Direttiva UE - 2006/126/CE - Allegato 1
Modificato dalla Direttiva 2011/94/UE del 28 novembre 2011
Modificato dalla Direttiva 2012/36/UE del 19 novembre 2012
Modificato dalla Direttiva 2015/653/UE del 24 aprile 2015
ALLEGATO I alla direttiva 2006/126/CE
DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA
1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
La scheda è fabbricata in policarbonato.
I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.
2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida
La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:
- produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;
- contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.
La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.
a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza obbligatorie):
- schede insensibili ai raggi UV;
- fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;
- elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;
- incisione al laser;
- nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).
b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive):
- inchiostri a variazione cromatica *,
- inchiostro termocromatico *,
- ologrammi su misura *,
- immagini variabili incise al laser *,
- inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,
- stampa iridescente,
- filigrana digitale sullo sfondo,
- pigmenti infrarossi o fosforescenti,
- caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto *.
c) Gli Stati membri possono, a loro discrezione, introdurre ulteriori elementi di sicurezza. Di norma, le tecniche contrassegnate con un asterisco sono da preferire, in quanto permettono agli agenti abilitati di verificare la validità della scheda senza utilizzare alcun sistema particolare.
3. La patente si compone di due facciate:
La pagina 1 contiene:
a) la dicitura «patente di guida» stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;
c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:
BE: Belgio
BG: Bulgaria
CZ: Repubblica ceca
DK: Danimarca
D: Germania
EST: Estonia
GR: Grecia
E: Spagna
F: Francia
HR: Croazia
IRL: Irlanda
I: Italia
CY: Cipro
LV: Lettonia
LT: Lituania
L: Lussemburgo
H: Ungheria
M: Malta
NL: Paesi Bassi
A: Austria
PL: Polonia
P: Portogallo
RO: Romania
SLO: Slovenia
SK: Slovacchia
FIN: Finlandia
S: Svezia
UK: Regno Unito;
d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome/i del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4) a) data di rilascio della patente;
b) data di scadenza della patente o un trattino se la validità è illimitata in base al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c);
c) designazione dell'autorità che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);
d) un numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);
5) numero della patente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare;
8) residenza, domicilio o recapito postale (menzione facoltativa);
9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
e) la dicitura "modello UE" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue dell'Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:
Свидетелство за управление на МПС
Permiso de Conducción
Øidièský prùkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
Άδεια Οδήγησης
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúas Tiomána
Vozačka dozvola
Patente di guida
Vadîtâja apliecîba
Vairuotojo paþymëjimas
Vezetõi engedély
Licenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Permis de conducere
Vodièský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort;
f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex Blue,
- giallo: Pantone Yellow.
La pagina 2 contiene:
a) 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio); ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);
11) la data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);
12. le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria interessata.
I codici sono stabiliti nel modo seguente:
- codici da 01 a 99: codici armonizzati dell'Unione europea
CONDUCENTE (motivi medici)
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01. Occhiali
01.02. Lenti a contatto
01.05. Occlusore oculare
01.06. Occhiali o lenti a contatto
01.07. Aiuto ottico specifico
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori
MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocità modificato
10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione
10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato
15. Frizione modificata
15.01. Pedale della frizione adattato
15.02. Frizione manuale
15.03. Frizione automatica
15.04. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione
20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01. Pedale del freno adattato
20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04. Pedale del freno a scorrimento
20.05. Pedale del freno basculante
20.06. Freno manuale
20.07. Azionamento del freno con una forza massima di … N(*) [ad esempio: “20.07(300N)”]
20.09. Freno di stazionamento adattato
20.12. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno
20.13. Freno a ginocchio
20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna
25. Dispositivo di accelerazione modificato
25.01. Pedale dell'acceleratore adattato
25.03. Pedale dell'acceleratore basculante
25.04. Acceleratore manuale
25.05. Acceleratore a ginocchio
25.06. Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna
25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore
31. Adattamenti e protezioni dei pedali
31.01. Set supplementare di pedali paralleli
31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)
31.03. Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
31.04. Fondo rialzato
32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore
32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano
32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna
33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo
33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano
33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
35. Disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.) 35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo
35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo
35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo
35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e del freno
40. Sterzo modificato
40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di … N(*) [ad esempio “40.01 (140N)”]
40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
40.06. Posizione adattata del volante
40.09. Sterzo controllato tramite piede
40.11. Dispositivo di assistenza al volante
40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio
40.15. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia
42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati
42.01. Dispositivo retrovisore adattato
42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale
42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi
43. Posizione del sedile del conducente
43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali
43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità
43.04. Sedile conducente dotato di braccioli
43.06. Adattamento della cintura di sicurezza
43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01. Impianto frenante su una sola leva
44.02. Freno della ruota anteriore adattato
44.03. Freno della ruota posteriore adattato
44.04. Acceleratore adattato
44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento
44.09. Forza massima di azionamento del freno della ruota anteriore … N(*) [ad esempio “44.09 (140N)”]
44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore … N(*) [ad esempio “44.10 (240 N)”]
44.11. Poggiapiedi adattato
44.12. Manubrio adattato
45. Solo per motocicli con sidecar
46. Solo per tricicli
47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l'equilibrio del conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento
50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:
a a sinistra
b a destra
c mano
d piede
e nel mezzo
f braccio
g pollice
CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO
61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto)
62. Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione
63. Guida senza passeggeri
64. Velocità di guida limitata a… km/h
65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente
66. Guida senza rimorchio
67. Guida non autorizzata in autostrada
68. Niente alcool
69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, “69” o “69”(1.1.2016)]
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n. … rilasciata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “70.0123456789.NL”)
71. Duplicato della patente n. … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “71.987654321. HR”)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)
78. Limitata a veicoli con cambio automatico
79. […] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva. 79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
79.03. Limitata a tricicli
79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg
79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3 500 kg
80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni
95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a … [ad esempio: "95(1.1.12)"]
96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3 500 kg ma non supera 4 250 kg
97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**)
- Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente. Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;
(*) Questa forza indica la capacità del conducente di azionare il sistema
(**) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8).
13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della
patente;
14. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente. Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.
b) la spiegazione delle seguenti rubriche numerate che si trovano a pagina 1 e 2 della patente; 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5, 10, 11 e 12. Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese, redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
c) Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.
4. Disposizioni particolari
a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.
b) Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature, come il codice a barre e simboli nazionali, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato. Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.
c) Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12 sulla parte posteriore.
MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA
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