Delle contravvenzioni in particolare
Articolo 1161
Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata
Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.
Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'art. 54.
Articolo 1162
Estrazione abusiva di arena o altri materiali
Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Articolo 1163
Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti
Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'art. 52 e nel primo comma dell'art. 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell’articolo 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493.
Articolo 1164
Inosservanza di norme sui beni pubblici
Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.
Articolo 1165
Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate
È punito con l'ammenda fino a lire un milione:
1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50 e 57, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;
2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.
Articolo 1166
Getto di materiali e interrimento dei fondali
Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.
Articolo 1167
Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave
È punito con l'ammenda da lire quarantamila a quattrocentomila:
1. chiunque non esegua le disposizioni dell'autorità competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell'articolo 77;
2. chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un'apertura di cava di pietra o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.
Articolo 1168
Pesca abusiva
Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con l'ammenda fino al lire centomila.
Articolo 1169
Uso d'armi e accensioni di fuochi
Chiunque non osserva le disposizioni dell'articolo 80 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
Articolo 1170
Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota
Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio è obbligatorio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
Articolo 1171
Abusivo esercizio d'impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio
È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni:
1. abrogato
2. chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell'articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall'autorità competente;
3. chiunque, fuori dei casi di urgente necessità, esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione.
Articolo 1172
Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze
(Abrogato)
Articolo 1173
Inosservanza di tariffe
Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe approvate dall'autorità competente è punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Articolo 1174
Inosservanza di norme di polizia
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.
Articolo 1175
Sanzioni amministrative accessorie
La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.
Articolo 1176
Inosservanza del divieto di mediazione
(Abrogato)
Articolo 1177
Aggravanti
(Abrogato)
Articolo 1178
Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio
L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.
Alla stessa sanzione soggiace l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo.
Articolo 1179
Assunzione irregolare di minori
L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
Alla stessa sanzione soggiace l'esercente o il comandante dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto.
Articolo 1180
Assunzione abusiva di stranieri
L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a far parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
La stessa sanzione si applica all'armatore, all'esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette.
Articolo 1181
Sbarco all'estero di componente dell'equipaggio soggetto ad obblighi di leva
(Abrogato)
Articolo 1182
Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave
È punito con l'ammenda da lire centomila a un milione, qualora il fatto non costituisca un più grave reato:
1. chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;
2. chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;
3. chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell'articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849;
4. chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell'articolo 243;
5. il costruttore della nave o dell'aeromobile che non osserva l'ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.
Articolo 1183
Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile
Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell'art. 161 l'ordine dell'autorità marittima o di quella preposta all'esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, punito con l'ammenda da lire sessantamila a un milione.
Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.
Articolo 1184
Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile
1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 760 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 758.
Articolo 1185
Inosservanze relative alla iscrizione dell'aeromobile
(Abrogato)
Articolo 1186
Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili
Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.
Articolo 1187
Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna
Chiunque, senza la concessione prescritta nell'articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.
Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, è punito con l'ammenda da lire quarantamila a quattrocentomila.
Articolo 1188
Abusivo esercizio di navigazione aerea
Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, è punito con l'arresto fino sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro milletrentadue.
Articolo 1189
Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna
Chiunque nell'esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell'articolo 226, non osserva le modalità stabilite dall'autorità competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall'autorità medesima è punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Articolo 1190
Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio
Chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Articolo 1191
Abusiva realizzazione o ampliamento di aeroporti
Chiunque realizza o amplia aeroporti o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.
Articolo 1192
Inosservanza di norme sull'uso della bandiera e del nome
È punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila:
1. il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto;
2. l'armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull'uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante;
3. l'esercente o il comandante se l'aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.
Articolo 1193
Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo
Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.
Articolo 1194
Mancata rinnovazione di documenti di bordo
L'armatore della nave o l'esercente dell'aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo, è punito con l'ammenda fino a lire un milione.
Articolo 1195
Inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto
Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto non adempie le formalità prescritte da questo codice e dal regolamento, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire un milione.
Articolo 1196
Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione dell'equipaggio
Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell'aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
La stessa sanzione si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere è richiesto.
Articolo 1197
Rifiuto di cooperare al ricupero
Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante, essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Articolo 1198
Omissione di dichiarazioni in caso di urto
Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell'articolo 485, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
Articolo 1199
Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi
Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l'aeromobile, per il carico o per le persone, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge.
Articolo 1200
Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti
Chiunque trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente dell'equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni.
