Regolamento CE- 24/09/1998 - n. 2135 - Modifica del reg. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo
REGOLAMENTO (CE) N. 2135/98 DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, lettere c) e d), vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),
(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (4), stabilisce disposizioni in materia di costruzione, montaggio, uso e verifica degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada;
(2) considerando che l'esperienza ha mostrato che le pressioni economiche e della concorrenza nel settore dei trasporti stradali hanno indotto taluni conducenti dipendenti, di imprese di trasporto, a non rispettare talune norme, in particolare quelle relative ai tempi di lavoro e di riposo stabilite dal regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (5);
(3) considerando che le infrazioni e le frodi vere e proprie rappresentano un rischio per la sicurezza stradale e per ragioni di concorrenza sono inaccettabili per il singolo conducente che si attiene alle norme;
(4) considerando che la sicurezza stradale aumenterebbe in seguito alla registrazione automatica e al controllo regolare, da parte sia dell'impresa sia delle autorità competenti, di dati sulle prestazioni e sul comportamento del conducente nonché di dati sul viaggio effettuato dal veicolo, quali la velocità e la distanza percorsa;
(5) considerando che la legislazione sociale comunitaria contiene requisiti relativi alla limitazione del periodo giornaliero di guida e ai periodi di riposo, nonché al periodo totale di guida e di riposo nell'arco di due settimane; che è difficile controllare il rispetto di tali disposizioni dato che i dati vengono attualmente registrati su vari fogli giornalieri e che quelli relativi alla settimana in corso e all'ultimo giorno della settimana precedente sono conservati nella cabina del veicolo;
(6) considerando pertanto che, per porre fine agli abusi che più di frequente si verificano nell'attuale sistema, è necessario introdurre nuovi dispositivi avanzati, quali un apparecchio di controllo dotato di un dispositivo elettronico di memorizzazione delle informazioni pertinenti e una carta personale del conducente, volti a garantire che i dati registrati siano disponibili, chiari, facilmente comprensibili, stampabili e affidabili, e in grado di fornire una registrazione incontestabile dell'attività svolta, da un lato, dal conducente negli ultimi giorni, e, dall'altro lato, dal veicolo in un periodo di parecchi mesi;
(7) considerando che la sicurezza globale del sistema e dei suoi componenti è un elemento essenziale dell'efficacia di un apparecchio di controllo;
(8) considerando l'opportunità di prevedere disposizioni concernenti le condizioni di rilascio e di utilizzo delle carte con memoria previste dall'allegato I B;
(9) considerando che i dati relativi all'attività dei conducenti devono poter essere verificati dai conducenti, dalle imprese da cui dipendono e dalle autorità competenti degli Stati membri; che tuttavia il conducente e l'impresa devono poter accedere soltanto ai dati pertinenti ai fini dell'esercizio delle rispettive attività;
(10) considerando che l'apparecchio di controllo previsto dal presente regolamento deve essere installato sui veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee delle specifiche tecniche, alcune delle quali sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura del comitato di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85; che è necessario un periodo transitorio per garantire che i nuovi apparecchi di controllo siano fabbricati in conformità di dette specifiche tecniche ed ottengano l'omologazione CE;
(11) considerando che è opportuno che gli apparecchi di controllo conformi all'allegato IB offrano altresì la possibilità di ampliare, ad un costo ragionevole, le funzioni di gestione del parco veicoli;
(12) considerando che, in base al principio della sussidiarietà, l'azione comunitaria è necessaria per modificare il regolamento (CEE) n. 3821/85 al fine di garantire da un lato, la compatibilità degli apparecchi di controllo conformi all'allegato I B con le carte con memoria e, dall'altro, la coerenza dei dati forniti dagli apparecchi di controllo conformi agli allegati I e I B;
(13) considerando che i progressi della tecnica richiedono un adeguamento rapido dei requisiti tecnici definiti dagli allegati del presente regolamento; che, onde agevolare l'applicazione delle misure necessarie a tal fine, occorre prevedere che gli adeguamenti tecnici degli allegati siano approvati dalla Commissione, secondo la procedura del comitato, conformemente alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6);
(14) considerando che l'introduzione di un nuovo apparecchio di controllo implica la modifica di talune disposizioni della direttiva 88/599/CEE (7) relativa all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è modificato come segue:
1) All'articolo 1, la frase «compresi gli allegati I e II» è sostituita da «compresi gli allegati I o I B e II».
2) Agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11 il riferimento ai fogli di registrazione è ogni volta accompagnato dai termini «o (della) carta con memoria».
3) All'articolo 4 è aggiunto, prima del primo comma, il seguente nuovo comma:
«Agli effetti del presente capitolo, i termini "apparecchio di controllo" si intendono come "apparecchio di controllo o i suoi componenti".»
4) All'articolo 5, il primo comma è sostituito dai comma seguenti:
«Ogni Stato membro rilascia l'omologazione CE a qualsiasi modello di apparecchio di controllo, o qualsiasi modello di foglio di registrazione o di carta con memoria se essi sono conformi alle prescrizioni degli allegati I oppure I B e se lo Stato membro è in grado di sorvegliare la conformità della produzione al modello omologato.
La sicurezza del sistema deve essere conforme ai requisiti tecnici previsti all'allegato IB. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 18, vigila affinché detto allegato preveda che l'omologazione CE possa essere rilasciata all'apparecchio di controllo solo se l'insieme del sistema (apparecchio di controllo, carta con memoria e collegamenti elettrici alla scatola del cambio) ha dimostrato di poter resistere ai tentativi di manipolazione o di falsificazione dei dati relativi alle ore di guida. Le prove necessarie al riguardo sono effettuate da esperti al corrente delle tecniche più recenti in materia di manipolazione.»
5) All'articolo 12:
a) Al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:
«La durata di validità amministrativa delle carte di officina e di montatore autorizzati non può superare un anno.
In caso di rinnovo, di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta rilasciata alle officine e ai montatori autorizzati, l'autorità fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una domanda circostanziata a tale scopo.
Quando viene rilasciata una nuova carta in sostituzione della precedente, la nuova carta reca lo stesso numero d'informazione "officina" ma l'indice è aumentato di un'unità. L'autorità che rilascia la carta tiene un registro delle carte smarrite, rubate o difettose.
