Polizia e Servizi dei Porti
Articolo 1276
Rimozione di cose sommerse
Le disposizioni sulla rimozione di materiali, navi e aeromobili di cui agli articoli 72, 73, 729 si applicano anche nel caso in cui la sommersione o la caduta sia avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del codice.
Articolo 1277
Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio
Fino all'emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, previsti nell'articolo 95, secondo comma, e nell'articolo 100, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti attualmente in vigore in quanto compatibili.
Articolo 1278
Contributi dello Stato per il pilotaggio
Nel caso di pilotaggio obbligatorio, quando i proventi non siano sufficienti al mantenimento di una corporazione di piloti, il ministro per le comunicazioni può concedere un assegno annuo a carico del bilancio del suo ministero.
Articolo 1279
Contributi per il lavoro portuale
(Omissis).