Dell'attuazione della limitazione del debito dell'esercente
Articolo 1041
Giudice competente
Il procedimento di limitazione è promosso avanti il tribunale della circoscrizione nella quale è il foro generale dell'istante.
Articolo 1042
Legittimazione alla domanda
La domanda di apertura del procedimento di limitazione può essere proposta dall'esercente e, se trattasi di debiti per danni arrecati a terzi sulla superficie, anche dall'assicuratore.
Articolo 1043
Domanda di apertura
La domanda di apertura si propone con ricorso al tribunale, competente ai sensi dell'articolo 1041.
Il ricorso deve indicare il nome, la paternità, la nazionalità e il domicilio dell'istante; la dichiarazione di residenza e la elezione di domicilio dell'istante stesso nel comune, in cui ha sede il giudice competente: gli elementi di individuazione dell'aeromobile e il luogo in cui si trova; l'accidente al quale le obbligazioni si riferiscono.
Insieme con il ricorso, l'istante deve depositare, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del tribunale:
a) il certificato di navigabilità o di collaudo ovvero copia in forma autentica di essi;
b) l'elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con l'indicazione del loro domicilio, del titolo e dell'ammontare del credito di ciascuno;
c) il certificato delle ipoteche trascritte sull'aeromobile;
d) la nota vistata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero la polizza di assicurazione, se trattasi di debiti per danni arrecati a terzi sulla superficie.
Articolo 1044
Sentenza di apertura
Con sentenza esecutiva, il tribunale, accertata, in seguito alla domanda dell'esercente o dell'assicuratore, l'esistenza degli estremi di legge, dichiara aperto il procedimento di limitazione.
Con la stessa sentenza il tribunale designa un giudice per la formazione dello stato attivo e passivo, per il riparto della somma e per l'istruzione dei processi di opposizione alla sentenza di apertura e alla formazione dello stato passivo e dello stato di riparto; stabilisce entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della sentenza la data di deposito dello stato attivo; assegna ai creditori per la presentazione in cancelleria delle domande e dei titoli un termine non superiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all'estero; stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli dei creditori, la data di deposito dello stato passivo; fissa, non prima di dieci e non oltre i venti giorni da quest'ultima data, l'udienza di trattazione delle impugnazioni dello stato passivo avanti il collegio.
Articolo 1045
Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura
La sentenza, a cura della cancelleria, è portata a conoscenza dell'istante e dei creditori indicati nell'elenco di cui all'articolo 1043, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza stessa, a cura della cancelleria, è altresì trasmessa in estratto all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L'ufficio di iscrizione, avuta conoscenza della sentenza, ne fa annotazione nel registro di iscrizione dell'aeromobile, e ne cura l'affissione nell'albo dell'ufficio stesso.
Articolo 1046
Effetti dell'apertura del procedimento
L'apertura del procedimento produce gli effetti indicati negli articoli 625, 626.
Articolo 1047
Opposizione dei creditori
Contro la sentenza di apertura, i creditori possono promuovere opposizione, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell'istante.
L'opposizione produce gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 627.
Articolo 1048
Formazione dello stato attivo
Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo.
L'avvenuto deposito dello stato attivo è comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo 1049
Deposito della somma limite
Entro tre giorni dalla formazione dello stato attivo il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalità per il deposito della somma limite computata sulla base dello stato attivo e di una congrua somma per le spese del procedimento.
Il provvedimento del giudice è comunicato all'istante e al creditore nei modi stabiliti dall'articolo precedente.
Articolo 1050
Formazione dello stato passivo e di riparto
La formazione dello stato passivo e dello stato di riparto e le relative impugnazioni sono regolate dalle disposizioni degli articoli 634 a 638.
Articolo 1051
Fallimento dell'esercente
Gli effetti del fallimento dell'esercente, dichiarato successivamente al deposito della somma limite, sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 639.
Articolo 1052
Decadenza dell'esercente dal beneficio della limitazione
L'esercente decade dal beneficio della limitazione per mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma per le spese del procedimento.
Articolo 1053
Dichiarazione di estinzione del procedimento
In caso di fallimento dell'esercente, dichiarato anteriormente al deposito della somma limite, e nel caso di decadenza prevista dall'articolo precedente si applica la disposizione dell'articolo 641.
Articolo 1054
Comunicazioni all'esercente
Quando il procedimento è promosso dall'assicuratore, gli atti si compiono anche nei confronti dell'esercente, il quale deve essere sentito ogni qualvolta, a norma delle disposizioni del presente titolo, deve essere sentito l'istante.