La circolare 29097 del 16 dicembre 2015 ha fornito spiegazioni sul decreto dirigenziale del 12 ottobre 2015, che ha introdotto la possibilità di classificare i veicoli delle autoscuole (non tutti, rimane esclusa l'autovettura e tutti i motocicli e ciclomotori) a “uso speciale” e chiarito che le autoscuole possono scaricare, con questo sistema, molte spese, se aggiornano la carta di circolazione di detti veicoli.
Per avere tali agevolazioni i veicoli devono in effetti essere utilizzati “esclusivamente” per tale scopo, e devono essere dotati, come da definizione riportata nell'art. 54 del Codice della Strada, di specifiche attrezzature di lavoro, che nel nostro caso sono:
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la presenza dei doppi comandi, almeno per la frizione e il freno, se dotati di cambio manuale
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la presenza del doppio comando del freno, se dotati di cambio automatico
Elenco delle categorie di veicoli per cui è possibile annotare la dicitura “USO SPECIALE AUTOSCUOLA”:
- M2 e M3 – ovvero minibus e autobus
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N2 e N3 – ovvero veicoli destinati al trasporto merci oltre 3,5 t e oltre 12 t
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O2, O3 e O4 – ovvero tutti i tipi di rimorchi, a patto che siano agganciati a una motrice classificata “uso speciale autoscuola”
Le condizioni per cui si può richiedere tale annotazione è che detti veicoli siano utilizzati:
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per le esercitazioni degli allievi
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per gli esami degli allievi
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per trasportare gli allievi da e per la sede d'esame
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per ogni altra incombenza connessa all'esercizio dell'attività di autoscuola o del centro di istruzione automobilistica