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione delle carte distribuite ai montatori e alle officine autorizzati.»
b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Il montatore o l'officina autorizzata appone un marchio particolare sui sigilli apposti, e, inoltre, per gli apparecchi di controllo conformi all'allegato I B, inserisce i dati elettronici di sicurezza che consentono in particolare i controlli di autenticazione. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro tengono un registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate.»
c) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione la lista dei montatori e delle officine autorizzati, delle carte loro rilasciate, e le comunicano copia dei marchi e delle informazioni necessari relativi ai dati elettronici di sicurezza utilizzati.»
d) Al paragrafo 4, i termini «all'allegato I» sono sostituiti da «agli allegati I e I B».
e) Al paragrafo 5, dopo i termini «paragrafo 4» sono aggiunti i termini «o all'allegato I B, capitolo VI, lettera c)».
6) L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 13
Il datore di lavoro ed i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso, da una parte, dell'apparecchio di controllo e, dall'altra, della carta del conducente ove il conducente sia incaricato di guidare un veicolo dotato di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I B.»
7) All'articolo 14:
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Il datore di lavoro rilascia ai conducenti di veicoli dotati di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale di tali fogli, della durata del servizio e dell'obbligo di sostituire eventualmente i fogli danneggiati o quelli ritirati da un agente incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai conducenti soltanto fogli di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo.
Qualora il veicolo sia dotato di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I B, il datore di lavoro ed il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa su richiesta di cui all'allegato I B possa effettuarsi correttamente in caso di controllo.»
b) Sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. La carta del conducente di cui all'allegato I B viene rilasciata, su richiesta del conducente, dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il conducente ha la sua residenza normale.
Uno Stato membro può pretendere che ogni conducente soggetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 che abbia la sua residenza normale nel suo territorio sia in possesso della carta di conducente.
a) Ai fini del presente regolamento, per "residenza normale" si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona in questione e il luogo in cui essa abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato.
b) I conducenti forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d'identità, o mediante qualsiasi altro documento valido.
c) Qualora le autorità competenti dello Stato membro che rilascia la carta del conducente abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione relativa alla residenza normale effettuata in conformità della lettera b), o anche ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere informazioni o prove supplementari.
d) Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio si assicurano, per quanto possibile, che il richiedente non sia già titolare di una carta di conducente in corso di validità.
4. a) L'autorità competente dello Stato membro personalizza la carta del conducente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I B.
La durata di validità amministrativa della carta del conducente non può essere superiore a cinque anni.
Il conducente può essere titolare di una sola carta valida del conducente alla volta ed è autorizzato ad usare solo la propria carta personalizzata. È vietato l'uso di carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto.
Quando al conducente viene rilasciata una nuova carta in sostituzione di quella precedente, la nuova carta contiene lo stesso numero d'ordine della carta del conducente, ma l'indice è aumentato di un'unità. L'autorità che rilascia la carta registra le carte rilasciate, rubate, smarrite o difettose per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità.
In caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta del conducente, l'autorità fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una domanda circostanziata a tale scopo.
In caso di richiesta di rinnovo di una carta il cui periodo di validità giunge a scadenza, l'autorità fornisce una nuova carta prima della data di scadenza, a condizione che la richiesta le sia stata inoltrata entro i termini previsti all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma.
b) Le carte del conducente sono rilasciate solo ai richiedenti soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85.
c) La carta del conducente è personale. Essa non può formare oggetto, durante la durata di validità amministrativa, di un ritiro o di una sospensione per qualsiasi motivo, a meno che l'autorità competente di uno Stato membro non constati che la carta è stata falsificata, che il conducente utilizza una carta di cui non è titolare o che la carta sia stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati. Qualora le misure di sospensione o di ritiro di cui sopra siano prese da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la carta, tale Stato membro rinvia la carta alle autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata indicando i motivi di tale restituzione.
d) Le carte del conducente rilasciate dagli Stati membri formano oggetto di riconoscimento reciproco.
Quando il titolare di una carta del conducente in corso di validità rilasciata da uno Stato membro ha fissato la sua residenza normale in un altro Stato membro, egli può chiedere che la sua carta sia scambiata contro una carta del conducente equivalente; spetta allo Stato membro che effettua lo scambio verificare, ove necessario, se la carta presentata è effettivamente ancora valida.
Gli Stati membri che effettuano lo scambio restituiscono la vecchia carta alle autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata, indicando le ragioni di tale restituzione.
e) Quando uno Stato membro restituisce o scambia una carta del conducente, tale sostituzione o scambio nonché ogni sostituzione o rinnovo ulteriore sono registrati in questo Stato membro.
f) Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare rischi di falsificazione delle carte del conducente.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i dati necessari al controllo del rispetto del regolamento (CEE) n. 3820/85 e della direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (*), registrati e conservati in memoria dagli apparecchi di controllo conformemente all'allegato I B del presente regolamento, siano memorizzati per almeno 365 giorni dopo la data della loro registrazione e possano essere resi disponibili in condizioni che garantiscano la sicurezza e l'esattezza di tali dati.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurarsi che le operazioni di rivendita o di messa fuori servizio degli apparecchi di controllo non possano nuocere in particolare alla buona applicazione del presente paragrafo.
(*) GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.»
8) All'articolo 15
a) Al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, il riferimento ai fogli di registrazione è ogni volta accompagnato dai termini «o (della) carta del conducente».
b) Al paragrafo 1:
- il comma seguente è inserito dopo il primo comma:
«Allorché il conducente desidera rinnovare la sua carta del conducente, questi deve presentare domanda presso le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha la sua residenza normale al più tardi entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.»,
- il comma seguente è inserito dopo il terzo comma:
«In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha la sua residenza normale.».
c) Il paragrafo seguente è aggiunto dopo il paragrafo 5:
«5 bis. Il conducente introduce nell'apparecchio di controllo conforme all'allegato I B il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Uno Stato membro può tuttavia imporre ai conducenti di veicoli che effettuano un trasporto interno nel suo territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più particolareggiata, a condizione di averla notificata alla Commissione anteriormente al 1° aprile 1998 e che il numero di tali specifiche non sia superiore a venti.
L'inserimento dei dati suddetti è attivato dal conducente; esso può essere interamente manuale oppure automatico quando l'apparecchio di controllo è collegato ad un sistema di posizionamento via satellite.»
d) Al paragrafo 6, primo comma, si aggiungono, all'inizio della frase, dopo il termine «apparecchio», i termini «di controllo definito all'allegato I»
e) Il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:
«7. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli agenti di controllo:
- i fogli di registrazione della settimana in corso e, in ogni caso, il foglio relativo all'ultimo giorno della settimana precedente nel corso del quale ha guidato,
- la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta e
- i documenti di stampa prodotti dall'apparecchio di controllo di cui all'allegato I B, e relativi ai gruppi di tempo indicati al paragrafo 3, secondo trattino, punti a), b), c) e d), nel caso in cui il conducente abbia guidato un veicolo munito di tale apparecchio di controllo durante il periodo di cui al primo trattino del presente paragrafo.
Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I B, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli agenti di controllo:
- la carta di conducente di cui è titolare e
- i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al primo comma, primo trattino, nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I.
Un agente abilitato può verificare il rispetto del regolamento (CEE) n. 3820/85 attraverso l'esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati che sono stati registrati dall'apparecchio di controllo o tramite la carta del conducente e, in assenza di essi, attraverso l'esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza di una disposizione quale quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3.»
f) Viene aggiunto il seguente paragrafo:
«8. È vietato falsificare, cancellare o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione, oltre che i dati registrati nell'apparecchio di controllo, o sulla carta del conducente, nonché i documenti stampati prodotti dall'apparecchio di controllo, definito all'allegato I B. Lo stesso dicasi per le manomissioni dell'apparecchio di controllo, del foglio di registrazione o della carta del conducente atte a falsificare i dati e/o i documenti stampati o a renderli inaccessibili o a distruggerli. Nel veicolo non deve essere presente alcun dispositivo che possa essere all'uopo utilizzato.»
9) All'articolo 16:
a) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di controllo, il conducente riporta le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui essi non sono più correttamente registrati o stampati dall'apparecchio di controllo, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente e su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), ivi compresa la firma.
In caso di smarrimento, furto, deterioramento o cattivo funzionamento della carta del conducente, il conducente stampa, al termine del suo viaggio, le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrati dall'apparecchio di controllo, riporta su tale documento di stampa gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), e lo firma.»
b) Viene aggiunto il seguente paragrafo:
«3. In caso di deterioramento o di cattivo funzionamento della carta del conducente questi la restituisce all'autorità competente dello Stato membro nel quale egli ha la residenza normale. Il furto della carta del conducente deve formare oggetto di una dichiarazione in buona e debita forma presso le autorità competenti dello Stato in cui si è verificato il furto.
Lo smarrimento della carta del conducente deve formare oggetto di una dichiarazione in buona e debita forma presso le autorità competenti dello Stato che l'ha rilasciata e presso quelle dello Stato membro nel quale il conducente ha la residenza normale, qualora esse siano diverse.
Il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo alla sede dell'impresa, a condizione che possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo.
Se le autorità dello Stato membro nel quale il conducente ha la residenza normale sono diverse da quelle che hanno rilasciato la sua carta e a quest'ultime viene richiesto di procedere al rinnovo, alla sostituzione o allo scambio della carta del conducente, esse informano le autorità che hanno rilasciato la vecchia carta dei motivi esatti del rinnovo, della sostituzione o dello scambio della medesima.»
10) L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 17
1. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 18.
2. Le specifiche tecniche relative ai seguenti punti dell'allegato I B sono adottate quanto prima e, se possibile, anteriormente al 1° luglio 1998, secondo la stessa procedura:
a) capitolo II:
- punto d), 17:
visualizzazione e stampa dei guasti dell'apparecchio di controllo,
- punto d), 18:
visualizzazione e stampa dei guasti della carta del conducente,
- punto d), 21:
visualizzazione e stampa di rapporti di sintesi;
b) capitolo III:
- punto a), 6.3:
norme applicabili per la protezione delle apparecchiature elettroniche dei veicoli contro le interferenze elettriche e i campi magnetici,
- punto a), 6.5:
protezione (sicurezza) dell'intero sistema,
- punto c), 1:
segnali di avviso di cattivo funzionamento interno dell'apparecchio di controllo,
- punto c), 5:
formato dei segnali di avviso,
- punto f):
tolleranze massime;
c) capitolo IV, punto a):
- punto 4:
norme,
- punto 5:
sicurezza, compresa la protezione dei dati,
- punto 6:
campo di temperatura,
- punto 8:
caratteristiche elettriche,
- punto 9:
struttura logica della carta del conducente,
- punto 10:
funzioni e comandi,
- punto 11:
schedari elementari;
e capitolo IV, punto b);
d) capitolo V:
stampante e tabulati standard.»
11) L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 18
1. Quando viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza del problema in questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.»
12) Viene aggiunto l'allegato I B, riportato in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
1. a) I veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'atto da adottare in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3821/85, quale modificato dal presente regolamento, dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85.
b) A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni della lettera a), i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8 e che hanno un peso massimo superiore a 10 tonnellate, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci che hanno un peso massimo superiore a 12 tonnellate, immatricolati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono soggetti, nella misura in cui la trasmissione dei segnali viene effettuata esclusivamente in modo elettrico verso l'apparecchio di controllo di cui sono muniti, alle disposizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, allorché si procede alla sostituzione di tale apparecchio.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter rilasciare le carte del conducente entro ventuno mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. Qualora, dopo dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di cui al paragrafo 1, non sia stata rilasciata nessuna omologazione CE per un apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta intesa a prorogare i termini previsti ai paragrafi 1 e 2.
4. I conducenti che prima della data prevista al paragrafo 2 guidano un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 e ai quali le autorità competenti non hanno ancora potuto rilasciare una carta del conducente stampano, alla fine del loro periodo giornaliero di lavoro, le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrati dall'apparecchio di controllo, riportano sul documento stampato gli elementi che consentano di identificarli (nome e numero di patente di guida) e lo firmano.
Articolo 3
La direttiva 88/599/CEE è così modificata:
1) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. I controlli su strada comprendono gli elementi seguenti:
- periodi di guida giornalieri, interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri nonché, in caso di irregolarità evidenti, i fogli di registrazione dei giorni precedenti che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3821/85, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98(*) e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo conforme/conformi all'allegato I B,
- all'occorrenza, per il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore ad un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera i 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3; per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato I della direttiva 70/156/CEE (**),
- all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, al massimo, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo,
- se del caso l'ultimo periodo di riposo settimanale,
- il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85.
(*) Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 (GU L 274 del 9.10.1998, pag.1).
(**) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/27/CE (GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1).».
2) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Ai fini del presente articolo, i controlli che le autorità competenti effettuano nei propri locali in base ai documenti e/o ai dati pertinenti presentati loro, su loro richiesta, dalle imprese hanno lo stesso valore dei controlli effettuati nei locali delle imprese.»
