Circolare - 20/01/2015 - Prot. n. 1812 - Esami per l'accesso alla professione di trasportatore su strada
OGGETTO: Accesso alla professione di trasportatore su strada - Chiarimenti relativi alla circolare 9/2013 della Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità e del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Prot. n. 0001812
Roma, 28 gennaio 2015
OGGETTO: Accesso alla professione di trasportatore su strada - Chiarimenti relativi alla circolare 9/2013 della Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità e del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
In relazione alla circolare in oggetto ed in seguito a segnalazioni pervenute dal territorio si rende necessario emanare specifici chiarimenti in relazione alla validità degli attestati di frequenza ai corsi di preparazione all'esame di idoneità professionale iniziati prima del 1° ottobre 2013 (vecchi quiz e tipi di esercitazione) nella vigenza del decreto dirigenziale n. 126/2008.
Come è noto, l'articolo 8, comma 5, del decreto dirigenziale della Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità prot. n. 79/2013 sancisce che a far data dal 1° gennaio 2015 le Commissioni per gli esami di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore per conto di terzi non possano più organizzare le prove d'esame previste e disciplinate dal decreto dirigenziale 126/2008.
Con successiva circolare congiunta della Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità e del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori n. 9/2013 si è previsto che coloro che avessero seguito corsi di preparazione iniziati prima del 1° ottobre 2013 potessero - fino al 31 dicembre 2014 - sostenere le prove con i vecchi quesiti e i tipi di esercitazione di cui al citato decreto dirigenziale n. 126/2008 e alla circolare n. 5/2006 della Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose ovvero optare, previa richiesta alla competente Commissione provinciale, per l'esame con i nuovi quesiti e tipi di esercitazione di cui al citato decreto dirigenziale n. 79/2013).
Si precisa, pertanto, che allo stato, ferma restando l' impossibilità di organizzare le prove d'esame con i quiz, i tipi di esercitazione e le procedure di cui al decreto dirigenziale n. 126/2008 e alla circolare n. 5/2006), e non essendo stato indicato alcun limite temporale alla facoltà di optare per il "nuovo esame", i candidati che siano ancora in possesso degli attestati di frequenza relativi ai corsi preliminari relativi ai vecchi quiz e tipi di esercitazione potranno comunque sostenere gli esami con i nuovi quiz e tipi di esercitazione, nonché con la procedura di cui al decreto dirigenziale n. 79/2013 e alla circolare n. 9/2013, previa sottoscrizione di atto di consapevolezza della suddetta circostanza. Si specifica, nondimeno, che gli attestati di frequenza di cui al capoverso che precede potranno consentire l'accesso alle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale fino alla data del 31 dicembre 2016.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi
Vedi anche: