Il POS diventa obbligatorio.. ma cosa significa?
Il DL 179/2012 obbliga dal 30 giugno 2014 artigiani, professionisti e aziende a mettere a disposizione del debitore/cliente il pagamento tramite carte di debito (più comunemente detti bancomat o carte prepagate), senza però prevedere sanzioni o multe per gli esercenti che ne sono sprovvisti.
L’intento della legge, dichiarato a chiare lettere nel decreto, è quello di potare avanti una seria e puntuale lotta contro l’evasione fiscale, dando la possibilità al consumatore di avvalersi di questo metodo di pagamento per importi superiori ai 30 €.
Il provvedimento ha scatenato moltissime polemiche e i punti di vista in campo sono moltissimi, ma quello che ci interessa chiarire e comunicare al settore autoscuole e agenzie è che la legge non permette in alcun modo al debitore di sentirsi in diritto di non pagare la cifra dovuta o di posticipare la corresponsione del debito al momento in cui l’esercente avrà reso disponibile tale forma di pagamento.
I diritti del cliente
Fermo restando ciò che abbiamo appena detto sopra, c’è da tenere presente però che, in base a quanto riportato nell’Articolo 1226 del Codice Civile, qualora il cliente richiedesse di effettuare il pagamento tramite POS e l’esercente ne fosse sprovvisto, si determinerebbe la fattispecie della mora del creditore (ossia sarebbe il creditore ad essere in difetto).
Cosa vuole dire? Non accettando il pagamento tramite POS (ora obbligatorio) è come se l’esercente non accettasse il pagamento e impedisse al debitore di saldare il suo debito; in questo caso la legge dichiara l’esercente in “difetto” e quindi, non solo il creditore non potrà richiedere al debitore gli interessi sul pagamento, ma dovrà anche sopportare le eventuali spese sostenute dal cliente per effettuare il pagamento negato con la carta bancomat (per esempio le commissioni bancarie dovute per il prelievo allo sportello di altro istituto rispetto a quello in cui si è correntisti oppure le spese per l'effettuazione di un bonifico).
Teniamo in considerazione anche un'altra cosa: il CODACONS (associazione in difesa dei diritti dei consumatori) è sul piede di guerra e sta invitando tutti i consumatori a richiedere agli esercenti sprovvisti di POS la spedizione della “fattura a casa” (quale titolo di credito) così da poter scegliere con calma il metodo di pagamento preferito (e diverso dal contante).
Insomma, il decreto fa parlare e non solo perché nel redigerlo è stato fatto più che qualche pasticcio, ma anche perché questo nuovo obbligo porta con sé non pochi grattacapi ai commercianti.
Nel caso di autoscuole ed agenzie, il nostro consiglio è: recatevi presso la vostra banca di fiducia e richiedete tutte le dovute informazioni del caso, tenendo presente che esistono delle modalità di Mobile POS molto convenienti come ad esempio quelle proposte da Banca Intesa (2€ al mese circa per avere a disposizione il servizio e far fronte ad ogni evenienza).
Riferimenti di legge:
L’obbligo del POS viene stabilito dal DL 179/2012, articolo 15, comma 4 convertito dalla legge 221/2012.
l regolamento che ne specifica l’attuazione è invece il DM del 24 gennaio 2014 e la sua entrata in vigore prevista già al 1 gennaio 2014 è stata posticipata al 30 giugno grazie all’ormai famoso decreto milleproroghe DL 150/2013.
I vostri commenti...
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Mi reco in un'altra autoscuola ed è la stessa cosa, pago e la segretaria prende i soldi e li mette nel cassetto ovviamente senza scontrino. Mi chiedo come possa essere rilasciato un documento pubblico senza nessun controllo.
Credo ci sia un buon margine per rientrare delle spese d’indagine.
Ovviamente non è un attacco alla categoria che sicuramente avrà una percentuale di onesti.
anche i venditori abusivi di cocco sulle spiagge hanno il pos
anche i vu cumprà hanno il pos
anche in chiesa, durante la messa, per le offerte già si usa il pos
ma le multa da pagare in maniera contestuale sul posto, cioè la cauzione da pagare all'agente accertatore sul posto le forze dell'ordine accertano il pos?
DETTO QUESTO OK IL POS OBBLIGATORIO MA A COSTO ZERO OPPURE A CARICO DEL CLIENTE...PERCHE' FRANCAMENTE IO NON SO NEANCHE SE IL COMMERCIALISTA MI SCARICA QUEI COSTI
Per quanto riguarda invece la domanda di Antonilio, bhè, l'obbligatorietà è data dal decreto che è diventato legge, per cui anche l'espediente di pasqualino non crediamo possa essere valido, ma di questo è meglio assicurarsi con i propri legali.
Buona giornata a tutti i nostri lettori
io farò firmare un contratto scritto al cliente dove lui accetta di rinunciare al pagamento tramite pos
se poi come dite voi le associazioni di consumatori dicono: fatevi mandare la fattura a casa
bene: queste spese di emissione, spedizione fattura a casa sono a carico del cliente ed ammontano ad euro ad es.10, questo lo si scrive nel contratto che si fa firmare al cliente
già adesso al contratto che faccio sottoscrivere le forme di pagamento sono: bollettino di versamento in posta oppure contante
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