Direttiva UE - 2006/126/CE - Allegato 5
ALLEGATO V alla direttiva 2006/126/CE
REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE DEL CONDUCENTE E LE PROVE RELATIVE ALLE COMBINAZIONI DEFINITE NELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA B), SECONDO COMMA
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
- approvare e sorvegliare la formazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d) oppure
- organizzare la prova di capacità e di comportamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).
2.1 Durata della formazione del conducente
- almeno 7 ore.
3. Programma di formazione del conducente
La formazione del conducente verte sulle conoscenze, la capacità e il comportamento descritti ai punti 2 e 7 dell'allegato II. Si presta particolare attenzione agli elementi seguenti:
- dinamica di guida e criteri di sicurezza, motrice e rimorchio (meccanismo di aggancio), corretto caricamento, nonché accessori di sicurezza;
Parte pratica comprendente i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio;
- Ogni partecipante alla formazione deve svolgere la parte pratica e dimostrare la sua capacità e il suo comportamento su strade pubbliche;
- Le combinazioni del veicolo utilizzate per la formazione rientrano nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.
4. Durata e contenuto della prova di capacità e di comportamento.
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare la capacità e il comportamento di cui al punto 3.