. Il comma 5 dell'art. 16 della legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) è sostituito dal seguente:
"5. Gli oneri finanziari inerenti le agevolazioni tariffarie relative ai servizi interurbani per le categorie di soggetti di cui al comma 2, trovano copertura nell'ambito dei contratti di servizio con specifiche risorse del bilancio regionale."
2. Le agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/1995 sono estese ai servizi attualmente in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale (art. 9 decreto legislativo n. 422/1997) e ai servizi ferroviari in concessione (art. 8 decreto legislativo n. 422/1997). Gli oneri finanziari inerenti le agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/1995 trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.
Titolo VI
Norme finali e transitorie
Art. 28.
Interventi sostitutivi
1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle amministrazioni locali delle funzioni e delle competenze trasferite o delegate ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, la giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone specifici interventi sostitutivi di un commissario ad acta.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 la giunta regionale procede, a fronte dell'inerzia da parte delle amministrazioni e dei soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico locale diretto, ad espletare le procedure concorsuali di cui all'art. 20.
Art. 29.
Commissioni tecniche provinciali per la formulazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea
1. Le province, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a costituire apposite commissioni tecniche provinciali, così composte:
a) un dirigente del settore competente per materia, designato dalla giunta provinciale, che la presiede;
b) un rappresentante della competente direzione generale della giunta regionale;
c) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio;
d) un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;
e) un rappresentante del compartimento della polizia stradale della Lombardia;
f) il responsabile del settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della provincia;
g) due esperti della materia, designati dalla giunta provinciale;
h) un rappresentante designato dall'ANCI, sezione regionale;
i) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. I componenti di cui al comma, 1, lettere e) ed h) partecipano alle sedute con funzione consultiva.
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della provincia. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attività della commissione in assenza del titolare; il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione a un dipendente del settore provinciale competente per materia.
4. Compete alle commissioni:
a) valutare la regolarità delle domande, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 20/1995, per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;
b) espletare le prove di esame di cui all'art. 15 della legge regionale n. 20/1995.
Art. 30.
Norme finali
1. La giunta regionale, ogni qualvolta debba acquisire un'intesa ai sensi della presente legge indice una conferenza di servizi da svolgersi secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 17, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo svolgimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).
2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/1989 è così sostituito:
"1. Sono ammessi a finanziamento quali servizi di trasporto pubblico locale, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, i servizi funiviari Margno-Pian delle Betulle; Albino-Selvino e Argegno-Pigra; Ponte di Piero Monteviasco; Malnago-Piani d'Erba, nonché i servizi funicolari Como-Brunate; Bergamo-Bergamo alta, Bergamo alta - San Vigilio e, con decorrenza dalla approvazione del relativo programma di esercizio, il servizio funicolare Motta Campodolcino."
3. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"1. Le tessere di libera circolazione attualmente in vigore cessano di validità al 31 dicembre 1999."
4. All'art. 1, comma 1-bis, lettera c) della legge regionale 2 marzo 1998, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 25 marzo 1995, n. 13 e 17 febbraio 1997, n. 3 in materia di trasporto pubblico locale in Lombardia), le parole "Entro il 1998" sono sostituite con le parole "Entro il 1999".
5. Le provvidenze di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194 "Interventi nel settore dei trasporti" sono assegnate dalla competente Direzione generale della giunta regionale alle aziende di trasporto pubbliche e private che, nell'anno 1996, siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero titolari di concessione di impianto o di esercizio, ovvero agli enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi soggetti nell'anno 1996. La Regione destina la rata del contributo statale di cui all'art. 2 della legge n. n. 194/1998 all'ammortamento di un mutuo quindicennale finalizzato al concorso della copertura dei disavanzi di esercizio relativi al triennio 1994/1996 con il limite del disavanzo ammissibile.
6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 422/1997.
7. Il termine di presentazione delle domande per l'iscrizione di diritto al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti di cui all'art. 11, comma 6, della legge regionale n. 20/1995, è rideterminato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentite le province, definisce le quantità, il costo economico e le modalità per la concessione delle agevolazioni tariffarie. Gli oneri finanziari a carico della Regione per le agevolazioni tariffarie non possono essere superiori allo stanziamento assegnato per le medesime finalità nel 1998.
Art. 31.
Norme transitorie
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma di cui al comma 19, effettua i conferimenti di funzioni agli enti locali.
