Decreto Ministeriale - 09/12/1992 - Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Oggetto: Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
DECRETO MINISTERIALE
9 dicembre 1992
G.U. n. 300 del 22.12.1992
Oggetto: Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Visto l'art. 2, comma 2, di detta legge, che demanda al Ministro dei trasporti la definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla definizione dei summenzionati criteri;
Decreta:
Art. 1
1. Il numero di autorizzazioni su base provinciale, per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, è dato dalla relazione n = v/2.400 in cui:
n = numero agenzie;
v = numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia.
Art. 2
1. Nelle province in cui, in base alla determinazione eseguita secondo l'art. 1 del presente decreto, il numero delle autorizzazioni da concedere risultasse inferiore al numero degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, già operanti sul territorio alla data del 5 settembre 1991, in base alla licenza di cui all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, verranno rilasciate autorizzazioni in soprannumero, in misura tale da garantire comunque la riconversione di tutte le licenze valide ed operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Verranno rilasciate altresì autorizzazioni in soprannumero in caso di cessione di azienda per atto inter vivos o mortis causa, se riferite ad aziende già operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Nelle province in cui il numero degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, risultasse inferiore rispetto al numero programmato di autorizzazioni, risultante in base alla determinazione eseguita secondo l'art. 1 del presente decreto, verranno rilasciate a cura delle province medesime un numero di autorizzazioni pari alla differenza tra il numero degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto già operanti ed il numero di autorizzazioni programmate. Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate a singole imprese o società in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, secondo criteri e modalità che le province, nel rispetto del presente decreto, indicheranno con proprio regolamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 dicembre 1992
Il Ministro: TESINI