Scadenza delle patenti... Gli effetti del decreto di semplificazione e sviluppo
Il Decreto di Semplificazione e Sviluppo (D.L. n. 5 del 9/2/2012) ha introdotto parecchie novità nella pubblica amministrazione e modificato alcune norme che riguardano anche le patenti ed il Codice della Strada. Una novità riguarda in particolare la scadenza delle carte d'identità e dei documenti di riconoscimento in generale. Alle patenti, in quanto documento di riconoscimento, si applicano le nuove norme?
L'articolo 7 del DL n. 5 del 9/2/2012 recita:
"I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo."
In un primo tempo, con la circolare n. 6193 del 5/3/2012 la DG del DTT aveva evidenziato che le patenti di guida, pur essendo, per la legislazione italiana, equiparate ad un documento di riconoscimento, fossero escluse dall'applicazione del decreto.
Il Ministero per la P.A. il 20/7/2012 ha però ribadito con una circolare che la norma deve essere applicata anche alle patenti, in quanto non è in contrasto nè con il nostro codice della strada nè con le direttive europee in tema di patenti. Il 7/9/2012 la DG del DTT con la nuova circolare n. 23907, è quindi obbligata a fare un passo indietro e comunica che la scadenza delle patenti, rilasciate e/o rinnovate a partire dal 17 settembre 2012, verrà calcolata seguendo la nuova procedura.
Cosa cambia?
La nuova norma prevede che la scadenza di tutti i documenti di riconoscimento venga allineata alla data del compleanno immediatamente successiva alla scadenza normalmente prevista. In realtà la norma è di semplice applicazione per le carte di identità valendo queste sempre 10 anni dalla data di emissione.
La durata di validità di una patente di guida è invece decisamente più complicata. Per le sole "validità normali" una patente B vale 10, 5, 3, 2 anni in funzione dell'età, alla data del rinnovo, del conducente. La scadenza dipende poi dal tipo di patente, dalla presenza di eventuali patologie o disabilità o da ostatività imposte dalle autorità.
Per semplificare il campo applicativo, la nuova norma si applica solo alle patenti di categoria A e B (compresa la nascitura AM e la BE) con scadenza ordinaria (cioè 10, 5, 3 e 2 in funzione solo dell'età). Sono quindi escluse tutte le patenti superiori, tutte le patenti da CML nonchè tutte le patenti con validità ridotta, indipendente dal motivo.
Al primo rilascio la scadenza della patente verrà posticipata alla data del compleanno.
Facciamo un esempio: Mario Rossi nato il 2/6/1994 supera l'esame di guida per la patente B il 1/10/2012. La patente scadrà il 2/6/2023 perchè la scadenza calcolata sarebbe stata il 1/10/2022 (a 10 anni dall'esame di guida) ma, per effetto della nuova norma, la scadenza viene prorogata al primo compleanno successivo quindi al 2/6/2023 e cioè 8 mesi dopo.
Lo stesso criterio va applicato a chi rinnova la patente per la prima volta dall'entrata in vigore della nuova norma.
Facciamo un esempio anche in questo caso: Giuseppe Bianchi nato il 2/6/1980 ha una patente B che scade il 13/10/2012. Il 12 Ottobre fa la visita medica per la conferma di validità ed ottiene una patente che scadrà 2/6/2023 (ottiene anche in questo caso un bonus pari ai giorni mancanti al prossimo anniversario).
Per quanto riguarda invece i rinnovi successivi al primo, quindi di una patente che risulta già allineata, con la data di scadenza, a quella di nascita del conducente, la circolare del ministero della PA indica chiaramente che "ove poi il titolare della carta di identità ne chieda il rinnovo (ulteriore al primo) dopo la data di scadenza coincidente con il giorno del compleanno, la nuova scadenza coinciderà sempre con la data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo".
Non varrà quindi il trucco di rinnovare la patente con un giorno di ritardo per avere gratis un anno in più.
Nella circolare di chiarimento non vengono indicate ulteriori specificità nel caso in cui la patente venga rinnovata invece prima della scadenza, il caso più comune. In questo caso va quindi interpretata nella sua interezza la norma del DL e quindi la scadenza verrà prorogata fino alla data del compleanno.
In breve, per fare un esempio, il sig. Giovanni Verdi, nato il 14/10/1972 con patente che scade nel giorno del proprio compleanno il 14/10/2012:
- se rinnova qualche giorno prima (ad esempio con un certificato medico in data 10/10/2012) avrà la patente rinnovata fino al 14/10/2022
- se rinnova qualche giorno dopo (ad esempio con un certificato medico in data 20/10/2012) avrà la patente comunque rinnovata fino al 14/10/2022
Conclusioni
Lo spirito del legislatore è sicuramente quello di semplificare la vita al cittadino: in quest'ottica, applicata ai documenti di riconoscimento, ha un senso.
Ci rimangono tuttavia delle serie perplessità in merito all'applicazione di questa nuova norma anche alle patenti di guida. Queste ultime soffrivano già di una notevole complicazione nel calcolo della durata di validità che, con l'ulteriore applicazione di questa norma, si complica ulteriormente. Il fatto poi che non tutte le patenti siano interessate, così come tutti i certificati professionali (CAP, ADR, CQC) di fatto non porta all'utente una reale semplificazione.
Nelle pieghe delle circolari sono poi ancora presenti dei dubbi applicativi che inoltreremo brevemente al DTT. È quindi probabile che la materia venga ulteriormente affrontata nel breve.
Vedi anche:
I vostri commenti...
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come da visita medica INVEDE SCADE DOPO 8 mesi forse coincide con la data della visita medica ? che furboni
È stata una sorpresa vedere arrivare il bollino di rinnovo valido fino al 2023..
Solo ora scopro la.novità della data di compleanno.
Peccato solo che la mia scadrà il 23 maggio 2023 e non il 15 come dovrebbe essere!!!!
nulla,fanno solamente confusione ulteriore tanto ormai e' dolo quello che sanno fare.........................
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a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di
riconoscimento, ai sensi dell’art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104 del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto
2020;