Decreto legislativo - 11/01/2016 - n. 5 - Unità da diporto e moto d'acqua
OGGETTO: Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 -, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;
Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 30 aprile 2003, n. 175, recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti;
Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Oggetto
Il presente decreto stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, e le norme sulla loro libera circolazione nell'Unione europea (UE).
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a:
a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;
b) natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati;
c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate;
d) componenti elencati all'allegato II se immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo denominati componenti;
e) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto;
f) motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;
g) unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a:
a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e costruzione di cui all'allegato II, parte A, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:
1) unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante;
2) canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalò;
3) tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o più persone in piedi;
4) tavole da surf;
5) unità storiche originali e singole riproduzioni di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante;
6) unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;
7) unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto;
8) unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero di passeggeri;
9) sommergibili;
10) veicoli a cuscino d'aria;
11) aliscafi;
12) unità da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;
b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:
1) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti:
1.1) unità da diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante;
1.2) unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;
1.3) unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero dei passeggeri;
1.4) sommergibili;
1.5) veicoli a cuscino d'aria;
1.6) aliscafi;
1.7) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;
2) motori originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità da diporto di cui alla lettera a) numeri 5) o 7);
3) motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto;
c) per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:
1) tutte le unità da diporto di cui alla lettera b);
2) unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto.
3. Il fatto che la stessa unità da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per attività sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto quando è immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di diporto.
Art. 3 - Definizioni
Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) unità da diporto: ogni costruzione destinata ad attività sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d'acqua;
b) imbarcazione da diporto: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
c) natante da diporto: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua;
d) moto d'acqua: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
e) unità da diporto costruita per uso personale: un'unità da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale;
f) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione;
g) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;
h) trasformazione rilevante dell'unità da diporto: una trasformazione di un'unità da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l'unità da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dal presente decreto;
i) mezzo di propulsione: il metodo con cui è assicurata la propulsione dell'unità da diporto;
l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili;
m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo misurata conformemente alla norma armonizzata;
n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
o) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione europea;
p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione europea di un prodotto oggetto del presente decreto da parte del suo utilizzatore finale;
q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;
r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un paese terzo;
t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che importa nell'Unione europea, nel quadro di un'attività non commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio;
u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;
v) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
aa) accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;
bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico organismo autorizzato a svolgere attività di accreditamento;
cc) valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto relative ad un prodotto siano state rispettate;
dd) organismo di valutazione della conformità: un organismo notificato che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
gg) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalla competente autorità per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse pubblico;
hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione;
ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.
Art. 4 - Requisiti essenziali
1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere messi a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l'ambiente, quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali di cui all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, salvo che essi soddisfino i requisiti di cui al comma 1.
Art. 5 - Libera circolazione
1. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio sul territorio nazionale per uso conforme alla loro destinazione, i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, che soddisfano i requisiti essenziali indicati all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15.
2. Possono essere messe a disposizione sul mercato le unità da diporto parzialmente completate nel caso in cui il fabbricante o l'importatore dichiari, conformemente all'Allegato XV, che sono destinate ad essere completate da altri.
3. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 4 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15, destinati ad essere incorporati in unità da diporto conformemente alla dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di cui all'articolo 14.
4. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione:
a) motori, anche se non installati in unità da diporto, che soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 4 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15;
b) motori installati in unità da diporto e omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea (AS) utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva, conformi al presente decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
c) motori installati in unità da diporto e omologati conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, conformi al presente decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
5. Le lettere b) e c) del comma 4, si applicano a condizione che, in caso di adattamento di un motore ai fini dell'installazione in un'unità da diporto, la persona che procede all'adattamento assicuri che quest'ultimo tenga pienamente conto dei dati e delle altre informazioni resi disponibili dal fabbricante del motore per garantire che, se installato secondo le istruzioni d'installazione fornite dalla persona che adatta il motore, quest'ultimo continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore. La persona che adatta il motore dichiara, ai sensi dell'articolo 14, che il motore continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore, se installato secondo le istruzioni di installazione da essa fornite.
6. In occasione di fiere, mostre, dimostrazioni ed altri eventi analoghi, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un'indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non sono conformi e che non possono essere messi a disposizione o messi in servizio finché non siano stati resi conformi.
