Circolare - 13/01/2014 - Prot. n. 692 - Dimostrazione requisito per accreditamento all'Albo autotrasportatori
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Prot. n. 0000692
Roma, 13 gennaio 2014
OGGETTO: Decreto dirigenziale 30 dicembre 2013, n. 213 - Chiarimenti sulle modalità di dimostrazione dei Requisiti per ottenere l'accreditamento in seno al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.
Le disposizioni del decreto dirigenziale 30 dicembre 2013, n. 213, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione il 30 dicembre 2013, con specifico riferimento alle modalità di dimostrazione dei requisiti che le associazioni nazionali di categoria dell'autotrasporto di cose per conto di terzi nonché le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo devono possedere per poter nominare i propri rappresentanti in seno al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, hanno ingenerato dubbi interpretativi.
Si ritiene pertanto di dover fornire alcuni chiarimenti sul corretto modo di intendere gli adempimenti che le associazioni hanno l'onere di porre in essere per ottenere l'accreditamento presso il Comitato centrale, tenendo conto che l'interpretazione del decreto dirigenziale in parola deve necessariamente muovere dalle norme aventi forza di legge che incidono direttamente sull'esistenza del Comitato centrale e che ne costituiscono la principale fonte di legittimazione (legge 6 giugno 1974, n. 298, recante "Istituzione dell'Albo"), o ne disciplinano le funzioni, le attribuzioni e la composizione (decreto legislativo 21 novembre 2005, n . 284, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013) a pena di violare il principio di legalità.
Ne consegue che i chiarimenti che seguono contribuiscono semplicemente a rendere l'interpretazione del decreto dirigenziale in parola coerente con le fonti normative primarie (cui non è possibile derogare con semplice atto amministrativo), concretizzandosi, in definitiva come una sorta di interpretazione autentica e non come una revisione.
I principali dubbi interpretativi sollevati si riferiscono all'art. 1, comma 1 del decreto dirigenziale, che opera una ricognizione dei requisiti (già disciplinati dalla legge) che le associazioni che aspirano ad entrare a far parte del Comitato devono possedere, nonché le modalità per dimostrarne l'esistenza a beneficio delle associazioni interessate.
I requisiti di cui alle lett. a), b ed e) non presentano alcuna difficoltà interpretativa. L'occasione è propizia per rammentare che, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un ordinamento interno all'associazione a base democratica, nonché della sussistenza di un sufficiente grado di rappresentatività che consenta di dedurne un potere di rappresentanza, può ritenersi sufficiente indicare l'indirizzo internet dell'associazione ove lo statuto sia pubblicato. Rimane ferma, in caso contrario, la necessaria trasmissione di copia dello statuto dell'Ente.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera c), sono state evidenziate perplessità sul significato da attribuire all'espressione "manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria", potendosi intendere tale espressione sia in senso restrittivo, circoscritta cioè alle sole attività extra sindacali e di tutela contrattuale (organizzazione di corsi, conferenze e simili), e sia in termini più generici.
Al riguardo appare senz'altro corretta la seconda chiave di lettura posto che con tale requisito l'associazione dimostra di aver svolto un'attività non solo di mera rappresentanza e di tutela sindacale, ma anche iniziative a diretto beneficio professionale degli iscritti promuovendone l'aggiornamento professionale e supportando gli associati nelle principali criticità che il settore dell'autotrasporto propone a ragione della complessità della sua regolamentazione. Devono intendersi ricomprese nel termine anche le eventuali partecipazioni ai confronti in sede tecnica e politica con la parte governativa in materia di regolazione del settore (accesso al mercato e alla professione, incentivazioni alla categoria, ecc.).
Maggiori perplessità sono state manifestate con riferimento alla lett. d) che impone all'associazione di dimostrare l'esistenza di rappresentatività deducibile dall'iscrizione, a livello nazionale, di non meno di cinquecento imprese, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate.
A tale riguardo il decreto dirigenziale richiede obbligatoriamente un elenco delle imprese iscritte, che devono svolgere in modo esclusivo l'attività di autotrasporto.
Entrambe le condizioni vanno lette avuto riguardo alle norme istitutive del Comitato centrale come chiarito sopra.
Pertanto ne deriva che:
• non costituendo, in realtà, il deposito dell'elenco delle imprese iscritte all'associazione presso le Camere di commercio un obbligo giuridicamente vincolante, risulta evidente che le imprese iscritte devono rientrare fra quelle dichiarate dall'associazione negli elenchi depositati presso la CCIAA, solo ove effettivamente tale elenco sia stato depositato.
• quanto al requisito dell'esclusività dell'attività di autotrasporto può dirsi che le imprese associate devono essere iscritte al Registro Elettronico Nazionale e/o all'Albo degli autotrasportatori al fine di provare che l'attività di autotrasporto costituisce l'attività dell'impresa. Ne consegue che l'iscrizione nei registri sopra menzionati costituisce condizione necessaria e sufficiente a nulla rilevando che l'attività di autotrasporto venga esercitata accanto ad altre attività più o meno collegate con la prima. Ne consegue inoltre che la produzione di una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 attestante che le imprese inserite nell'elenco allegato alla dichiarazione stessa sono regolarmente iscritte presso l'Associazione, può ritenersi sufficiente, fatte naturalmente salve le doverose verifiche ex art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Per quanto riguarda il requisito di cui al punto f), nulla quaestio circa la possibilità di comprovare il requisito stesso mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, attestante che l'associazione o il movimento cooperativo è stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro, logistica, trasporto e logistica.
Infine per quanto concerne il requisito di cui al punto g), concernente la dimostrazione che l'associazione risulti rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce, può senz'altro ritenersi sufficiente una dichiarazione della Confederazione rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro attestante che l'associazione aderisce alla stessa.
In altre parole la dimostrazione dell'adesione dell'associazione alla confederazione costituisce prova sufficiente circa il possesso del requisito, posto che gli organismi effettivamente rappresentati in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono facilmente individuabili da parte della stessa Amministrazione procedente.
Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni ove necessario.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi
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