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1998.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. FARNLEITNER
(1) GU C 243 del 31.8.1994, pag. 8, e GU C 370 del 31.12.1985, pag. 1.
(2) GU C 110 del 21.4.1995, pag. 19.
(3) Parere del Parlamento europeo del 13 luglio 1995 (GU C 249 del 25.9.1995, pag. 128), posizione comune dell'11 dicembre 1997 (GU C 43 del 9.2.1998, pag. 6) e decisione del Parlamento europeo del 31 marzo 1998 (GU C 138 del 4.5.1998, pag. 26).
(4) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 21).
(5) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.
(6) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.
(7) GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55.
ALLEGATO
«ALLEGATO I B
REQUISITI PER LA COSTRUZIONE, LA PROVA, IL MONTAGGIO E IL CONTROLLO
I. DEFINIZIONI
Ai sensi del presente allegato, s'intende per:
a) Apparecchio di controllo:
l'insieme delle apparecchiature destinate ad essere montate a bordo di veicoli stradali per indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di questi veicoli e su certi tempi di lavoro dei loro conducenti. Tale insieme comprende cavi, sensori, un dispositivo elettronico di memoria di dati relativi al conducente, uno (due) lettore(i) di carte per l'introduzione di una o due carte (con memoria) del conducente, una stampante integrata o indipendente, strumenti indicatori, un dispositivo per trasferire la memoria di dati, un dispositivo per visualizzare e stampare l'informazione su richiesta e un dispositivo per l'inserimento dei luoghi di inizio e fine del tempo di lavoro giornaliero.
b) Memoria di dati:
un sistema di memorizzazione elettronica, inserito nell'apparecchio di controllo, in grado di memorizzare almeno 365 giorni di calendario. La memoria deve essere protetta in modo tale da non consentire l'accesso non autorizzato e la manipolazione dei dati e da individuare eventuali tentativi di tale tipo.
c) Carta (con memoria) del conducente:
un dispositivo amovibile di trasferimento e di memorizzazione dei dati, assegnato dalle autorità degli Stati membri a ciascun conducente per consentirne l'identificazione e registrarne i dati essenziali. Il formato e le caratteristiche tecniche della carta (con memoria) del conducente devono corrispondere ai requisiti stabiliti nel capitolo IV del presente allegato.
d) Costante dell'apparecchio di controllo:
la caratteristica numerica che esprime il valore del segnale di entrata necessario per ottenere l'indicazione e la registrazione della distanza percorsa di 1 km; questa costante deve essere espressa in giri per chilometro (k = . . . giri/km) o in impulsi per chilometro (k = . . . imp/km).
e) Coefficiente caratteristico del veicolo:
la caratteristica numerica che esprime il valore del segnale d'uscita emesso dalla parte del veicolo collegata all'apparecchio di controllo (albero del cambio o asse), quando il veicolo percorre la distanza di un chilometro in condizioni normali di prova [cfr. capitolo VII, lettera e)]. Il coefficiente caratteristico viene espresso in giri per chilometro (w = . . . giri/km) o impulsi per chilometro (w = . . . imp/km).
f) Circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote:
la media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di prova [cfr. capitolo VII, lettera e)] e viene espressa con: "l = . . . mm"; la misurazione di queste distanze può, se del caso, basarsi su un calcolo teorico che tiene conto della ripartizione del peso massimo autorizzato sugli assi.
g) Carta (con memoria) del centro di prova:
un dispositivo amovibile di trasferimento e memorizzazione di dati da utilizzare nel dispositivo di lettura dell'apparecchio di controllo, attribuito dalle autorità degli Stati membri agli organismi da essi autorizzati. La carta con memoria identifica l'organismo e consente la prova, la calibratura e la programmazione dell'apparecchio di controllo.
h) Carta (con memoria) di controllo:
un dispositivo amovibile di trasferimento e memorizzazione dei dati da utilizzare nel dispositivo di lettura dell'apparecchio di controllo, attribuito dalle autorità degli Stati membri alle autorità competenti per avere accesso ai dati memorizzati nella memoria o nelle carte del conducente ai fini della lettura, della stampa e/o del trasferimento.
i) Carta (con memoria) dell'azienda:
un dispositivo amovibile per il trasferimento e la memorizzazione dei dati rilasciato dalle autorità degli Stati membri al proprietario di veicoli nei quali sono installati gli apparecchi di controllo.
La carta con memoria dell'azienda consente la visualizzazione, il trasferimento e la stampa dei dati memorizzati nel o negli apparecchi di controllo installati nel o nei veicoli appartenenti all'azienda.
j) Giorno di calendario:
una giornata che va dalle ore 0.00 alle ore 24.00. Tutti i giorni di calendario si riferiscono al tempo UTC (Tempo universale coordinato).
k) Trasferimento:
copia di una parte o di tutti i dati registrati nella memoria di dati del veicolo o nella memoria della carta del conducente.
Il trasferimento non deve alterare o cancellare alcun dato memorizzato.
I dati trasferiti sono protetti in modo tale da rendere individuabili i tentativi di manipolazione dei dati; deve poter essere provata l'autenticità dell'origine dei dati trasferiti.
I dati trasferiti sono conservati in un formato che può essere utilizzato da qualsiasi persona autorizzata.
l) Identificazione del veicolo
Numero(i) che consente (consentono) di identificare il veicolo in base al numero di identificazione "VIN" e/o al numero di immatricolazione "VRN".
II. CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONI DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO
L'apparecchio deve essere in grado di registrare, memorizzare, visualizzare e stampare i seguenti elementi:
a) Registrazione e memorizzazione nella memoria di dati
1. Distanza percorsa dal veicolo con una precisione di 1 km.
2. Velocità del veicolo:
2.1. la velocità istantanea del veicolo con una frequenza di misurazione di 1 secondo per le ultime 24 ore di utilizzo del veicolo,
2.2. il superamento della velocità autorizzata del veicolo definito come qualsiasi periodo superiore ad 1 minuto in cui la velocità ha superato 90 km/h per i veicoli N3 o 105 km/h per i veicoli M3 (con ora, data, velocità massima e velocità media durante tale periodo).
3. Periodi di guida (ore e date) con una precisione di 1 minuto.
4. Altri tempi di lavoro o di disponibilità (ore e date) con una precisione di 1 minuto.
5. Interruzioni del lavoro e periodi di riposo giornalieri (ore e date) con una precisione di 1 minuto.
6. Per gli apparecchi di controllo elettronici, vale a dire apparecchi che funzionano per mezzo di segnali trasmessi elettricamente dal sensore di distanza e velocità di marcia, qualsiasi interruzione, di durata superiore a 100 millisecondi, dell'alimentazione dell'apparecchio (ad eccezione dell'illuminazione) e dell'alimentazione del sensore di distanza e velocità di marcia, nonché le interruzioni del segnale inviato a detto sensore, con la data, l'ora, la durata e il numero d'ordine della carta del conducente.
