Direttiva UE - 2006/126/CE - Allegato 2
Modificato dalla Direttiva 2012/36/UE del 19 novembre 2012
Modificato dalla Direttiva 2013/47/UE del 2 ottobre 2013
Modificato dalla Direttiva 2014/85/UE del 1 luglio 2014
Modificato dalla Direttiva 2020/612/UE del 04/05/2020
ALLEGATO II alla direttiva 2006/126/CE
I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:
- una prova teorica, e quindi
- una prova pratica e di comportamento.
Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.
A. PROVA TEORICA
1. Modalità
La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate nei punti 2, 3 e 4.
Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.
2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli
2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; la forma e il contenuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri:
2.1.1. le norme che regolano la circolazione stradale:
- in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità;
2.1.2. il conducente:
- importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;
- osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;
2.1.3. Strada:la s
- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;
- fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;
- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;
- guida sicura nelle gallerie stradali;
2.1.4. gli altri utenti della strada:
- fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;
- rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente;
2.1.5. norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:
- formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;
- regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;
- fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;
2.1.6. precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;
2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;
2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;
2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).
3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A
3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:
3.1.1. impiego di guanti, stivali, caschi e abbigliamento protettivo di altro tipo;
3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;
3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;
3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.
4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E
4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:
4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [*]; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, secondo i casi;
4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale;
4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi
gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso;
4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione
della velocità;
4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
4.1.8. lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici
(facoltativo);
4.1.9. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio),
problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e
scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E);
4.1.10. responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto
di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus
(destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, DE,
D1, D1E).
4.1 bis Gli Stati membri possono esentare i candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, dal provare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1 a 4.1.3.
4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, CE, D e DE:
4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido
di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello
di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;
4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;
4.2.4. freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;
4.2.5. frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie CE, DE);
4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;
4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;
4.2.8. responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, CE).
B. PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO
5. Il veicolo e le sue dotazioni
5.1. Cambio del veicolo
5.1.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.
Per "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo nel quale è presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce.
5.1.2. I veicoli che non rispondono ai criteri di cui al punto 5.1.1 sono considerati dotati di cambio automatico.
Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.
5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E
Gli Stati membri possono decidere di non indicare restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente di guida di un veicolo della categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E di cui al punto 5.1.2, purché il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, e abbia eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.
5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare ai veicoli di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di capacità e comportamento, una tolleranza di 5 cm 3 sotto la cilindrata minima prescritta.
Categoria A1:
Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h.
Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3.
Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg.
Categoria A2:
Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg
Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 250 cm3.
Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.
Categoria A:
Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta.
Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600 cm3.
Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg.
Gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzo di motocicli di categoria A con massa a vuoto inferiore a 180 kg, e potenza
nominale compresa tra 40 e 50 kW, fino al 31 dicembre 2018.
Categoria B:
un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
Categoria BE:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria B1:
un veicolo a motore a quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.
Categoria C:
un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.
Categoria CE:
un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.
Categoria C1:
un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice.
Categoria C1E:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria D:
un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
Categoria DE:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria D1:
Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
Categoria D1E:
Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva o in un periodo precedente, possono continuare ad essere utilizzati per altri dieci anni al massimo. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati nel termine di dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE della Commissione.
6. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A
6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:
6.1.1. indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.
6.2. Manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;
6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.
6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi.
6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce;
6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.
Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova pratica entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE.
6.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:
6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
6.3.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
6.3.3. guida in curva;
6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde rotatorie; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
7. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE
7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
7.1.3. controllo della chiusura delle porte;
7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE);
7.1.6. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).
7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale
Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):
7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
7.2.4. frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.
7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);
7.3.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.
7.4. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
7.4.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
7.4.3. guida in curva;
7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde rotatorie; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie,
7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo
8. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E
8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Quest'ultimo requisito non si applica ai candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E che non ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento;
8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;
8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);
8.1.7. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);
8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E);
8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo).
8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);
8.2.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);
8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E).
8.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
8.3.3. guida in curva;
8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde rotatorie; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie,
8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico
8.4.1. Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente.
9. Valutazione della prova di capacità e comportamento
9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine.
Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione da parte di un organismo a tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori vengano valutati in modo corretto e coerente in applicazione del presente allegato.
9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.
9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:
9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);
9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);
9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;
9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);
9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
9.3.7. velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE)
10. Durata della prova
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.
11. Luogo di prova
La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.
II. CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei punti da 1 a 9, in modo da poter:
- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità,
- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto,
- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole,
- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio,
- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida,
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.
Gli Stati membri possono adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le capacità ed i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e capacità, ritornando a comportarsi come si conviene ad un buon conducente.