Del personale aeronautico
Articolo 731
Il personale aeronautico
Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.
Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale non di volo.
Articolo 732
Personale di volo
Il personale di volo comprende:
a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.
Articolo 733
Personale non di volo
Il personale non di volo comprende:
a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
d) il personale addetto ai servizi di manutenzione;
e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.
Articolo 734
Licenze ed attestati
I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità all'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.
L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo, coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneità psicofisica.
L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.
Articolo 735
Obbligo di esibizione di licenze e di attestati
I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attività ispettive o di controllo, e alle competenti autorità straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali.
Articolo 736
Albi e registro d'iscrizione del personale aeronautico
Gli albi e il registro d'iscrizione del personale di volo di cui all'articolo 732 sono tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti d'iscrizione.
Articolo 737
Requisiti per l'iscrizione negli albi e nel registro
(Abrogato)
Articolo 738
Documenti di lavoro della gente dell'aria
(Abrogato)
Articolo 739
Titoli professionali
(Abrogato)
Articolo 740
Collocamento del personale di volo
(Abrogato)
Articolo 741
Divieto di mediazione
(Abrogato)
Articolo 742
Assunzione all'estero
(Abrogato)