Disposizioni speciali
Articolo 213
Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate
Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate possono essere comandate da chi ne sia proprietario, abbia compiuto i diciotto anni di età ed ottenuta l'abilitazione al comando, secondo le norme stabilite dal regolamento. L'abilitazione al comando delle navi predette può essere altresì rilasciata dalle associazioni nautiche, autorizzate dal ministro per le comunicazioni, ai propri soci, tanto per le navi di proprietà di questi quanto per quelle appartenenti alle associazioni. Le persone abilitate al comando di una nave possono anche prestare la loro opera per la manovra della nave stessa. L'abilitazione di cui ai comma precedenti non è richiesta per comandare navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate; o per comandare navi di stazza lorda superiore alle tre tonnellate ma non superiore alle venticinque, partecipanti a regate. A comandare o a prestare la loro opera per la manovra di navi a vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate partecipanti a regate possono essere ammessi, dalle associazioni nautiche di cui al primo comma, i minori dei diciotto anni, ma non dei quattordici, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.
Articolo 214
Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate
Le navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle vent icinque tonnellate possono essere comandate e condotte da coloro che abbiano compiuto i diciotto anni di età ed ottenute le rispettive abilitazioni stabilite da leggi o regolamenti speciali. Tali abilitazioni non sono necessarie per comandare e condurre na vi munite di motore di cilindrata non superiore ai cinquecento centimetri cubi, se a scoppio, o di potenza non superiore a undici cavalli vapore, ove si tratti di motore di altro tipo.
Articolo 215
Condotta di battelli a remi
Per la condotta di battelli da diporto a remi non è richiesta alcuna abilitazione.
Articolo 216
Personale di camera e di famiglia
Sulle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se a vela, alle venticinque se a motore possono essere imbarcate, in qualità di personale di camera e di famiglia, persone non appartenenti alla gente di mare o al personale navigante della navigazione interna purché già al servizio del proprietario della nave.
Articolo 217
Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute
I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate.
Articolo 218
Pesca con navi da diporto
Alle navi da diporto è consentito l'esercizio della pesca, purché non a scopo di lucro, con le modalità stabilite dal regolamento.
Articolo 219
Pesca marittima
È considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo.
Articolo 220
Categorie della pesca
La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti.
Articolo 221
Riserva della pesca ai cittadini
La pesca nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni internazionali. Tuttavia con decreto del presidente della Repubblica possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.
Articolo 222
Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca
Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca fissi, o di opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca.
Articolo 223
Autorità competente per la vigilanza sulla pesca
All'applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l'amministrazione della marina mercantile, salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni. Le autorità marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione.
Articolo 224
Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo
1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge.
Articolo 225
Concessione di servizi
I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione.
È parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.
I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione.
Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.
Articolo 226
Autorizzazione di servizi
I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all'articolo precedente, sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna. Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento.
Articolo 227
Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza
Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.
Articolo 228
Annotazione nei registri di iscrizione
L'atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d'iscrizione della nave o del galleggiante.
Articolo 229
Tariffe
Il ministro per le comunicazioni stabilisce le modalità dei servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe.
In caso di contravvenzione l'autorizzazione può essere revocata.
Articolo 230
Caratteristiche delle navi
Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni.
Articolo 231
Regolamenti comunali
La navigazione nei corsi e negli specchi d'acqua, che attraversano centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, è sottoposta anche alla osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali, approvati dal ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per gli interni.