2. Sono in ogni caso trasferite entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di programma, di cui al comma 1, le seguenti funzioni:
a) i compiti amministrativi e di vigilanza riguardanti i servizi di gran turismo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);
b) l'approvazione dei piani di bacino di cui all'art. 4, comma 2, lettera d);
c) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere h) ed i);
d) l'accertamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 di cui all'art. 4, comma 2, lettera j) e di cui all'art. 6, comma 1, lettera b);
e) lo svolgimento delle funzioni amministrative e di vigilanza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, relative agli impianti fissi e a fune di cui all'art. 4, comma 2, lettera k), di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) e art. 6, comma 1, lettera f);
f) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera e);
g) l'autorizzazione alla apertura delle scuole nautiche di cui all'art. 6, comma 1, lettera h).
3. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di programma di cui al comma 1, sono delegate le seguenti funzioni:
a) le autorizzazioni delle manifestazioni nautiche di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) e all'art. 6, comma 2, lettera d);
b) l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulla costruzione delle nuove navi di cui all'art. 4, comma 3, lettera c);
c) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità di cui all'art. 4, comma 3, lettera d);
d) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci di cui all'art. 4, comma 3, lettera f);
e) le funzioni previste dall'art. 5 della legge n. 264/1991, di cui all'art. 4, comma 3, lettera g);
f) il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali lacuali di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b);
g) il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali del Naviglio Grande e Pavese di cui all'art. 6, comma 2, lettera c).
4. Sino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi di linea, nonché sino alla prima attuazione dell'art. 20, comma 4, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/1998, modificativa ed integrativa della legge regionale n. 13/1995.
5. La conservazione dell'ammontare delle contribuzioni di cui alla legge regionale 7/1998 è subordinata alla adesione alla riorganizzazione dell'assetto dell'offerta, definita dagli enti concedenti. Nel caso di mancata adesione delle aziende alla riorganizzazione, definita dall'ente concedente, la Regione, sulla base di apposita attestazione, procede ad una riduzione sino al massimo del quindici per cento del contributo di esercizio, da destinare allo stesso ente concedente per far fronte a miglioramenti dell'offerta di servizio.
6. Sino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi di linea, le risorse finanziarie, per quanto attiene l'acquisto di materiale rotabile per autoservizi, sistemi a guida vincolata, impianti a funi del trasporto pubblico locale, nonché per infrastrutture, sono assegnate dalla Regione nel rispetto della normativa vigente.
7. La Giunta regionale, d'intesa con le province, con i comuni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), con le comunità montane per i servizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), provvede, entro novanta giorni dall'intervenuta definizione dei servizi minimi di cui all'art. 17, alla determinazione ed articolazione delle risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla stipula dei contratti di servizio, tenuto conto del livello di servizi minimi individuati e della spesa sostenuta dalla Regione nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1997 per l'esercizio del trasporto pubblico locale di cui all'art. 2, commi 4 e 6.
8. Gli enti locali, entro i centoventi giorni successivi al perfezionamento degli adempimenti della giunta regionale di cui al comma 7, formulano le proposte dei programmi triennali dei servizi di competenza, da approvarsi ai sensi dell'art. 18.
9. Le autorizzazioni di cui al comma 8 dell'art. 20 e al comma 2 dell'art. 25 avranno effetto dopo centottanta giorni dal loro rilascio. Per tale periodo sono prorogate le concessioni già assentite.
10. Sino all'approvazione del programma di cui all'art. 11, la giunta regionale definisce un programma di interventi per migliorare la fruizione del demanio lacuale e fluviale, nonché dei Navigli, ai soli fini di navigazione.
11. Sino all'approvazione del programma di cui all'art. 11, il rilascio delle concessioni demaniali lacuali, da parte dei comuni, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
a) redazione, in caso di interventi inerenti le strutture portuali e gli approdi, da realizzarsi preferibilmente mediante pontili mobili, di uno studio volto a documentare la compatibilità degli interventi, in particolare per quanto concerne:
1) la viabilità di accesso, anche in relazione ai collegamenti con i servizi di trasporto pubblico;
2) la dotazione di spazi di sosta e parcheggio;
3) la presenza di servizi e attrezzature complementari alla navigazione;
4) le caratteristiche paesistico-ambientali del sito interessato agli interventi, esteso ad un intorno sufficientemente ampio, nonché la compatibilità con le previsioni urbanistiche vigenti e i vincoli ambientali, idrogeologici e idraulici;
b) predisposizione di un piano finanziario da cui risultino i costi e i ricavi previsti e i relativi ammortamenti, cui proporzionare la durata della concessione che, di norma, non può superare i quindici anni;
c) adozione dello strumento della conferenza dei servizi per l'esame delle istanze concessorie alla quale partecipa un rappresentante della competente direzione generale della giunta regionale.