7. Numero d'ordine della carta del conducente con le ore e le date di inserimento e di estrazione.
8. Per ogni carta del conducente inserita per la prima volta dopo essere stata utilizzata in un altro apparecchio di controllo:
- il tempo di guida dall'ultima interruzione o periodo di riposo,
- il tempo di guida relativo al giorno dopo l'ultimo periodo di riposo di almeno 8 ore,
- i tempi di guida relativi a ciascuna giornata lavorativa tra due periodi di riposo di almeno 8 ore per i 27 giorni di calendario precedenti con data, ora e durata,
- i tempi di guida complessivi per la settimana in corso e quella precedente e i tempi di guida complessivi delle due settimane precedenti complete,
- i periodi di riposo di almeno 8 ore relativi a un giorno e ai 27 giorni di calendario precedenti, sempre con la data, l'ora e la durata,
- l'identificazione (VRN) dei veicoli guidati.
9. Data, ore e durata della guida senza l'inserimento o il funzionamento della carta del conducente.
10. Dati relativi ai luoghi di inizio e fine del tempo di lavoro giornaliero che sono stati registrati.
11. Guasti di sistema, identificabili automaticamente, dell'apparecchio di controllo con la data, l'ora e il numero d'ordine della carta del conducente.
12. Guasti nella carta del conducente con la data, l'ora e il numero d'ordine della carta del conducente.
13. Numero di carta con memoria del montatore o dell'officina autorizzata con almeno la data dell'ultima ispezione d'installazione e/o dell'ultima ispezione periodica dell'apparecchio di controllo ai sensi del capitolo VII, lettere c) e d).
14. Numero della carta di controllo con la data del suo inserimento e il tipo di controllo (visualizzazione, stampa, trasferimento). In caso di trasferimento, il periodo trasferito deve essere registrato.
15. Regolazione dell'ora con indicazione della data, dell'ora e del numero d'ordine della carta.
16. Condizioni di guida (guida effettuata da un singolo conducente/equipaggio - conducente/secondo conducente).
b) Memorizzazione sulla carta del conducente
1. I dati essenziali dei periodi di cui alla lettera a), punti 3, 4 e 5, per un periodo che comprenda almeno gli ultimi 28 giorni di calendario insieme all'identificazione "VRN" del veicolo guidato e ai dati di cui alla lettera a), punti 10, 14 e 16.
2. Casi e guasti di cui alla lettera a), punti 6, 11 e 15, con l'identificazione "VRN" del veicolo guidato.
2.1. Data e ora in cui la carta del conducente è stata inserita ed estratta e distanza percorsa nel periodo corrispondente.
2.2. Data e ora in cui è stata inserita ed estratta la carta del secondo conducente e numero d'ordine di quest'ultima.
3. La registrazione e memorizzazione sulla carta del conducente devono avvenire in modo che i dati non possano essere manomessi.
c) Registrazione e memorizzazione se vi sono due conducenti
Per i veicoli utilizzati da due conducenti, il tempo di guida di cui alla lettera a), punto 3, deve essere registrato e memorizzato sulla carta del conducente che sta guidando il veicolo. L'apparecchio deve registrare e memorizzare nella memoria di dati e sulle carte dei due conducenti, simultaneamente e in modo differenziato, le informazioni di cui alla lettera a), punti 4 e 5.
d) Visualizzazione o stampa su richiesta per l'utente autorizzato
1. Numero d'ordine della carta del conducente, data di scadenza della carta.
2. Cognome e nome del conducente titolare della carta.
3. Tempo di guida dall'ultima pausa o periodo di riposo.
4. Tempo di guida relativo al giorno dopo l'ultima pausa o l'ultimo periodo di riposo di almeno 8 ore.
5. Tempi di guida di ciascuna giornata lavorativa tra due periodi di riposo di almeno 8 ore per i 27 giorni di calendario precedenti in cui il conducente ha lavorato, con data, ora e durata.
6. Tempo di guida complessivo per la settimana in corso e quella precedente e tempi di guida complessivi delle due settimane precedenti complete.
7. Altri tempi di lavoro e di disponibilità.
8. Periodi di riposo di almeno 8 ore relativi al giorno e ai 27 giorni precedenti, sempre con la data, l'ora e la durata.
9. Identificazione "VRN" dei veicoli guidati dal conducente per almeno gli ultimi 28 giorni di calendario, con l'indicazione della distanza percorsa per veicolo e al giorno, dell'ora in cui la carta del conducente è stata inserita per la prima volta ed estratta per l'ultima volta e dell'ora del cambio del veicolo.
10. Regolazione dell'ora con indicazione della data, dell'ora e del numero d'ordine della carta del conducente.
11. Interruzione dell'alimentazione all'apparecchio di controllo con data, ora, durata e numero d'ordine della carta del conducente, ai sensi della lettera a), punto 6.
12. Interruzione del collegamento tra sensore e veicolo con data, ora, durata e numero d'ordine della carta del conducente, ai sensi della lettera a), punto 6.
13. Identificazione "VIN" e/o "VRN" del veicolo guidato.
14. Tempo di guida senza la carta del conducente, secondo la definizione di cui alla lettera a), punto 9 per gli ultimi 28 giorni di calendario.
15. Dettagli delle informazioni memorizzate relative al conducente, secondo la definizione di cui alla lettera c).
16. Dati relativi ai luoghi di inizio e fine del tempo di lavoro giornaliero che sono stati registrati.
17. Guasti, identificabili automaticamente, dell'apparecchio di controllo, con la data, l'ora e il numero d'ordine della carta del conducente.
18. Guasti nella carta del conducente con la data, l'ora e il numero d'ordine della carta del conducente.
19. Numero della carta di controllo con la data di inserimento della medesima e tipo di controllo (visualizzazione, stampa, trasferimento). In caso di trasferimento, il periodo trasferito deve essere registrato.
20. Superamento della velocità, quale definito alla lettera a), punto 2.2, con la data, l'ora e il numero d'ordine della carta del conducente per il periodo della settimana in corso, compreso, in ogni caso, l'ultimo giorno della settimana precedente.
