Articolo 64 - CdS
Art. 64.
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.
Vedi anche:
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.