Proprietà e Armamento delle Navi e degli Aeromobili
Articolo 1297
Responsabilità del costruttore
Le disposizioni degli articoli 240, 855 si applicano anche ai contratti anteriori all'entrata in vigore del codice se l'opera o singole parti di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice. Quando la consegna sia stata effettuata anteriormente a tale epoca, la prescrizione prevista nelle norme predette decorre dalla data di entrata in vigore del codice, a meno che, secondo le disposizioni della legge anteriore, l'azione sia già prescritta a tale data o il termine ancora utile sia più breve di due anni.
Articolo 1298
Pubblicità
Le disposizioni degli articoli 257, 571, 871, 1034 si applicano anche per le trascrizioni e annotazioni eseguite anteriormente all'entrata in vigore del codice, salvi i diritti acquisiti dai terzi in base alle leggi anteriori.
Articolo 1299
Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile
Le disposizioni di questo codice e del codice civile relative alla pubblicità si applicano anche agli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà e degli altri diritti reali sull'aeromobile di data anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente codice e non resi pubblici anteriormente alla data stessa.
Articolo 1300
Dichiarazione di esercente
Chi ha assunto l'esercizio di aeromobili alla data dell'entrata in vigore delle norme del codice è tenuto a fare la dichiarazione prescritta nell'articolo 874 entro sei mesi dalla data stessa.
Articolo 1301
Limitazione del debito dell'armatore
Se, anteriormente all'entrata in vigore del codice l'armatore ha dichiarato di volersi valere della limitazione, si applicano le disposizioni della legge 25 maggio 1939, n. 868.
Articolo 1302
Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie
La disposizione dell'articolo 772 entra in vigore il 1° gennaio 1943. Quando anteriormente a questa data, l'aeromobile non sia stato assicurato per danni a terzi sulla superficie, la responsabilità per tali danni è regolata a norma delle disposizioni fin'ora vigenti.
Articolo 1303
Arruolamento a tempo indeterminato
Le disposizioni dell'articolo 326 si applicano anche ai contratti di arruolamento stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice, quando l'arruolato abbia continuato a prestare ininterrottamente servizio, ai sensi delle disposizioni stesse, successivamente a tale epoca.
Articolo 1304
Norme applicabili al personale arruolato
Nei confronti del personale arruolato su navi rimane in vigore l'articolo 1 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337.
Articolo 1305
Risoluzione dei contratti di arruolamento e di lavoro
Le disposizioni degli articoli 343, 914 si applicano anche ai contratti di arruolamento e di lavoro stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice, quando successivamente a tale epoca sia avvenuto il fatto che ha determinato la risoluzione del contratto.
Articolo 1306
Beneficiari dell'assicurazione contro i rischi di volo
Le disposizioni dell'articolo 936 si applicano anche quando il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente alla data dell'entrata in vigore del codice, sempre che la morte dell'assicurato sia avvenuta successivamente a tale data.
Articolo 1307
Norme fiscali relative al contratto di lavoro
I contratti di arruolamento della gente di mare e quelli di lavoro del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo, nonché tutti gli atti ad essi relativi, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.