Regime Amministrativo delle Navi e degli Aeromobili
Articolo 1284
Società proprietarie di navi e navi in comproprietà
Le società che anteriormente all'entrata in vigore del codice abbiano in proprietà navi italiane debbono entro il 31 dicembre 1942 presentare domanda al Ministero per le comunicazioni per ottenere l'autorizzazione prevista negli articoli 143 e 144. Per le comproprietà navali, che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 158 il termine per la cessione delle quote in detto articolo fissato decorre dal 1° gennaio 1943. Per le comproprietà che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell'art. 159 l'autorizzazione a dismettere la bandiera a norma del predetto articolo viene promossa a datare dal 1° gennaio 1943.
Articolo 1285
Società proprietarie di aeromobili
Le società proprietarie di aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale o nel matricolare della Reale unione nazionale aeronautica, che alla data dell'entrata in vigore del codice non si trovino nelle condizioni stabilite nell'articolo 751, sono tenute a conformarsi alle disposizioni ivi contenute entro sei mesi dalla data predetta.
Articolo 1286
Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna
I proprietari di navi o galleggianti della navigazione interna devono presentare all'ispettorato di porto, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti corredata dei documenti prescritti dal regolamento. L'ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che abilita la nave o il galleggiante alla navigazione. Il periodo di validità di tale certificato è stabilito dal ministro per le comunicazioni.
Articolo 1287
Licenza delle navi minori
La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell'articolo 153, è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario.
Articolo 1288
Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori
Il proprietario di aliante libratore ammesso alla navigazione a norma del regolamento abrogato ai sensi dell'articolo 1329 deve, entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice chiedere l'annotazione sul certificato di collaudo prevista nell'articolo 755, secondo comma.
Articolo 1289
Navigabilità della nave e libri di bordo nella navigazione interna
Con decreto del ministro per le comunicazioni sono stabiliti i termini entro i quali le navi della navigazione interna costruite prima dell'entrata in vigore del codice devono essere sottoposte a prima visita per l'accertamento delle condizioni di navigabilità, ed essere provviste delle dotazioni di bordo e dei certificati di navigabilità. Con decreto del ministro per le comunicazioni sono altresì stabiliti i termini entro i quali le navi anzidette devono essere provviste dei libri di bordo stabiliti dal codice.
Articolo 1290
Perdita presunta
Per le navi e gli aeromobili, dei quali le ultime notizie risalgono ad un momento anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice, il termine per la presunzione di perdita, previsto negli articoli 162 e 761, decorre dalla data stessa, a meno che a tale data il termine che rimane ancora a decorrere, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, sia più breve.