Art. 6 - Obblighi dei fabbricanti
1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica conformemente all'articolo 24 ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di valutazione della conformità applicabile conformemente agli articoli da 18 a 21 e all'articolo 23. Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell'articolo 14 e attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
7. I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
Art. 7 - Rappresentanti autorizzati
1. Un fabbricante può, mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, e l'elaborazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:
a) di tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, di fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;
c) di cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.
Art. 8 - Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo prodotti conformi.
2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi si assicurano che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all'articolo 15 e sia corredato dei documenti necessari conformemente all'articolo 14 e all'allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6. Qualora l'importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile nel caso di componenti, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati.
4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, gli importatori tengono una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorità.
9. Gli importatori a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
Art. 9 - Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all'articolo 15, che sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo 6, comma 7, all'articolo 14, all'allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, e all'articolo 8, comma 3. Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente decreto, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza di cui all'articolo 39 del presente decreto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.
Art. 10 - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori ed ai distributori
Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità ai requisiti di cui al presente decreto, è considerato un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6.
Art. 11 - Obblighi degli importatori privati
1. Se il fabbricante non ottempera alle responsabilità ai fini della conformità del prodotto al presente decreto, un importatore privato, prima di mettere il prodotto in servizio, si accerta che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto e assolve o fa assolvere gli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 7 e 9.
2. Se la documentazione tecnica necessaria non è resa disponibile da parte del fabbricante, l'importatore privato la fa elaborare ricorrendo a competenze adeguate.
3. L'importatore privato provvede affinché il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità del prodotto siano indicati sul prodotto.
Art. 12 - Identificazione degli operatori economici
1. Su richiesta, gli operatori economici identificano per le autorità di vigilanza del mercato:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto;
b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.
2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.
3. Gli importatori privati, su richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del mercato l'operatore economico che ha fornito loro il prodotto.
4. Gli importatori privati sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 3, per un periodo di dieci anni dal momento che sia stato loro fornito il prodotto.
Art. 13 - Presunzione di conformità
I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
Art. 14 - Dichiarazione di conformità UE e dichiarazione conforme all'Allegato XV
1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti specificati all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto o di quelli di cui all'articolo 5, comma 4, lettere b) o c).
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura del modello di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato XIV del presente decreto, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli stabiliti agli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XVII del presente decreto, e successive modificazioni disposte in sede comunitaria ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a disposizione o messo in servizio.
3. Redigendo la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante, l'importatore privato o la persona che adatta il motore di cui all'articolo 5, comma 4, lettere b) e c), si assume la responsabilità della conformità del prodotto.
4. La dichiarazione di conformità UE di cui al comma 3 accompagna i seguenti prodotti quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:
a) unità da diporto;
b) componenti immessi sul mercato separatamente;
c) motori di propulsione.
5. La dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di cui all'allegato XV per le unità da diporto parzialmente completate contiene gli elementi specificati in tale allegato e accompagna le unità da diporto parzialmente completate. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a disposizione.
Art. 15 - Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento CE n. 765/2008, è soggetta ai seguenti principi generali:
a) la marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante, dal suo mandatario nonché dai soggetti identificati agli articoli 10, 11, comma 1, e 18, commi 3 e 4, del presente decreto;
b) la marcatura CE è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti;
c) apponendo o avendo apposto la marcatura CE, i soggetti di cui alla lettera a) accettano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione;
d) la marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione;
e) è vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa.
Art. 16 - Prodotti soggetti alla marcatura CE
1. I seguenti prodotti sono soggetti alla marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:
a) unità da diporto;
b) componenti;
c) motori di propulsione.
2. I prodotti di cui al comma 1 che recano la marcatura CE si presumono che siano conformi al presente decreto.
Art. 17 - Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta, nelle forme e misure previste dall'Allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, in modo visibile, leggibile e indelebile sui prodotti di cui all'articolo 16, comma 1. Nel caso di componenti, laddove ciò non sia possibile o giustificato a causa delle dimensioni o della natura del prodotto, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. Nel caso di unità da diporto, la marcatura CE è apposta sulla targhetta del costruttore dell’unità da diporto, separata dal numero d'identificazione dell’unità da diporto. Nel caso di un motore di propulsione, la marcatura CE è apposta sul motore.
2. La marcatura CE è apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato o messo in servizio. La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al comma 3 possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un impiego particolare.
3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione o nella valutazione post-costruzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dalla persona di cui all'articolo 18, commi 2, 3 o 4.
