Del personale della navigazione
Articolo 113
Organizzazione e disciplina del personale marittimo
All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l'amministrazione della marina mercantile.
Articolo 114
Distinzione del personale marittimo
Il personale marittimo comprende:
a) la gente di mare;
b) il personale addetto ai servizi dei porti;
c) il personale tecnico delle costruzioni navali.
Articolo 115
Categorie della gente di mare
La gente di mare si divide in tre categorie:
1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3) personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.
Articolo 116
Personale addetto ai servizi portuali
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i piloti;
2) (Omissis);
3) i palombari in servizio locale;
4) gli ormeggiatori;
5) i barcaioli.
Il ministro per le comunicazioni in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego.
Articolo 117
Personale tecnico delle costruzioni navali
Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:
1) gli ingegneri navali;
2) i costruttori navali;
3) i maestri d'ascia e i calafati.
Articolo 118
Matricole e registri del personale marittimo
La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri.
Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.
Articolo 119
Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri
Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica. Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni.
Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.
A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.
Articolo 120
Cancellazione dalle matricole e dai registri
Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1252, si procede per i seguenti motivi:
a) morte dell'iscritto;
b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attività marittima;
c) perdita della cittadinanza italiana;
d) perdita permanente dell'idoneità fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;
e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole;
f) cessazione dall'esercizio della navigazione.
La cancellazione nel caso di cui alla lettera f), si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'art. 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.
La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.
Articolo 121
Reiscrizione nelle matricole e nei registri
Gli iscritti nelle matricole della gente di mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c) ed e) dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di età stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di età, entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta. La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.
Articolo 122
Documenti di lavoro del personale marittimo
La gente di mare è munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato di iscrizione. Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.
Articolo 123
Titoli professionali del personale marittimo
Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione.
Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:
a) medico di bordo;
b) marconista.
I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali.
Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.
I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento.
Articolo 124
Rilascio dei documenti di abilitazione
Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma dell'articolo precedente è di competenza del direttore marittimo. Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.
Articolo 125
Collocamento della gente di mare
Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio della Repubblica, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge.
Articolo 126
Divieto di mediazione
È vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi. Qualsiasi compenso corrisposto per un'attività svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente può essere ripetuto.
Articolo 127
Assunzione all'estero
All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorità consolare.
Articolo 128
Organizzazione e disciplina del personale
All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione interna provvedono le autorità preposte all'esercizio della navigazione interna.
Articolo 129
Distinzione del personale
Il personale della navigazione interna comprende:
a) il personale navigante;
b) il personale addetto ai servizi dei porti.
Articolo 130
Categorie del personale navigante
Il personale navigante si divide in tre categorie:
1) personale di comando e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3) personale addetto alla piccola navigazione.
Articolo 131
Personale addetto ai servizi dei porti
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i lavoratori portuali;
2) i barcaioli.
Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.
Articolo 132
Matricole, registri e documenti di lavoro del personale
Il personale navigante è iscritto in matricole, ed è munito di un libretto di navigazione.
Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è munito di un libretto di ricognizione.
Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.
Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.
Articolo 133
Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri
Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento. I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini fino al terzo grado. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. Il ministro per le comunicazioni può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 131, dal ministro per le comunicazioni. Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonché la reiscrizione nei medesimi.
Articolo 134
Titoli professionali del personale
Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
a) capitano;
b) capo timoniere;
c) capo barca;
d) conduttore di motoscafi;
e) barcaiolo abilitato.
Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
a) macchinista;
b) motorista.
Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi.
I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento.
Il ministro per le comunicazioni in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali.
I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.
Articolo 135
Assunzione all'estero
All'assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorità consolare.