12. Le concessioni di cui al comma 11 vengono affidate previo regolamento comunale che identifichi la graduatoria.
13. Sino alla definizione delle modalità di cui all'art. 3, comma 2, lettera g), l'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova rilascia le concessioni per l'utilizzo degli spazi demaniali nei porti fluviali di Cremona e Mantova e del fiume Po e idrovie collegate, per i tratti ricadenti nel territorio lombardo, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dalla stessa azienda ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell'azienda regionale del porto di Cremona), come integrata e modificata dalla legge regionale 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna).
14. Sino alla costituzione dell'apposita società di cui all'art. 24 i servizi lacuali di linea di trasporto pubblico collettivo di persone svolti sul lago di Iseo continuano ad essere disciplinati ai sensi dell'art. 5, comma 3, legge regionale n. 19/1989 e della tabella A, punto 4) della legge regionale n. 13/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
15. Sino al trentesimo giorno successivo alla nomina da parte di tutte le province delle commissioni tecniche di cui all'art. 29, la commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti, istituita ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 20/1995, continua ad espletare le proprie funzioni e compiti.
16. Rimangono a carico della competente direzione generale della giunta regionale i procedimenti amministrativi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, che alla data della stipulazione dell'accordo di programma di cui al comma 19 risultino non ancora conclusi.
17. Fino all'efficacia dei contratti relativi ai servizi di linea, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4, della legge regionale 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto).
18. I comuni del sedime aeroportuale di Malpensa e Orio al Serio i quali, in attuazione di norme regolamentari adottate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 422/1997, hanno consentito ai titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente ai sensi della legge 21/1992, l'esercizio del servizio taxi presso i rispettivi aeroporti, sono autorizzati in deroga alla normativa vigente a convertire tali autorizzazioni in licenze taxi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per le esigenze connesse al trasferimento di traffico aereo dall'aeroporto di Linate all'aeroporto di Malpensa, le licenze taxi della provincia di Varese sono incrementate di cinquanta unità. La provincia di Varese provvede all'assegnazione delle licenze taxi ai singoli comuni, assicurando che almeno il sessanta per cento delle stesse venga attribuita ai comuni ricompresi nell'"Ambito ristretto" individuato dal piano territoriale d'area Malpensa adottato dalla provincia di Varese con d.c.p. n. 75 del 25 luglio 1997. Le licenze di cui al presente comma costituiscono anticipazione del fabbisogno provinciale di licenze taxi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 20/1995. In sede di prima attuazione la disciplina di cui all'art. 25 si applica al comune capoluogo di Regione, ai comuni già integrati con il sistema taxi di Milano alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni di sedime aeroportuale. I rimanenti comuni del bacino aeroportuale di cui all'art. 25 possono applicare la predetta disciplina contestualmente ai comuni sopra indicati. Ad avvenuta attivazione del servizio radio-taxi di cui all'art. 25, comma 7, la disciplina prevista al medesimo articolo è estesa con atto della giunta regionale, sentita la commissione consultiva, a tutti i comuni del bacino di utenza aeroportuale di cui al comma 5 dell'art. 25.
19. In sede di prima applicazione della presente legge, con appositi accordi di programma da stabilirsi tra la Regione e gli enti locali interessati, vengono individuati il personale e le risorse strumentali occorrenti per lo svolgimento delle funzioni conferite. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico alle province ed ai comuni interessati al trasferimento e alla delega di funzioni in materia di autorizzazioni, concessioni e adempimenti riguardanti i bacini lacuali e fluviali, la Regione adegua le strutture nell'ambito della Direzione generale trasporti e mobilità.
Art. 32.
Modalità di finanziamento
1. L'erogazione delle risorse finanziarie per assicurare l'espletamento delle procedure relative alla stipula dei contratti di servizio è effettuata dalla giunta regionale, in relazione allo stanziamento annuale di bilancio, in forma di rate mensili anticipate.
Art. 33.
