Formazione obbligatoria anche per il tachigrafo
Gli addetti al settore lo aspettavano da tempo, i diretti interessati – gli autisti – forse meno, ma di fatto quel che doveva succedere è successo: la necessità di frequentare un corso di formazione per l'uso corretto del tachigrafo, sia digitale che analogico, è adesso stampato nero su bianco nel decreto n. 215 del 12/12/2016.
Nel regolamento UE 165/2014 già si leggeva della obbligatorietà per le imprese di autotrasporto di garantire per i propri conducenti una formazione e istruzioni adeguate, all'art. 33: “Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi”. Tale necessità si configura per le aziende di autotrasporto che vogliono tutelarsi dalla corresponsabilità per le infrazioni commesse dai propri conducenti.
La norma però non entrava nello specifico e per questo motivo molte imprese facevano “orecchie da mercante”, limitandosi per lo più alla semplice consegna del libretto di istruzioni dell'apparecchio ai propri autisti.
Il fatto è che il tachigrafo è un dispositivo complesso che deve registrare i tempi di guida e di riposo, assoggettati a determinate regole contenute nel reg. UE 561/2006. Di per sé le regole sono volutamente generiche ed elastiche per adattarsi al regime di “lavoro mobile” ben diverso dal classico lavoro di ufficio dove si può entrare e uscire sempre ad orari fissi. Chi guida per lavoro – soprattutto nel settore del trasporto merci - lo sa bene che non esistono e non possono esistere date, turni e ore prefissate, e però nello stesso tempo devono esserci dei “paletti” per riposarsi e per riprendere fiato. Per questo motivo le regole sui tempi massimi di guida e sui tempi minimi di riposo sono sufficientemente elastiche da permettere un regime lavorativo ragionevole, accettabile sia dal datore di lavoro che dal lavoratore stesso, e però devono essere conosciute bene per essere utilizzate al meglio.
Nei corsi svolti da SIDA Autosoft Multimedia sul tachigrafo digitale in questi mesi, è emerso in modo lampante come la maggioranza degli autisti non conoscano approfonditamente la materia, siano all'oscuro delle diverse eccezioni alla regola che invece in molti casi gli faciliterebbero la vita, siano al contrario terrorizzati dall'inserire dei dati sbagliati.
Ben vengano dunque i corsi che possono far conoscere meglio la normativa sociale dell'autotrasporto e il funzionamento pratico dell'apparecchio grazie all'intermediazione delle autoscuole – i soggetti più idonei ad erogare questo tipo di formazione – e grazie all'uso di un simulatore informatico.
Riassumiamo i contenuti operativi del decreto n. 215 del 12/12/2016
Soggetti abilitati ai corsi
a) le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che abbiano ottenuto il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti; tale condizione può essere soddisfatta dalle autoscuole anche attraverso l'adesione ad un consorzio;
b) gli enti definiti come "soggetti attuatori" dall'art. 3, comma 2 del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83 (devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ovvero di loro articolazioni territoriali che, all'atto della presentazione del progetto, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono; b) costituiscano associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di scopo comprendenti enti o istituti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a)
c) gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per i trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 16 maggio 1991, n. 198;
d) gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. di cui al Decreto dirigenziale del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 luglio 2012, n. 207;
e) le imprese di autotrasporto di merci e di viaggiatori, ivi compresi i consorzi e le cooperative, aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato;
f) imprese sviluppatrici dei software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi che, negli ultimi tre anni, abbiano organizzato ed erogato almeno nove corsi di formazione specifica sull'utilizzo del tachigrafo, su incarico di soggetti pubblici o privati.
Docenti autorizzati a svolgere i corsi
I soggetti sopra elencati sono autorizzati all'erogazione dei corsi a condizione che si avvalgano di docenti muniti delle necessarie competenze per lo svolgimento dell'intervento formativo ed appositamente abilitati.
I docenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) soggetti già abilitati all'insegnamento nelle materie correlate ai regolamenti comunitari 561/2006 e 165/2014 nei corsi per il conseguimento della CQC;
b) soggetti abilitati sia come insegnanti che come istruttori di autoscuola per le patenti superiori;
c) funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in quiescenza, già abilitati come esaminatori nei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e della CQC, nonché soggetti che siano già stati individuati come docenti o esperti nei corsi di specializzazione sul tachigrafo con atto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
d) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale che, negli ultimi tre anni, abbiano svolto docenze in almeno sei corsi di formazione sull'utilizzo del tachigrafo certificati da soggetti pubblici;
Criteri per lo svolgimento e per l'organizzazione dei corsi
- comunicare al soggetto abilitato all'erogazione del corso la propria denominazione sociale, completa di numero di iscrizione alla Camera di commercio e l'elenco nominativo dei partecipati con l'indicazione del luogo e della data di nascita;
- comunicare alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per territorio, in relazione alla sede del corso, esclusivamente a mezzo posta certificata, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del corso, il luogo e le date di svolgimento del corso ed il nominativo dei docenti utilizzando il modello apposito;
- acquisire copia del documento di identità dei partecipanti e dei docenti, nonché prendere nota del luogo preciso e delle date di svolgimento del corso, del nome dei docenti, dei partecipanti ed i relativi orari di docenza e frequenza in un apposito registro che deve essere firmato dal soggetto erogatore e dai docenti;
- rilasciare al termine del corso il certificato individuale di partecipazione al corso;
- il certificato individuale di partecipazione deve essere redatto in triplice originale: uno per il soggetto che ha erogato il corso, uno per il partecipante ed uno per l'impresa;
- i corsi devono svolgersi in locali idonei.
Assolvimento dell'onere formativo, degli oneri di istruzione e di controllo
Le imprese devono fornire ai conducenti un documento redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente le istruzioni sulle norme di comportamento a cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e al buon funzionamento del tachigrafo.
Le imprese garantiscono anche delle verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull'attività dei conducenti e dall'esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione.
Programma dei corsi
1) Evoluzione della normativa dal Regolamento (CEE) n. 1463/70 al Regolamento (UE) n. 165/2014. Brevi cenni delle normative che hanno regolato e che regolamentano l'uso del tachigrafo e ne disciplinano le caratteristiche costruttive
con particolare attenzione ai più recenti Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 164/15. Obbligo dell'uso del tachigrafo. Esenzioni.
2) Brevi cenni sul Regolamento (CE) n. 561/06. Disciplina dei tempi di guida e di riposo - Esenzioni - Certificazioni - Deroghe.
3) Evoluzione tecnologica: dall'analogico al digitale. Descrizione delle tipologie meccaniche degli strumenti di registrazione. Avvento del tachigrafo digitale.
4) Uso del tachigrafo analogico. Descrizione dell'apparecchio e del foglio di registrazione (disco) e loro corretto uso.
5) Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e descrizione della struttura dell'impianto del tachigrafo digitale.
6) Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di carte e loro corretto uso.
7) Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale.
8) Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del tachigrafo digitale.
9) Attività con simulatore di casi reali con strumenti adeguati per la pratica delle competenze acquisite.
10) Responsabilità amministrativa e penale a carico dei soggetti che circolano o mettono in circolazione veicoli sprovvisti di tachigrafo ovvero con tachigrafo manomesso o non funzionante.
Nei prossimi giorni vi daremo ulteriori informazioni di dettaglio.
Vedi anche:
I vostri commenti...
*commenti con contenuti non rilevanti e/o offensivi saranno rimossi, per le domande utilizzate il forum, grazie
funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in quiescenza, già abilitati come esaminatori nei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e della CQC...
ed io che credevo ingenuamente che una volta pensionati non li avrei più rivisti...
"Ritenuto che l'attività di formazione disciplinata dal presente decreto non costituisce specifica prescrizione normativa di carattere nazionale a carico delle imprese di autotrasporto e pertanto non si configura come obbligatoria."
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