Art. 18 - Procedure della valutazione della conformità applicabili
1. Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21 prima dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'importatore privato applica la procedura di cui all'articolo 22 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformità per il prodotto in questione.
3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un’unità da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di un’unità da diporto non contemplata dal presente decreto in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.
4. Chiunque immetta sul mercato un’unità da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 7), applica la procedura di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato del prodotto.
Art. 19 - Progettazione e costruzione
1. Per la progettazione e la costruzione delle imbarcazioni e dei natanti da diporto si applicano le procedure relative ai seguenti pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) per le categorie di progettazione A e B di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:
1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:
1.1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
1.2) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
1.3) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
1.4) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
2) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,
2.2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
2.3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
b) per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:
1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:
1.1) se le norme armonizzate relative all'allegato II, parte A, punti 3.2 e 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto sono rispettate: modulo A (controllo interno della produzione), modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità ) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
1.2) se le norme armonizzate relative all'allegato II, parte A, punti 3.2 e 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto non sono rispettate: modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
2) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
2.2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
2.3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
c) per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:
1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 metri e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
1.1) modulo A (controllo interno della produzione);
1.2) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
1.3) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
1.4) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
1.5) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di moto d'acqua si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) modulo A (controllo interno della produzione);
b) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
c) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
d) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
e) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
3. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di componenti si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
b) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
c) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
Art. 20 - Emissioni di gas di scarico
1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo CE di cui all'allegato XVII del presente decreto;
2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità).
2. Nella valutazione di conformità il fabbricante si attiene, altresì, a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.
Art. 21 - Emissioni acustiche
1. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immessi sul mercato entro cinque anni dalla trasformazione, il fabbricante applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:
1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
c) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento, uno dei seguenti moduli:
1) modulo A (controllo interno della produzione);
2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);
3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
2. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle moto d'acqua, dei motori di propulsione fuoribordo e dei motori di propulsione entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati all'installazione su imbarcazioni e natanti da diporto, il fabbricante della moto d'acqua o del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:
1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità).
3. Nella valutazione di conformità il fabbricante si attiene, altresì, a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.
Art. 22 - Valutazione post costruzione
La valutazione post-costruzione di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4 è effettuata come indicato nell'allegato XII.
Art. 23 - Requisiti supplementari
Quando si usa il modulo C dell'allegato VI del presente decreto, per quanto riguarda la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico del presente decreto e se il fabbricante non opera a norma di un adeguato sistema qualità quale descritto nel modulo H dell'allegato XI del presente decreto, un organismo notificato scelto dal fabbricante esegue o fa eseguire controlli sui prodotti a intervalli casuali determinati da tale organismo, al fine di verificare la qualità dei controlli interni sul prodotto. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente o se appare necessario verificare la validità dei dati presentati dal fabbricante, si applica la procedura supplementare di cui all'allegato VI, punto 5, del presente decreto.
Art. 24 - Documentazione tecnica
1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 2, contiene tutti i dati e dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'Allegato 1. Essa contiene, in particolare, i documenti pertinenti elencati all'Allegato XVI.
2. La documentazione tecnica assicura che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità possano essere compresi chiaramente.
Art. 25 - Attività di notifica alla Commissione europea
Gli organismi autorizzati a svolgere in qualità di terzi compiti di valutazione della conformità ai sensi del presente decreto sono notificati alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dal Ministero dello sviluppo economico.
Art. 26 - Autorità di notifica degli organismi di valutazione della conformità
1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è responsabile dell'istituzione ed esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità ai fini del presente decreto e per il controllo degli organismi notificati, incluso il rispetto delle disposizioni dell'articolo 30.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può delegare o affidare le attività di valutazione e controllo sugli organismi di valutazione della conformità all’Organismo nazionale di accreditamento, ai sensi e conformemente al regolamento CE n. 765/2008.
Art. 27 - Obbligo di informazione a carico delle autorità notificanti
Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, nonché di eventuali relative modifiche.
Art. 28 - Prescrizioni relative agli Organismi notificati
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui agli articoli da 18 a 23 gli organismi per la valutazione della conformità che soddisfano le seguenti prescrizioni:
a) hanno personalità giuridica di diritto privato;
b) sono organismi terzi e indipendenti dall'organizzazione o dal prodotto che valuta.
2. Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti le imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere considerato un organismo di tale tipo, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
3. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformità, non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti che essi valutano né il rappresentante di uno di tali soggetti. Ciò non preclude l'uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali prodotti per scopi privati.
4. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di conformità non intervengono direttamente nella progettazione o fabbricazione, nella commercializzazione, nella installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali prodotti, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le loro attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
5. L'organismo garantisce che le attività delle affiliate o dei propri subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività e sull’imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità.
6. L'organismo ed il proprio personale svolge le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e competenza tecnica richiesta nel campo specifico ed è libero da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il proprio giudizio o i risultati della propria attività di valutazione della conformità, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
7. L'organismo è in grado di svolgere le funzioni di valutazione della conformità a esso conferite dalle disposizioni degli articoli da 18 a 23, e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali funzioni siano svolte dall'organismo di valutazione della conformità stesso oppure per suo conto e sotto la sua responsabilità.
8. L'organismo di valutazione della conformità, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, dispone di:
a) personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente ed appropriata per svolgere le funzioni di valutazione della conformità;
b) descrizioni adeguate delle procedure secondo le quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la riproducibilità di tali procedure;
c) di una politica e procedure appropriate che distinguono le funzioni svolte in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
d) procedure interne per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo;
e) mezzi necessari per svolgere le funzioni tecniche ed amministrative connesse alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato ed accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari.
9. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità risponde ai seguenti requisiti:
a) solida formazione tecnica e professionale per tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
c) conoscenza e comprensione adeguate dei requisiti essenziali, delle norme armonizzate applicabili, della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea e della normativa nazionale applicabile;
d) capacità di redigere certificati, verbali e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
10. è garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei suoi alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.
11. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni dell'organismo non può dipendere dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
12. L'organismo sottoscrive un contratto di assicurazione di responsabilità civile, a meno che non sia un Ente pubblico.
13. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni a norma degli articoli da 18 a 23, o di qualsiasi disposizione di diritto interno che vi dà effetto, tranne nei confronti delle Amministrazioni dello Stato in cui esercita le sue attività, fermo restando le vigenti disposizioni in materia di tutela della proprietà intellettuale.
14. L'organismo partecipa alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell'articolo 38 o garantisce che il proprio personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamenti generali le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
15. Gli organismi di valutazione di conformità in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo rispettano quanto disposto dagli articoli da 31 a 38.
Art. 29 - Presunzione di conformità
Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28, nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.
Art. 30 - Affiliate e subappaltatori degli Organismi notificati
1. Un organismo notificato, qualora subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformità, oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 28 e ne informa il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle funzioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli articoli da 18 a 23.
Art. 31 - Domanda di autorizzazione e notifica
1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di autorizzazione e notifica al Ministero dello sviluppo economico.
2. La domanda di cui al comma 1 è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché di tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 28.
3. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 32, per la presentazione delle prove documentali di cui al comma 2, e per gli obblighi di cui all'articolo 37.
4. Qualora le Amministrazioni competenti decidano che la valutazione e il controllo di cui all'articolo 26, comma 1, siano eseguiti dall' organismo unico di accreditamento, in sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2, l'organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che attesti che l'organismo è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28.
5. Gli oneri relativi alle attività di autorizzazione, rinnovo e vigilanza degli organismi di valutazione della conformità, eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, sono a carico dei medesimi organismi. Gli oneri concernenti le attività di valutazione del prodotto eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 8, sono a carico degli operatori economici.
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante tariffe da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006 recante "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalità di pagamento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni".
Art. 32 - Autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti
1. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'articolo 31, comma 2, è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed è subordinata all'esito positivo delle valutazioni di cui al comma 2 del presente articolo ed ha la durata di quattro anni. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Nel periodo di validità dell’autorizzazione, le Amministrazioni competenti esercitano le funzioni di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, sugli organismi autorizzati e notificati.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvia l’attività istruttoria sulla documentazione che accompagna la domanda e pianifica gli audit da effettuarsi presso le sedi dell'organismo richiedente e di eventuali altri soggetti di cui all'articolo 30, per l'accertamento dei requisiti prescritti e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quali amministrazioni vigilanti:
a) svolgono le visite di sorveglianza periodica;
b) decidono sull’opportunità di procedere, in ogni momento, congiuntamente o disgiuntamente, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi;
c) adottano i provvedimenti sanzionatori di cui al comma 5.
4. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'articolo 31, comma 4, è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con durata pari a quella del certificato di accreditamento.