21. Relazioni di sintesi che consentono segnatamente il controllo dell'osservanza dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 nonché della direttiva 88/599/CEE.
III. REQUISITI PER LA COSTRUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO
a) Prescrizioni generali
1.1. L'eventuale presenza nell'apparecchio di controllo o collegamento ad esso di altri dispositivi, omologati o meno, non deve compromettere direttamente o indirettamente il buon funzionamento dell'apparecchio di controllo. L'apparecchio di controllo deve essere presentato per l'omologazione munito degli eventuali dispositivi inseriti.
1.2. L'apparecchio di controllo deve essere in grado di funzionare correttamente in tutte le condizioni climatiche abituali nel territorio della Comunità.
2. Materiali
2.1. Tutti gli elementi costitutivi dell'apparecchio di controllo devono essere realizzati con materiali dotati di stabilità e di resistenza meccanica sufficienti e di caratteristiche elettriche e magnetiche invariabili.
2.2. Ogni cambiamento di un elemento dell'apparecchio di controllo o della natura dei materiali impiegati per la sua fabbricazione deve essere approvato, prima dell'uso, dall'autorità che ha omologato l'apparecchio.
3. Misurazione della distanza percorsa
Le distanze percorse possono essere misurate e registrate:
- a marcia avanti e a marcia indietro, oppure
- unicamente a marcia avanti.
L'eventuale registrazione delle manovre di marcia indietro non deve assolutamente influire sulla chiarezza e la precisione delle altre registrazioni.
4. Misurazione della velocità
4.1. Il campo di misurazione della velocità è stabilito dal certificato di omologazione del modello.
4.2. La frequenza propria e il dispositivo di smorzamento del meccanismo di misurazione devono essere tali che i dispositivi indicatore e registratore della velocità possano, nell'ambito del campo di misurazione, seguire le variazioni di accelerazione fino a 2 m/s2, entro i limiti delle tolleranze ammesse.
5. Misurazione del tempo (orologio)
L'indicazione del tempo è digitale. La regolazione è effettuata, ove necessario, presso l'officina autorizzata. L'ora inserita nell'orologio corrisponde al tempo universale coordinato (UTC). Il conducente può cambiare la visualizzazione dell'ora che compare sul visualizzatore.
5.1. Il tempo è misurato automaticamente nell'apparecchio di controllo.
5.2. Nella memoria l'ora può essere regolata solo quando è inserita la carta di un'officina autorizzata.
6. Illuminazione e protezione
6.1. I dispositivi indicatori dell'apparecchio devono essere muniti di un'illuminazione adeguata antiabbagliante.
6.2. Per le normali condizioni di utilizzazione, tutte le parti interne dell'apparecchio devono essere protette contro l'umidità e la polvere. Esse devono inoltre essere protette contro le manomissioni mediante involucri che devono poter essere sigillati.
6.3. La protezione contro le interferenze elettriche e i campi magnetici deve essere assicurata in conformità delle norme sulle apparecchiature elettroniche dei veicoli.
6.4. I cavi che collegano l'apparecchio di controllo al trasmettitore devono essere protetti con un sistema di controllo elettronico, ad esempio la codifica del segnale, in grado di rilevare la presenza in quella parte dell'impianto di qualsiasi dispositivo che non risulta necessario al corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo o che, al momento di essere collegato ed avviato, può impedirne l'esatta operatività provocando un corto circuito, interruzioni o la modifica dei dati elettronici inviati dal sensore di velocità e distanza, oppure duplicando dispositivi omologati diversamente.
6.5. L'intero sistema, compresi i collegamenti al sensore di velocità e distanza, deve essere protetto contro le manipolazioni.
6.6. L'apparecchio di controllo deve essere in grado di rilevare gli eventuali guasti.
b) Dispositivi indicatori
Le indicazioni devono essere visibili dall'esterno dell'apparecchio di controllo e la lettura deve essere sicura, facile e non ambigua, anche nel caso di due conducenti.
Il visualizzatore deve consentire di indicare su richiesta le informazioni di cui al capitolo II, lettera d). La richiesta può essere selettiva o sequenziale.
c) Segnali di avviso
1. Segnale della durata di almeno 30 secondi che avverte il conducente se il veicolo viene utilizzato:
- senza che la carta del conducente sia inserita,
- con una carta difettosa,
- con la carta del conducente inserita nel lettore sbagliato,
- quando l'apparecchio di controllo ha rilevato uno o più cattivi funzionamenti interni, in particolare quelli indicati al capitolo II, lettera d), punti 17 e 18,
- ad una velocità superiore alla velocità autorizzata ai sensi del capitolo II, lettera a), punto 2.2.
2. Segnale che avverte il conducente prima che siano superate le quattro ore e mezza di guida per periodo di guida massimo e le nove ore di tempo di guida giornaliero, 15 minuti prima del superamento del limite e al momento in cui il limite viene superato.
3. Segnale che avverte il conducente, 15 minuti prima e al momento in cui non viene rispettato il periodo di otto ore di riposo giornaliero nell'arco delle ultime ventiquattro ore.
4. Su richiesta del proprietario del veicolo possono essere inseriti altri segnali di avviso.
5. Formato dei segnali d'avviso
I segnali d'avviso possono essere acustici, visivi o una combinazione dei due, ma devono essere chiaramente riconoscibili dall'utente.
d) Memoria
1. I periodi di tempo di cui al capitolo II, lettera a), punti 3, 4 e 5, devono essere memorizzati ad ogni cambiamento di attività e di stato.
2. Il periodo di guida deve essere sempre memorizzato automaticamente quando il veicolo è in marcia.
3. Gli altri periodi di tempo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), del regolamento devono essere sempre memorizzati separatamente, eventualmente attraverso l'azionamento di un selettore di attività.
e) Iscrizioni
1. Sul quadrante dell'apparecchio di controllo devono figurare le seguenti iscrizioni:
- in prossimità del numero che indica la distanza, l'unità di misura della distanza espressa dal simbolo "km",
- in prossimità del numero che indica la velocità, l'indicazione "km/h".
2. La targa segnaletica deve essere visibile sull'apparecchio di controllo e deve riportare le seguenti indicazioni:
- nome ed indirizzo del fabbricante dell'apparecchio di controllo,
- numero del fabbricante ed anno di fabbricazione dell'apparecchio,
- marchio di omologazione del modello dell'apparecchio di controllo,
- costante dell'apparecchio di controllo, sotto la forma "k = . . . giri/km" o "k = . . . imp/km",
- facoltativamente, campo di misurazione della velocità sotto la forma indicata al punto 1.