Articolo 1201
Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile
È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:
1. (Abrogato)
2. parte o approda in località diversa da quelle previste nell’articolo 799;
3. parte, se l'aeromobile è diretto all'estero, da un aeroporto non doganale;
4. approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario.
Articolo 1201-bis
Inosservanza dell'ordine di approdo
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone.
Con le stesse sanzioni è punito il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero, quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato.
Articolo 1202
Inosservanze relative ad approdo fuori di un aeroporto
(Abrogato)
Articolo 1203
Atterramento in aeroporto privato
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessità, approda in un aeroporto privato, senza il consenso di chi lo esercita, è punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Articolo 1204
Sorvolo di aeromobili stranieri
Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi previsti nell'art. 794, sorvola il territorio della Repubblica, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 1205
Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; da 204 a 208; 818, 834, 835, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione.
Articolo 1206
Impedimento alla presentazione di reclami
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell'equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all'autorità, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire ventimila a un milione.
Articolo 1207
Scarico di merci prima della verifica della relazione
Il comandante che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.
Articolo 1208
Richiesta di protezione ad autorità straniera
Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle autorità straniere, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
Se il fatto è commesso dal comandante, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Articolo 1209
Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato
Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto della Repubblica, che, a richiesta dell'autorità consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Articolo 1210
Inosservanza del divieto di asilo
Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune, è punito con l'ammenda fino a lire un milione.
Articolo 1211
Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica
Il comandante della nave, che non osserva le prescrizioni dell'articolo 201, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Articolo 1212
Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto
Chi non osserva le disposizioni degli articoli 213, 214, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire un milione.
Articolo 1213
Inosservanza di norme di polizia di bordo
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia di bordo è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
Articolo 1214
Sanzioni amministrative accessorie
La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.
Articolo 1215
Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità
L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di navigabilità, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da lire un milione a due milioni.
L'armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilità è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.
L'armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei comma precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma.
Il comandante della nave o dell'aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione.
Articolo 1216
Navigazione senza abilitazione
L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione, ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni.
Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità che non sia in vigore.
La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.
Articolo 1217
Caricazione oltre la marca di bordo libero
Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con l'ammenda non inferiore a lire 15.000 per tonnellata in sovraccarico.
Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire centocinquantamila.
Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente codice.
Articolo 1218
Inosservanza di norme sulle segnalazioni
Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a due milioni.
Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è dell'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.
Articolo 1218-bis
Omissione di esercitazione
Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quarantottomila.
In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi.
Articolo 1219
Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile
Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con l'ammenda da lire centomila a un milione.
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità.
Articolo 1220
Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione
Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando è punito con l'ammenda da lire quattrocentomila a un milione.
Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena è aumentata fino a un terzo.
Articolo 1221
Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio
L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell'autorità competente sulla composizione e forza minima dell'equipaggio è punito con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila.
Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell'equipaggio.
Articolo 1222
Mancata direzione personale della nave
Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra nei casi in cui ne ha l'obbligo, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.
Articolo 1223
Assegnazione indebita di funzioni
L'armatore, l'esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione.
Articolo 1224
Imbarco eccessivo di passeggeri
Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con l'ammenda di lire centomila per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire duecentomila, se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo.
Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena è dell'ammenda fino a lire quattrocentomila, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.
Articolo 1225
Omissione di provvedimenti profilattici
Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione.
Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.
Articolo 1226
Imbarco di passeggeri infermi
Il vettore o il comandante, che, senza l'autorizzazione dell'autorità competente o senza l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l'imbarco dalla competente autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a duecentomila.
Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell'aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi.
Articolo 1227
Omessa denuncia di rinvenimento di relitti
Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorità indicata negli articoli 510, 993, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.
Articolo 1228
Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo
È punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione:
1. il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell'autorità competente;
2. chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo 819, getta dall'aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare.
Articolo 1229
Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli
Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.
Articolo 1230
Discesa o lancio col paracadute
(Abrogato)
Articolo 1231
Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Articolo 1232
Pene accessorie e misura di sicurezza
La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1215 a 1218; 1222, 1228 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.
Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1216, può essere ordinata la confisca dell'aeromobile.
Articolo 1233
Omessa assicurazione di dipendenti
L'esercente dell'aeromobile, che omette di contrarre a favore dei propri dipendenti l'assicurazione prevista nell'articolo 935 o che non mantiene in vigore il relativo contratto, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire due milioni.
Articolo 1234
Omessa assicurazione obbligatoria
L'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 è punito con la sanzione amministrativa fino a euro milletrentadue.