Direttiva UE - 2006/126/CE - Allegato 4
ALLEGATO IV alla direttiva 2006/126/CE
NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA
1. Competenze richieste all'esaminatore di guida
1.1. La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le nozioni, le capacità e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2. a 1.6.
1.2. Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame è sostenuto.
1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:
- teoria del comportamento al volante;
- guida previdente e prevenzione degli incidenti;
- programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;
- requisiti dell'esame di guida;
- pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella nazionale e le linee guida interpretative;
- teoria e tecniche di valutazione;
- guida prudente.
1.4. Capacità di valutazione:
- capacità di osservare accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato, segnatamente:
- il riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni pericolose;
- l'accurata determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;
- il raggiungimento di competenze e il riconoscimento degli errori;
- l'uniformità e la coerenza della valutazione;
- assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;
- prevedere, individuare i problemi potenziali e sviluppare strategie per affrontarli;
- fornire un feedback tempestivo e costruttivo.
1.5. Capacità personali di guida:
- La persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente di guida deve essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di veicolo a motore.
1.6. Qualità del servizio:
- stabilire e comunicare ciò che il candidato può aspettarsi durante l'esame;
- comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e affrontare le richieste dei candidati;
- fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;
- trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione.
1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:
- conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti;
- sicurezza di carico;
- conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come velocità, attrito, dinamica, energia.
1.8. Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente
2. Condizioni generali
2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria B:
a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno 3 anni;
b) deve avere compiuto almeno 23 anni di età;
c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;
d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee;
e) non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.
2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:
a) deve essere titolare di una patente della categoria in questione o possedere una conoscenza equivalente grazie a un'adeguata formazione professionale;
b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;
c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; a tale durata si può derogare a condizione che l'esaminatore;
- dimostri di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata; o
- possa provare, in base a una valutazione teorica e pratica, di disporre di capacità di guida di un livello superiore a quello necessario per ottenere una patente, rendendo pertanto tale requisito superfluo;
d) deve aver completato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE;
e) non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.
2.3. Equivalenze
2.3.1. Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.
2.3.2. Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.
2.3.3. Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.
3. Qualifica iniziale
3.1. Formazione iniziale
3.1.1 Prima che una persona possa fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve completare in modo soddisfacente il programma di formazione definito dagli Stati membri, in modo da possedere le competenze di cui al punto 1.
3.1.2. Gli Stati membri devono stabilire se il contenuto di un determinato programma di formazione riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una sola o più categorie di patente di guida.
3.2. Esami
3.2.1. Prima che una persona possa essere autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve dimostrare
di possedere un adeguato livello di nozioni, conoscenze, capacità e abilità con riguardo alle materie di cui al punto 1.
3.2.2. Gli Stati membri applicano una procedura d'esame intesa a valutare, in un modo pedagogicamente adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in particolare del punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere sia una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso, si può fare ricorso ad una valutazione informatizzata. I dettagli riguardanti il carattere e la durata delle prove e valutazioni eseguite nell'ambito della procedura d'esame sono lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri.
3.2.3. Gli Stati membri devono stabilire se il contenuto di un determinato esame riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una sola o più categorie di patente di guida.
4. Garanzia di qualità e formazione continua
4.1. Garanzia di qualità
4.1.1. Gli Stati membri istituiscono sistemi di garanzia di qualità per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori di guida.
4.1.2. I sistemi di garanzia di qualità devono comprendere la supervisione degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento e riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonché la valutazione periodica dei risultati degli esami di guida da essi effettuati.
4.1.3. Gli Stati membri devono provvedere a che ogni esaminatore sia oggetto di un accertamento annuale mediante uso dei sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.1.2. Gli Stati membri devono inoltre provvedere a che ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque anni, durante l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo di almeno mezza giornata, in modo da consentire l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione di problemi devono essere prese misure correttive. La persona che esegue le ispezioni deve essere autorizzata a tal fine dallo Stato membro.
4.1.4. Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato ad effettuare esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di ispezioni con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie.
4.1.5. La realizzazione degli esami di guida deve essere controllata e supervisionata da un organismo autorizzato dallo Stato membro, al fine di garantire che la valutazione sia effettuata in modo corretto e coerente.
4.2. Formazione continua
4.2.1. Gli Stati membri provvedono a che, al fine di mantenere l'autorizzazione loro concessa e indipendentemente dal numero di categorie per le quali sono accreditati, gli esaminatori di guida seguano:
- una formazione continua minima a carattere periodico di quattro giorni in un periodo complessivo di due anni, al fine di:
- mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacità per effettuare esami;
- sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio della loro professione;
- garantire che gli esaminatori continuino ad effettuare gli esami in modo equo ed uniforme;
- una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per periodo di cinque anni:
- al fine di sviluppare e mantenere le necessarie capacità pratiche di guida.
4.2.2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo il sistema di garanzia di qualità esistente.
4.2.3. La formazione continua può prendere la forma di sessioni di informazione, formazione in aula, apprendimento convenzionale o per via elettronica, e può essere impartita individualmente o in gruppo. Essa può comprendere qualsiasi revisione dei parametri ritenuta opportuna dagli Stati membri.
4.2.4. Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato ad effettuare esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di formazione continua con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie, purché sia rispettata la condizione di cui al punto 4.2.5.
4.2.5. Gli esaminatori che non abbiano effettuato esami per una determinata categoria durante un periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione prima di essere autorizzati ad effettuare esami di guida per detta categoria. La nuova valutazione può essere eseguita nel quadro del requisito di cui al punto 4.2.1.
5. Diritti acquisiti
5.1. Gli Stati membri possono consentire alle persone autorizzate ad effettuare esami di guida immediatamente prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni di continuare ad effettuare esami di guida, anche qualora non fossero autorizzate in conformità delle condizioni generali di cui al punto 2 o nel rispetto della procedura di qualificazione iniziale di cui al punto 3.
5.2. Tali esaminatori sono tuttavia soggetti agli accertamenti periodici e ai sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.