Tali informazioni possono anche figurare, su richiesta, sull'apparecchio di controllo.
f) Tolleranze massime (dispositivi indicatori e registratori)
1. Le tolleranze massime riguardano la distanza percorsa, la velocità ed il tempo e sono misurate al banco di prova prima del montaggio nonché, nelle condizioni di cui al capitolo VII, all'atto del montaggio, nel corso dell'ispezione periodica e durante l'uso.
2. Le tolleranze massime elencate al punto 1 sono valide per temperature estreme corrispondenti alle condizioni climatiche abituali nel territorio della Comunità.
IV. CARTE CON MEMORIA
A. CARTA (CON MEMORIA) DEL CONDUCENTE
1. Inserimento/estrazione
L'apparecchio di controllo deve essere tale che la carta (con memoria) del conducente venga bloccata in posizione quando viene inserita correttamente nel lettore e che i relativi dati della carta vengano registrati automaticamente nella memoria di dati dell'apparecchio di controllo. La carta deve poter essere estratta solo a veicolo fermo e dopo la memorizzazione dei dati pertinenti nella carta stessa.
2. Capacità di memoria della carta
La carta del conducente deve avere una capacità sufficiente per memorizzare i dati di cui al capitolo II, lettera c), relativi al conducente alla guida, per almeno 28 giorni di calendario. Se la carta è completa, i nuovi dati sostituiscono quelli meno recenti.
3. Dati visibili
La pagina 1 contiene:
a) i termini "carta del conducente" stampati in carattere largo nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la carta;
i termini "carta del conducente" nelle altre lingue ufficiali della Comunità, come stampa di fondo della patente di guida:
es: TARJETA DEL CONDUCTOR
da: FØRERKORT
de: FAHRERKARTE
gr: ÊÁÑÔÁ ÏÄÇÃÏÕ,
en: DRIVER CARD
fr: CARTE DE CONDUCTEUR
ga: CÁRTA TIOMÁNAÍ
it: CARTA DEL CONDUCENTE
nl: BESTUURDERSKAART
pt: CARTÃO DE CONDUCTOR
fi: KULJETTAJAKORTTI
sv: FÖRARKORT;
b) il nome dello Stato membro che rilascia la carta (facoltativo);
c) il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la carta, stampato in negativo in un rettangolo azzurro e circondato da dodici stelle gialle; i segni distintivi sono i seguenti:
B Belgio
DK Danimarca
D Germania
GR Grecia
E Spagna
F Francia
IRL Irlanda
I Italia
L Lussemburgo
NL Paesi Bassi
A Austria
P Portogallo
FIN Finlandia
S Svezia
UK Regno Unito;
d) le informazioni specifiche della carta rilasciata, nell'ordine seguente:
1. cognome del titolare;
2. nome/i del titolare;
3. data e luogo di nascita del titolare;
4. a) data di rilascio della carta;
b) data di scadenza della carta;
c) indicazione dell'autorità che ha rilasciato la carta (può essere stampato a pagina 2);
d) numero, diverso da quello di cui al punto 5, da utilizzare per fini amministrativi (facoltativo);
5. a) numero della patente di guida, compreso il numero del documento sostitutivo;
b) numero d'ordine della carta del conducente, compreso il numero indice del documento sostitutivo;
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
8. luogo di residenza normale o indirizzo postale del titolare (facoltativo).
I dati di cui ai punti 1, 2, 3, 4 b), 5 a) e 5 b) sono memorizzati anche nella memoria della carta del conducente.
La pagina 2 contiene:
a) la spiegazione delle voci numerate che appaiono a pagina 1 e 2 della carta;
b) se del caso e con l'assenso specifico scritto del titolare, anche altre informazioni che non si riferiscono alla gestione della carta del conducente; tale aggiunta non deve modificare in alcun modo l'utilizzazione del modello come carta del conducente.
>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
4. Norme
La carta del conducente e l'apparecchio di controllo devono essere conformi alle seguenti norme:
- ISO 7810,
- ISO 7816-1,
- ISO 7816-2,
- ISO 7816-3,
- progetto ISO 7816-4,
- progetto ISO 10373,
- le specifiche funzionali dettagliate definite nell'ambito di sistemi di carte di identificazione destinate alle applicazioni nei trasporti in superficie.
5. Sicurezza, compresa la protezione dei dati
I diversi elementi costitutivi della carta del conducente sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso.
6. Campo di temperatura
La carta del conducente deve essere in grado di funzionare correttamente in tutte le condizioni climatiche abituali nel territorio della Comunità.
7. Durata di funzionamento
La carta deve poter funzionare correttamente per 5 anni se utilizzata secondo le specifiche ambientali ed elettriche.
8. Caratteristiche elettriche
Le caratteristiche elettriche della carta corrispondono alle specifiche applicabili alle apparecchiature elettroniche dei veicoli.
9. Struttura logica della carta del conducente
La struttura logica della carta è definita in modo da garantirne il corretto funzionamento e la compatibilità con qualsiasi apparecchio di controllo conforme al presente allegato.
10. Funzioni e comandi
Le funzioni e i comandi della carta contemplano l'insieme delle funzioni di cui al capitolo I, lettera c) e al capitolo II, lettera b).
11. Schedari elementari
Gli schedari elementari sono specificati nel quadro delle norme di cui al punto 4.
12. Disposizioni particolari
Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o iscrizioni quali simboli nazionali e caratteristiche di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
B. CARTA (CON MEMORIA) DEL CENTRO DI PROVA, CARTA (CON MEMORIA) DI CONTROLLO E CARTA (CON MEMORIA) DELL'AZIENDA
In base alle specifiche delle carte (con memoria) rispettivamente del centro di prova, di controllo e dell'azienda, esse devono funzionare correttamente nell'ambito dell'applicazione prevista al capitolo I, rispettivamente alle lettere g), h) e i), ed essere compatibili con qualsiasi apparecchio di controllo conforme al presente allegato. La struttura delle carte è tale da dare accesso unicamente all'utente autorizzato, rigorosamente nell'ambito delle funzioni che ciascuna carta è destinata ad assolvere.
V. STAMPANTE E TABULATI STANDARD
1. Le stampanti sono progettate in modo da fornire i documenti di stampa di cui al capitolo II, lettera d), con un livello di definizione atto ad evitare qualsiasi ambiguità nella lettura. I documenti di stampa devono restare chiaramente leggibili e identificabili in condizioni normali di conservazione, per almeno un anno.
