Circolare - 06/06/2012 - Prot. n. 300/A/4362/12/108/13/1 - Documentazione idonea per conducenti
OGGETTO: Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti prestano servizio presso il vettore.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE
300/A/4362/12/108/13/1 del 06/06/2012
OGGETTO: Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti prestano servizio presso il vettore.
Con riferimento alla nota del 30 maggio 2012, concernente l'oggetto, che per gli Uffici cui la presente è diretta per conoscenza si allega in copia, si comunica che ad analogo quesito quest'Ufficio aveva dato risposta con circolare n. 300/N8616/10/108/13/1 del 15/06/2010.
In sintesi, la documentazione attestante l'esistenza di un rapporto di lavoro, prevista dall'articolo 12, comma 5, del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, deve trovarsi a bordo del veicolo solo quando questo è impiegato in attività di trasporto per conto di terzi, mentre il medesimo obbligo non sorge quando il veicolo è utilizzato per il trasporto in conto proprio.
In mancanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 180, comma 7, del Codice della Strada e la procedura di invito ad esibire la documentazione mancante di cui al comma 8.
Diversa natura e finalità ha la previsione dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che definisce e stabilisce le condizioni necessarie per l'effettuazione del trasporto di cose in conto proprio, tra cui l'obbligo che il veicolo sia condotto dal titolare della licenza o da un suo dipendente. La documentazione attestante tale rapporto potrà essere richiesta in sede di controllo ma la mancanza non darà luogo ad alcuna sanzione, salvo, se ritenuto necessario, l'invito al conducente ad esibirla entro 30 giorni ai sensi dell'articolo 180, comma 8, del Codice della Strada.
L'omessa esibizione comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal citato comma, mentre per la contestazione della violazione dell'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dovrà comunque essere verificata, da parte dell'Ufficio cui appartiene l'agente accertatore, l'inesistenza o l'irregolarità del rapporto di lavoro.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pellizzari
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