Decreto Ministero dei Trasporti - 03/06/2014 - Enti e associazioni nautiche di livello nazionale
OGGETTO: Modifica del decreto ministeriale 25 febbraio 2009 recante: "Procedure per l'individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale" e di individuazione dei parametri di effettuazione dell'attività di vigilanza sugli enti e le associazioni nautiche di livello nazionale.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE
3 giugno 2014
(G.U. n. 191 del 19.8.2014)
Modifica del decreto ministeriale 25 febbraio 2009 recante: "Procedure per l'individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale" e di individuazione dei parametri di effettuazione dell'attività di vigilanza sugli enti e le associazioni nautiche di livello nazionale.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione del suddetto decreto legislativo, ed in particolare l'art. 43;
Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2009, con cui questo Ministero, in attuazione del predetto art. 43, ha, tra l'altro, individuato i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche debbono possedere per conseguire l'iscrizione nell'elenco degli enti di livello nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Ritenuto di dover apportare alcune modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 25 febbraio 2009, nonché di definire i parametri di effettuazione dell'attività di vigilanza che questo Ministero deve svolgere, a norma dell'art. 43, comma 2, del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, sulle sezioni e delegazioni degli enti di livello nazionale che svolgono attività di scuola nautica;
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, è sostituito dal seguente:
"2. Per essere considerati a livello nazionale, gli enti e le associazioni nautiche devono possedere i seguenti requisiti all'atto della domanda di inserimento nell'elenco di cui al comma 1:
a) avere lo scopo, previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, di diffondere la pratica di attività sportive e ricreative non a fine di lucro;
b) avere svolto attività d'istruzione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni;
c) operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque sezioni o delegazioni costituite da almeno tre anni, che insistano sul territorio di almeno tre regioni; ciascuna sezione o delegazione deve avere almeno cinquanta soci e disporre di una sede in prossimità delle acque marittime od interne con attracco idoneo allo svolgimento della navigazione da diporto. Il requisito di prossimità si intende soddisfatto qualora la distanza della sede da idoneo punto di attracco e di imbarco per un'unità, a motore o a vela con motore ausiliario, conforme alle disposizioni vigenti per lo svolgimento degli esami di patente nautica, sia non superiore a un chilometro in linea d'aria."
Art. 2
1. Le delegazioni o sezioni dell'associazione o ente riconosciuto, che intendano svolgere attività di scuola nautica, devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere la disponibilità di una sede in prossimità delle acque marittime od interne con attracco idoneo allo svolgimento della navigazione da diporto. Il requisito di prossimità si intende soddisfatto qualora la distanza della sede da idoneo punto di attracco e di imbarco per un'unità, a motore o a vela con motore ausiliario, conforme alle disposizioni vigenti per lo svolgimento degli esami di patente nautica, sia non superiore a un chilometro in linea d'aria;
b) avere la proprietà o la disponibilità giuridica, presso la propria sede, di un'aula di almeno 25 mq, che sia in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene;
c) avere la disponibilità di almeno un'unità da diporto, a motore o a vela con motore ausiliario, immatricolata uso scuola nautica in capo all'associazione riconosciuta o a una sua delegazione o sezione, e conforme alle disposizioni vigenti per lo svolgimento degli esami nautici.
Art. 3
1. Le delegazioni o sezioni dell'associazione o ente riconosciuto, che intendano svolgere attività di scuola nautica, devono individuare un soggetto responsabile dell'attività di formazione per le patenti nautiche, in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea;
b) età non inferiore a 21 anni;
c) diploma di scuola superiore o titolo equipollente;
d) qualifica di insegnante, secondo i requisiti previsti dall'art. 42, comma 6, del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza da parte di questo Ministero, l'associazione o ente riconosciuto deve preventivamente comunicare il calendario dei corsi, l'orario delle lezioni ed i nominativi degli insegnanti e degli istruttori, alla competente Direzione Generale Territoriale del Ministero, relativamente alle delegazioni o sezioni ubicate in prossimità delle acque interne, e alla competente Direzione marittima, relativamente alle delegazioni o sezioni ubicate sulla fascia costiera.
Art. 4
1. La vigilanza amministrativa e tecnica sulle delegazioni e sezioni delle associazioni ed enti di livello nazionale, prevista dall'art. 43, comma 2, del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, è effettuata dalle Direzioni Generali Territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso i propri Uffici motorizzazione civile, relativamente alle delegazioni e sezioni ubicate in prossimità delle acque interne, e dalle Direzioni marittime, attraverso i dipendenti Uffici marittimi, per le delegazioni e sezioni ubicate in prossimità della fascia costiera.
Art. 5
1. Ove la Direzione Generale Territoriale, ovvero la Direzione marittima competente, ai sensi dell'art. 4, rilevi, in base ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, l'inidoneità amministrativa ovvero l'inidoneità tecnica allo svolgimento dell'attività di scuola nautica di una delegazione o sezione dell'associazione o ente di livello nazionale, diffida la delegazione o sezione stessa a conformarsi ai requisiti richiesti entro un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni e, nei casi in cui vi siano situazioni di pericolo per le persone, dispone contestualmente anche l'immediata sospensione dell'attività di insegnamento.
2. Qualora la delegazione o sezione non ottemperi alla diffida, la Direzione Generale Territoriale, ovvero la Direzione marittima, inibisce lo svolgimento dell'attività di scuola nautica da parte della sezione o delegazione, dandone comunicazione all'organo di vertice dell'associazione o ente di livello nazionale e alla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
3. Qualora l'effettuazione non consentita di attività di scuola nautica da parte della sezione o delegazione continui dopo l'emanazione del provvedimento inibitorio da parte della Direzione Generale Territoriale, ovvero da parte della Direzione marittima, la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne segnala alla Provincia competente la condizione di irregolarità dell'esercizio di scuola nautica da parte della sezione o delegazione dell'associazione o ente.
Art. 6
1. Le associazioni ed enti già riconosciuti di livello nazionale, provvedono, a pena di revoca del riconoscimento, ad adeguarsi alle disposizioni dell'art. 1 del presente decreto entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le sezioni o delegazioni delle associazioni ed enti già riconosciuti di livello nazionale, che svolgono attività di scuola nautica alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 7
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'effettuazione della vigilanza prevista dall'art. 4 si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2014
Il Ministro: LUPI
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