Essi devono conservare le loro dimensioni e le loro registrazioni in condizioni normali di igrometria e di temperatura.
Deve inoltre essere possibile apportare su questi documenti iscrizioni manuali supplementari come la firma del conducente.
2. La capacità minima dei documenti di stampa, indipendentemente dalla loro forma, deve consentire la stampa delle informazioni di cui al capitolo II, lettera d).
Se vari documenti di stampa devono essere riuniti tra loro per aumentarne la capacità di stampa, le congiunzioni tra i diversi documenti devono essere effettuate in modo che i dati nei punti di congiunzione non presentino interruzioni che possano nuocere alla loro interpretazione.
VI. MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO
a) Montaggio
1. L'apparecchio di controllo deve essere protetto contro deterioramenti fortuiti.
2. La costante dell'apparecchio di controllo deve poter essere adattata da agenti autorizzati al coefficiente caratteristico del veicolo mediante un adeguato dispositivo denominato adattatore.
I veicoli con più rapporti al ponte devono essere muniti di un dispositivo di commutazione mediante il quale questi diversi rapporti saranno riportati automaticamente al rapporto per cui l'apparecchio è stato adattato al veicolo.
b) Targhetta di montaggio
Una targhetta di montaggio chiaramente visibile viene apposta sull'apparecchio, al suo interno o in prossimità di esso dopo la verifica in sede di primo montaggio. Dopo ogni intervento da parte di un montatore o di un'officina autorizzata, che richiede una modifica della calibratura dell'apparecchio, deve essere apposta una nuova targhetta in sostituzione della precedente.
Sulla targhetta devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:
- nome, indirizzo o marchio del montatore o dell'officina autorizzata,
- coefficiente caratteristico del veicolo sotto la forma "w = . . . giri/km" o "w = . . . imp/km",
- circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote sotto la forma "l = . . . mm",
- data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misurazione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote,
- le ultime otto cifre del numero di telaio del veicolo.
c) Sigilli
1. I seguenti elementi devono essere sigillati:
a) qualsiasi raccordo che, se fosse disinserito, causerebbe modifiche non rilevabili o la perdita di dati;
b) eventuali coperture che diano accesso ai circuiti o ai meccanismi la cui modifica inciderebbe sul buon funzionamento dell'apparecchio di controllo o permetterebbe una modificazione non autorizzata delle caratteristiche dell'apparecchio di controllo;
c) la targhetta di montaggio, a meno che sia apposta in modo da non poter essere tolta senza distruggere le indicazioni.
2. In ogni caso sulla scheda di omologazione deve essere menzionata la posizione dei sigilli e la loro efficacia dovrà far parte delle procedure di omologazione.
3. I sigilli di cui al punto 1, lettera b), possono essere tolti:
- in casi d'emergenza, oppure
- per installare, regolare o riparare un limitatore di velocità o qualsiasi altro dispositivo inteso a migliorare la sicurezza stradale, a condizione che l'apparecchio di controllo continui a funzionare in modo affidabile e corretto e sia risigillato da un montatore autorizzato o da un'officina autorizzata (conformemente al capitolo VII) immediatamente dopo l'installazione del limitatore di velocità o di un altro dispositivo inteso a migliorare la sicurezza stradale, oppure entro sette giorni negli altri casi.
L'eventuale rimozione di questi sigilli deve essere l'oggetto di una giustificazione scritta, tenuta a disposizione dell'autorità competente.
VII. VERIFICHE E CONTROLLI
a) Approvazione delle stazioni di controllo (officine e montatori)
Gli Stati membri designano gli organismi che devono effettuare i controlli e le verifiche.
b) Certificazione degli strumenti nuovi o riparati
Di ogni singolo apparecchio, nuovo o riparato, vengono certificati il corretto funzionamento e l'esattezza delle indicazioni e registrazioni, nei limiti fissati al capitolo III, mediante il sigillo di cui al capitolo VI, lettera c), punto 1, o le informazioni digitali equivalenti contenute nella memoria di dati dell'apparecchio di controllo.
c) Controllo al montaggio e programmazione
1. All'atto del montaggio sul veicolo, l'apparecchio di controllo e l'installazione nel suo complesso devono essere conformi alle disposizioni relative alle tolleranze massime di cui al capitolo III, lettera f), punto 2.
2. Sull'apparecchio di controllo devono essere programmati i seguenti dati:
- data della prova di montaggio,
- tempo universale coordinato (UTC),
- identificazione "VIN" e "VRN" del veicolo,
- numero della carta del montatore autorizzato o dell'officina autorizzata.
d) Controlli periodici
1. I controlli periodici degli apparecchi montati sui veicoli hanno luogo dopo ogni riparazione degli apparecchi stessi, dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenza effettiva dei pneumatici e comunque almeno ogni due anni a partire dall'ultimo controllo e possono essere effettuati in occasione delle ispezioni tecniche dei veicoli.
Saranno in particolare controllati almeno:
- lo stato di buon funzionamento dell'apparecchio di controllo, compreso il trasferimento di dati sulla e dalla carta dell'officina;
- la conformità con le disposizioni del capitolo III, lettera f), punto 2 sulle tolleranze massime in sede di montaggio;
- la presenza del marchio di omologazione sull'apparecchio di controllo;
- la presenza della targhetta di montaggio;
- l'integrità dei sigilli dell'apparecchio e degli elementi dell'impianto;
- la circonferenza effettiva dei pneumatici.
2. Sull'apparecchio di controllo devono essere programmati i seguenti dati:
- data del controllo periodico,
- tempo universale coordinato (UTC),
- identificazione "VIN" e "VRN" del veicolo,
- numero della carta dell'officina autorizzata.
3. Questi controlli comportano obbligatoriamente la sostituzione della targhetta di montaggio o delle informazioni digitali equivalenti contenute nella memoria di dati dell'apparecchio di controllo.
e) Determinazione degli errori
La determinazione degli errori all'atto del montaggio e durante l'uso si effettua alle seguenti condizioni, che devono essere considerate normali condizioni di prova:
- veicolo a vuoto, in normali condizioni di marcia,
- pressione dei pneumatici conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante,
- usura dei pneumatici nei limiti ammessi dalla normativa nazionale in vigore,
- movimento del veicolo: questo deve spostarsi mosso dal proprio motore, in linea retta, su un'area piana, ad una velocità di 50 ± 5 km/h. La misurazione deve essere effettuata su una distanza di almeno 1 000 m
- a condizione che venga garantita una precisione analoga, la prova può essere effettuata anche su un banco di prova.»