Decreto Ministeriale - 09/11/1992 - Idoneità dei locali degli studi di consulenza per circolazione dei mezzi e adeguatezza della capacità finanziaria
Oggetto: Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività.
DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1992
(G.U. n. 283 dell'1.12.1992)
Oggetto: Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera g), di detta legge, che demanda al Ministro dei trasporti la definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività;
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla definizione dei summenzionati criteri;
Decreta:
Art. 1
1) I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riconosciuti idonei dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, devono essere adibiti esclusivamente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, così come definita dall'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2) L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3) Tali locali devono comprendere:
a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 m2 di superficie complessiva, con non meno di 20 m2 utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi.
L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
4) In aggiunta a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al punto 3.
Art. 2
I criteri stabiliti dal presente decreto non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 3
I criteri stabiliti dal presente decreto si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
1) Le imprese individuali e le società, già esercitanti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5 settembre 1991, sulla base dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 8 agosto 1991, n. 264, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), della stessa legge.
2) Le imprese individuali e le società che richiedono alle province un'autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.
L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a L. 100.000.000, effettuata secondo lo schema allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 1992
Il Ministro: TESINI
Allegato 1 al decreto del 09/11/1992
Carta intestata
(dell'azienda od istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi)
ATTESTAZIONE
A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al sig.
.......................................................................................................
nella forma tecnica di ................................................................................................
un affidamento di lire ................................... (...........................................................)
............. lì ................
Firma ...............................