Norma finanziaria
1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 422/1997, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) e dell'art. 7, comma 1 della legge n. 59/1997 e di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché delle ulteriori risorse messe a disposizione dalla Regione.
2. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, corrisponde agli enti locali le somme occorrenti per le funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo conferimento delle funzioni stesse.
3. La Regione ai fini dell'applicazione della presente legge costituisce annualmente un fondo regionale trasporti destinato ai servizi di trasporto pubblico locale alimentato sia da risorse proprie che da quelle trasferite.
4. Il fondo regionale trasporti è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle linee di indirizzo contenute nel piano regionale della mobilità e dei trasporti e delle priorità individuate con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, articolando in distinti capitoli le risorse trasferite dallo Stato per l'esercizio delle funzioni delegate e le risorse proprie.
5. Il fondo, al netto della quota percentuale di cui al comma 10, è destinato al finanziamento degli oneri relativi a:
a) servizi:
1) ferroviari;
2) automobilistici e con sistemi a guida vincolata;
3) funiviari e funicolari di cui all'art. 5, comma 1, legge regionale n. 19/1989, come sostituito dall'art. 30 della presente legge;
4) lacuali di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 422/1997;
5) agevolazioni tariffarie sui servizi interurbani, di cui all'art. 27;
b) investimenti:
1) per impianti fissi della rete ferroviaria non in concessione a FS S.p.a. e per i beni strumentali e relativo materiale rotabile;
2) per impianti fissi di trasporto pubblico locale e materiale rotabile, nonché per le reti a guida vincolata;
3) per impianti e mezzi di navigazione lacuale di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 422/1997;
4) per interventi di incremento e miglioramento delle aree demaniali delle acque interne e per interventi relativi ai porti fluviali di Cremona e Mantova, ai Navigli e canali navigabili;
5) per poli logistici, interventi intermodali e aree di interscambio passeggeri;
c) erogazione dei finanziamenti connessi all'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1997 e alla legge regionale 15 luglio 1997, n. 33 nonché l'erogazione dei contributi ordinari e straordinari all'azienda regionale dei porti di Cremona e Mantova, ai sensi dell'art. 19, lettera a) della legge regionale n. 21/1980, come modificata e integrata dalla legge regionale n. 1/1983;
d) erogazione dei finanziamenti per il funzionamento dell'autorità garante per i servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 15.
6. L'utilizzazione della quota del fondo destinata al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera a), punti 1 e 4, è effettuata dalla Regione per lo svolgimento dei servizi ferroviari e di navigazione lacuale di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 422/1997, a fronte dei relativi contratti di servizio.
7. L'utilizzazione della quota del fondo destinata al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera a), punti 2 e 3 e lettera b), punto 2, è effettuata dalla Regione a favore degli enti competenti per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.
8. L'utilizzazione della quota del fondo destinata al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera b), punti 1, 3, 4 e 5, e lettere c) e d) è effettuata dalla Regione.
9. Per l'attuazione dell'art. 15, comma 9, si provvede con l'assegnazione di uno stanziamento, determinato annualmente con il bilancio regionale, non superiore al due per mille del fondo relativo al comma 5, lettera a).
10. Il due per mille del fondo di cui al comma 5, lettere a) e b), è destinato alle finalità di cui alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 3 (modificazioni alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 in materia di trasporto pubblico locale) ed alla formazione degli strumenti di programmazione regionale e relativi sistemi informativi e di monitoraggio e supporto.
11. Le risorse regionali stanziate nel bilancio annuale destinate al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera a) non sono aumentabili durante l'anno di riferimento.
Art. 34.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge, ed in particolare:
a) legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10 (Disciplina dei trasporti pubblici di competenza regionale), ad esclusione degli articoli 24, 25, 26;
b) legge regionale 9 gennaio 1978, n. 8 (Disposizioni in materia di delega ai consorzi di bacino in attuazione della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10);
c) legge regionale 27 aprile 1981, n. 21 (Contributi ai bacini di trasporto di cui alla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10);
d) l'art. 3, comma 6 della legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini della erogazione dei contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale di persone - Determinazione standard e contributi per gli anni 1986, 1987 e 1988);
e) l'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto);
f) legge regionale 25 novembre 1991, n. 26 (Disciplina degli autoservizi atipici);
g) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 19 della legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni.
Art. 35
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 29 ottobre 1998
FORMIGONI
Vedi anche: