Della costruzione dell'aeromobile
Articolo 848
Dichiarazione di costruzione
Chi imprende la costruzione in Italia o all'estero di un aeromobile da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850 deve farne preventiva dichiarazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indicando lo stabilimento in cui saranno costruiti la cellula e i motori.
Della dichiarazione è presa nota nel registro delle costruzioni, tenuto presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 849
Denuncia della costruzione all'ENAC
Oltre a fare la dichiarazione di cui all'articolo precedente, il costruttore, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, deve denunciare all'ENAC l'intrapresa costruzione dell'aeromobile, presentando il relativo progetto. Del pari devono essere denunciate, prima del loro inizio, le modificazioni e le riparazioni da eseguirsi sull'aeromobile.
Articolo 850
Controllo tecnico sulle costruzioni
Il controllo tecnico sulle costruzioni è esercitato dall'ENAC, nei limiti e con le modalità stabiliti da leggi e regolamenti.
Articolo 851
Sospensione della costruzione per ordine dell'autorità
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non siano state fatte la dichiarazione o la denuncia previste negli articoli 848 e 849. Può altresì ordinare la sospensione della costruzione che venga diretta da persona non munita della prescritta abilitazione, ovvero che a giudizio dell'ENAC non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica, o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.
Articolo 852
Forma del contratto di costruzione
Il contratto di costruzione dell'aeromobile, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.
Articolo 853
Pubblicità del contratto di costruzione
Il contratto di costruzione dell'aeromobile deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. In mancanza, l'aeromobile si considera, fino a prova contraria, costruito per conto dello stesso costruttore.
Eseguita la trascrizione, le modifiche e la revoca del contratto non hanno effetto verso i terzi che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sull'aeromobile in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.
Articolo 854
Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione
Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 867 primo comma.
Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle costruzioni si applicano gli articoli 253, 870.
Articolo 855
Responsabilità del costruttore
L'azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità e i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell'opera.
Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché abbia entro il predetto termine denunziata la difformità o il vizio.
Articolo 856
Norme applicabili al contratto di costruzione
Per quanto non è disposto nel presente capo si applicano le norme che regolano il contratto di appalto.
Articolo 857
Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di aeromobili in costruzione
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote devono essere fatti nelle forme richieste nell'articolo 864.
Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli 867, 868, 870.
Articolo 858
Collaudo dell'aeromobile
(Abrogato)
Articolo 859
Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale
L'autorità alla quale è richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.
Articolo 860
Costruzione degli alianti libratori
(Abrogato)