5. Nel caso siano poste in essere da parte dell'organismo notificato violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, al regolare svolgimento delle procedure o all'adempimento delle proprie responsabilità, le amministrazioni vigilanti applicano una sanzione modulata in relazione alla gravità della violazione commessa. La sanzione può consistere in:
a) richiamo scritto;
b) sospensione parziale o totale dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi ad un anno in relazione alla gravità dell’irregolarità rilevata;
c) revoca dell'autorizzazione.
6. In caso di sospensione o di revoca, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta un motivato provvedimento, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Le Amministrazioni competenti adottano le appropriate misure affinché le pratiche dell'organismo sospeso o revocato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a loro disposizione.
Art. 33 - Procedura di notifica
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica solo gli organismi di valutazione della conformità che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 28.
2. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea.
3. La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità , il modulo o i moduli di valutazione della conformità , il prodotto o i prodotti interessati e la relativa attestazione di competenza.
4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 31, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fornisce alla Commissione europea e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonchè le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sarà controllato periodicamente e continuerà a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 28.
5. L'organismo interessato può eseguire le attività di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica, qualora non sia usato un accreditamento. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.
6. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Art. 34 - Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
1. Ciascun organismo notificato è identificato da un numero assegnato dalla Commissione europea. Il numero assegnato è unico anche se l'organismo è notificato a norma di diversi atti dell'Unione europea.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegna un codice di identificazione all'organismo notificato che è stato autorizzato ad effettuare le valutazioni della conformità post-costruzione.
Art. 35 - Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti forniscono alla Commissione europea, su richiesta della stessa, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.
2. Su richiesta della Commissione europea, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottano le necessarie misure correttive nei confronti dell'organismo notificato, incluso, se necessario, il ritiro della notifica.
Art. 36 - Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli da 18 a 23.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici e gli importatori privati. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. Nel far ciò essi rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del prodotto al presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto o alle norme armonizzate corrispondenti non sono stati rispettati da un fabbricante o da un importatore privato, chiede a tale fabbricante o importatore privato di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità .
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di adottare le misure correttive opportune e, se necessario, sospende o ritira il certificato.
5. Qualora non siano adottate misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.
6. Avverso i provvedimenti degli organismi notificati, i soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare reclamo alle Autorità di vigilanza di cui all'articolo 32 che, previa istruttoria, decidono congiuntamente nel termine di 90 giorni dalla ricezione del reclamo stesso. Decorso tale termine senza che sia stata adottata alcuna decisione, il reclamo si intende respinto.
Art. 37 - Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste pervenute da altre autorità in relazione all’attività di valutazione della conformità;
d) delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto che esercitano attività di valutazione della conformità simili che coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni della conformità.
Art. 38 - Coordinamento degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati partecipano direttamente o con rappresentanti designati ai lavori del Gruppo settoriale o del Gruppo di organismi notificati istituito dalla Commissione europea, per il coordinamento e la cooperazione tra organismi notificati, direttamente o mediante rappresentanti designati.
2. Il mancato rispetto di cui alle disposizioni di cui al comma 1, può comportare l'adozione di una delle sanzioni di cui all'articolo 32, comma 5.
Art. 39 - Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti
1. L'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si applicano ai prodotti oggetto del presente decreto.
2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti è demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalità ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti.
3. Al fine di garantire che i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nell'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 2 hanno facoltà di disporre, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso l'operatore economico, i depositi sussidiari dell'operatore economico, gli importatori privati o presso gli utilizzatori. A tale fine è consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) qualora necessario e giustificato, il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove;
d) effettuare esami e prove presso strutture tecniche specializzate, pubbliche o private.
5. Al fine di agevolare l’attività di vigilanza e di verifica, i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11, in funzione dei rispettivi obblighi, rendono disponibili agli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato XVI del presente decreto.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43, le amministrazioni vigilanti, quando, a seguito delle valutazioni di cui al comma 3, accertano la non conformità dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, alle disposizioni del presente decreto, dispongono agli operatori economici, in funzione dei rispettivi obblighi, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di non conformità, fissando un termine proporzionato alla natura del rischio.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti adottano le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a cura e spese del soggetto destinatario della disposizione.
8. Le autorità di vigilanza di cui comma 2, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione del prodotto interessato che investa i requisiti pertinenti di cui al presente decreto. Gli operatori economici interessati o l'importatore privato cooperano, ove necessario, con le autorità di vigilanza del mercato. Nel caso di un operatore economico se, attraverso tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, esse chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da esse prescritto. Nel caso di un importatore privato, qualora nel corso di tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato accertano che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, l'importatore privato è informato tempestivamente delle opportune misure correttive da adottare al fine di rendere il prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne la messa in servizio o sospenderne l'uso, in proporzione alla natura del rischio. Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente qualora intervenuto.
9. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare all'operatore economico interessato.
10. L'operatore economico assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea. L'importatore privato assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti del prodotto che ha importato nell'Unione europea per uso proprio.
11. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 6, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del prodotto, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. Qualora l'importatore privato non adotti le misure correttive adeguate, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa in servizio del prodotto o vietarne o limitarne l'uso nel territorio nazionale. Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
12. Le informazioni di cui al comma 11 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato o dall'importatore privato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:
a) alla mancata rispondenza del prodotto alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone e alla tutela delle cose o dell'ambiente previste dal presente decreto, o
b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13 che conferiscono la presunzione di conformità.
13. Le amministrazioni vigilanti che ricevono comunicazione di procedure avviate ai sensi del presente articolo, informano la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.
14. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 11, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata dall’autorità di vigilanza del mercato, tale misura è ritenuta giustificata.
15. Le autorità di vigilanza adottano le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.
Art. 40 - Procedura di salvaguardia dell'Unione europea
1. Le obiezioni sollevate contro una misura adottata dall’autorità di vigilanza al termine della procedura di cui all'articolo 39, commi 10 e 11, sono soggette a valutazione della Commissione europea.
2. Se la misura adottata è ritenuta giustificata dalla Commissione europea, le autorità competenti di cui all'articolo 39 adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi e ne informano la Commissione europea. Se la misura adottata è ritenuta ingiustificata, l’autorità che l'ha adottata provvede a ritirarla.
3. Se la misura è ritenuta giustificata dalla Commissione europea e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 39, comma 12, lettera b), del presente decreto, si applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012 da parte della Commissione europea.
Art. 41 - Non conformità formale
1. Fatto salvo l'articolo 39, l’Autorità di vigilanza sul mercato chiede all'operatore economico interessato o all'importatore privato di porre fine allo stato di non conformità in questione, nel termine perentorio di giorni sessanta, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione degli articoli 15, 16 o 17;
b) la marcatura CE di cui all'articolo 16 non è stata apposta;
c) la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all'allegato XV non è stata redatta;
d) la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all'allegato XV non sono state redatte correttamente;
e) la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa;
f) le informazioni di cui agli articoli 6, comma 6, o 8, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
g) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui agli articoli 6 o 8 non è rispettata.
2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, l’autorità di vigilanza sul mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi, oppure, nel caso di un prodotto importato da un importatore privato per uso proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.
Art. 42 - Informazione
Entro il 18 gennaio 2021, e successivamente ogni cinque anni, le autorità di vigilanza compilano e trasmettono il questionario appositamente predisposto dalla Commissione europea sull'applicazione del presente decreto.
Art. 43 - Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto
1. L'operatore economico o l'importatore privato stabilito nel territorio comunitario, che immette sul mercato o che mette in servizio i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
2. L'operatore economico o l'importatore privato stabilito nel territorio comunitario, che non ottempera agli ordini dell’autorità di vigilanza di cui all'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemilaottocentoventidue euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni dell'articolo 16, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
4. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal presente decreto, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.
6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione tecnica di cui all'Allegato XVI del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Le autorità di vigilanza di cui all'articolo 39 possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, fino alla produzione della documentazione.
7. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, è soggetto al pagamento di una somma da venticinquemilaottocentoventidue euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
Art. 44 - Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in materia di rapporto delle violazioni
L'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:
"2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali.".
Art. 45 - Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 46 - Disposizioni abrogative
1. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 56 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati.
2. Gli allegati I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati.
3. Gli allegati II e VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono rispettivamente sostituiti dagli allegati I e XIV del presente decreto.
4. All'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, i richiami agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 18 e 28 del presente decreto.
5. Il decreto del Ministero delle attività produttive 30 aprile 2003, n. 175 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3.
Art. 47 - Disposizioni transitorie
1. Fino al 18 gennaio 2017 possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione ad accensione comandata (AC) fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di emissione di gas di scarico della fase I di cui all'allegato II, parte B, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto, fabbricati da piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e immessi sul mercato prima del 18 gennaio 2020.
Art. 48 - Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 18 gennaio 2016.