Patenti superiori e deroga limiti anagrafici
Il 9 ottobre 2013 con la circolare prot. 24910 il direttore generale del DTT architetto Vitelli ha voluto confermare la mancanza di una regolamentazione precisa sulla deroga ai limiti anagrafici predisposta dall'art. 18 del decreto legislativo 286/2005, e nello stesso tempo rassicurare tutti sul fatto che un decreto sulla questione è “in fase di registrazione”, cioè sta per uscire in Gazzetta.
Il problema, lo riassumiamo, è questo: con l'entrata in vigore della terza direttiva europea (19 gennaio 2013), si sono dovuti introdurre nuovi limiti di età per le patenti C e D, rispettivamente di 21 e 24 anni. Di conseguenza l'art. 115 ha dovuto assorbire tali novità. Dal momento però che è la stessa Unione Europea a dire che questi limiti di età possono essere abbassati se si acquisisce maggiore formazione, ovvero se si segue un corso per le CQC , si devono predisporre delle procedure ad hoc per introdurre tale deroga.
In poche parole, ad esempio, un candidato di 18 anni, se vuole conseguire la patente C, lo può fare lo stesso se si iscrive ad un corso CQC merci. Dopo avere superato l'esame di teoria per la patente C, riceve il foglio rosa con il quale effettuare le esercitazioni pratiche. Terminato il corso CQC e superato il relativo esame, il candidato può accedere alla prova pratica di guida e conseguire infine la patente C, appunto, anche senza avere 21 anni. Il discorso è analogo per un candidato alla patente D che abbia meno di 24 anni.
Chiaramente, occorre fare delle modifiche al sistema informatico, e stabilire bene le conoscenze obbligatorie per un conducente con la C1 e con la D1 piuttosto che con la C e la D.
La circolare 24910 riporta questo passaggio illuminante:
“...poiché il relativo schema di DM è in fase di registrazione, attualmente, e fino al momento in cui le nuove disposizioni non saranno applicabili, non vi è disciplina - né per i programmi dei corsi, né per le procedure d'esame, né per i soggetti erogatori, né conseguentemente delle procedure informatiche - relativa alla particolare fattispecie di un candidato al conseguimento di una patente superiore in deroga ai limiti anagrafici, previa acquisizione della qualificazione iniziale di tipo CQC”.
Ci sono anche molti soggetti (minori di 21 e 24 anni) che hanno sostenuto l'esame di teoria rispettivamente per la patente C o D prima del 19 gennaio, potendolo fare, ma che, dopo il 19 gennaio, dopo l'esame pratico, hanno avuto tra le mani solo la patente C1 o D1, non avendo i limiti di età previsti dalla terza direttiva europea.
Per questi soggetti, il Ministero ha fatto sapere che sarà possibile conseguire la patente C o D senza sostenere di nuovo l'esame di teoria.
Vedi anche:
I vostri commenti...
*commenti con contenuti non rilevanti e/o offensivi saranno rimossi, per le domande utilizzate il forum, grazie
Inserisci il tuo commento