Esame di revisione, 30 giorni per sostenerlo
Un dicembre molto freddo sembra quello preannunciato dalla circolare prot. 27540 del 6 dicembre 2016, che ribadisce il termine di 30 giorni per sostenere l'esame di revisione delle patenti, fatte salve le possibilità tecniche degli UMC.
Riassumiamo la vicenda... né alle autoscuole né agli UMC sembrava vero che il termine per sostenere l'esame di revisione dovesse essere solo di 30 giorni, così come stabilito dall'art. 126 bis comma 6 (che in realtà fa riferimento alla sola revisione disposta per azzeramento di tutti i punti della patente).
Eppure nelle circolari del 22/7/2016 e del 18/5/2016 era stato indicato più volte questo termine di solo un mese, omettendo di scendere nel dettaglio della questione.
Agli operatori detto termine è sembrato subito troppo corto e non indicato per tutti i tipi di revisione...come si fa a preparare un conducente, seppure con esperienza, a sostenere un'esame di teoria in così poco tempo, considerato che probabilmente lavora e che probabilmente è già in una situazione psicologica ed economica molto critica?
Questa era ed è la domanda che assilla le autoscuole, chiamate a fare fronte ad un incarico non semplice, sia per la tipologia di candidati con la quale devono relazionarsi, sia appunto per il termine troppo esiguo concesso per la preparazione. L'esame di revisione infatti può essere sostenuto solo una sola volta: con esito positivo si passa a quello di guida, con esito negativo c'è la revoca della patente.
Vitelli però non può fare altro che rispettare e fare rispettare il codice della strada ribadendo il concetto. Lo fa però in modo sottile e ammettendo la possibilità per l'UMC – vista anche la cronica mancanza di esaminatori – di fissare la fatidica data anche dopo i 30 giorni.
Si riporta il passo della circolare 27540 che formalizza il concetto:
Quanto ai termini entro i quali il destinatario del provvedimento di revisione deve sottoporsi alle prove di teoria e di guida, si ritiene (data la mancata specifica previsione da parte dell'art. 128 del codice della strada) di poter adottare il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 126 bis, comma 6, del codice della strada. In tale arco temporale, il destinatario del provvedimento di revisione deve presentare istanza all'Ufficio Motorizzazione civile che fissa immediatamente, la data in cui lo stesso dovrà sottoporsi alla prova di teoria (anche se questa cadesse in un giorno che valica il predetto termine di trenta giorni), successivamente al superamento di questa, fissa la data entro la quale sarà svolta la prova di guida.
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se si come è possibile che la legge preveda 130 ore per chi fà il CQC da zero, e invece in caso di revisione un'autista deve prepararsi in un mese scarso lavorando?
assurdi
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