Decreto Ministero dei Trasporti - 10/05/2005 - n. 121 - Titoli professionali del diporto
OGGETTO: Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
D.M. 10 maggio 2005 n. 121
(G.U. del 5 luglio 2005 n. 154)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento e tenuta della guardia (STCW 78/95), adottata a Londra il 7 luglio 1978;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che istituisce i titoli professionali di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime e di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2001, n. 24, concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 9 maggio 2001 relativo ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare in attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, concernente le disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Visto l'articolo 2, comma 3, lettere a) e c), della predetta legge, concernenti rispettivamente il conseguimento del titolo di comandante di nave da diporto adibita al noleggio e l'individuazione dei titoli e delle qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio;
Visto l'articolo 3 della citata legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni in materia di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2005;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed al personale che svolge attività lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431.
Art. 2.
Titoli professionali del diporto
1. Sono istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:
a) Sezione coperta:
1) ufficiale di navigazione del diporto;
2) capitano del diporto;
3) comandante del diporto;
b) Sezione macchina:
1) ufficiale di macchina del diporto;
2) capitano di macchina del diporto;
3) direttore di macchina del diporto.
Art. 3.
Matricole e documenti di lavoro
1. Il personale navigante applicato nel diporto deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.
2. A tale personale si applicano le disposizioni generali per l'immatricolazione della gente di mare di cui al Libro I, Titolo IV, Capi I e II del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
Art. 4.
Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto
1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 16 anni di età;
b) aver assolto l'obbligo scolastico ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.
Art. 5.
Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto
1. L'ufficiale di navigazione del diporto può imbarcare in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo su navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero può essere imbarcato come comandante su tutte le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di età;
b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto, ovvero aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto. Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;
d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonchè il corso primo soccorso elementare secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia in navigazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, e successive modificazioni.
Art. 6.
Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto
1. Il capitano del diporto può essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio senza limiti come primo ufficiale di coperta, ovvero può essere imbarcato come comandante su navi da diporto anche adibite al noleggio inferiori a 500 TSL.
2. Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto;
b) aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio o ad uso privato di cui 12 mesi effettuati con navigazione internazionale breve, vistata dall'autorità marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore;
c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione e il corso primo soccorso (First Aid) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
d) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comandante e primo ufficiale di coperta di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni;
e) qualora la nave da diporto sia equipaggiata con sistema Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) il capitano di navigazione del diporto dovrà essere in possesso del certificato di superamento del corso Automatic Radar Plotting Aids (ARPA).
Art. 7.
Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto
1. Il comandante del diporto è abilitato alla conduzione di navi da diporto anche adibite al noleggio da 500 a 3000 TSL.
2. Per conseguire il certificato di comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto;
b) aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio di cui 12 mesi effettuati con periodi di navigazione internazionale breve, vistata dall'autorità marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore;
c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica (Medical Care) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.
Art. 8.
Sezione coperta - Specializzazione vela
1. I titoli professionali di cui al presente regolamento sono prescritti ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di apparato propulsivo a motore.
2. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico.
3. La prova teorica è svolta in base ai programmi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La prova pratica di navigazione a vela si svolge innanzi alla commissione d'esame integrata da un istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.
5. La specializzazione è annotata sul libretto di navigazione.
Art. 9.
Qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto
1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 16 anni di età;
b) aver assolto l'obbligo scolastico ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.
Art. 10.
Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di macchina del diporto
1. L'ufficiale di macchina del diporto può essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw in qualità di ufficiale di macchina di grado inferiore al primo, ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su navi o imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio con apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 1500 Kw.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di età;
b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di macchina del diporto ovvero aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati ed impianti marittimi e di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di giovanotto di macchina o allievo ufficiale di macchina del diporto. Tale periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;
d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ed il corso di primo soccorso elementare secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia nel locale macchina di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
Art. 11.
Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano di macchina del diporto
1. Il capitano di macchina del diporto può essere imbarcato in qualità di primo ufficiale di macchina su navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw.
2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di macchina del diporto;
b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore;
c) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ed il corso di primo soccorso (First Aid) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
d) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di direttore di macchina e di primo macchinista di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
Art. 12.
Requisiti e limiti di abilitazione per il direttore di macchina del diporto
1. Il direttore di macchina del diporto può imbarcare su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione superiore a 3000 Kw.
2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di capitano di macchina del diporto;
b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore.
Art. 13.
Rapporti tra titoli professionali marittimi e titoli professionali del diporto
1. Le abilitazioni professionali marittime di comandante, capitano, ufficiale di navigazione, direttore di macchina, capitano di macchina e ufficiale di macchina di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni consentono ai loro possessori di ottenere le corrispondenti abilitazioni dì cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Il titolo professionale di comandante del diporto dà diritto al rilascio della abilitazione di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
3. Il titolo professionale di direttore di macchina del diporto dà diritto al rilascio della abilitazione a quello di ufficiale di macchina di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
Art. 14.
Disposizioni transitorie
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso del titolo professionale di «conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime», di cui all'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, ovvero coloro i quali sono in possesso della patente per il comando di navi da diporto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, possono conseguire, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il certificato di ufficiale di navigazione del diporto, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del presente regolamento ad esclusione del requisito indicato alla lettera c).
2. I titoli professionali di «conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime» rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano validità e specie di abilitazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 maggio 2005
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