Aggiornamento SIDA APC e SIDA APC 1,5 - 3,5 t
Gentile cliente,
di seguito trova un elenco delle principali novità in aggiornamento relative ai software SIDA APC e SIDA APC 1,5 - 3,5 t, per il conseguimeto del titolo per l'esercizio dell'attività di autotrasporto. Il Manuale APC ed il Manuale APC 1,5 - 3,5 t sono già stati integrati con un opuscolo che riporta tutte le seguenti novità.
Paragrafo 3.1.3 Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e aziendali (RSA)
Manuale APC: pag. 59
Il quarto capoverso è così integrato:
In genere costituiscono oggetto di esame congiunto fra RSA e azienda: ambiente di lavoro e tutela della salute, distribuzione delle ferie, dotazione del vestiario, programmi formativi e articolazione dell'orario di lavoro.
Questa variazione di è resa necessaria a seguito della nuova formulazione del quesito VCN023 (modificato a Novembre 2015)
Paragrafo 3.4.18 CCNL Autoferrotranvieri – diritto di sciopero nel trasporto pubblico
Manuale APC: pag. 98
Il quarto capoverso è così modificato:
La comunicazione della eventuale revoca o sospensione dello sciopero deve avvenire con almeno 24 ore 6 giorni di anticipo
Questa variazione si è resa necessaria a seguito della nuova formulazione del quesito VCN072 (modificato a Novembre 2015)
Paragrafo 3.6.1 “Il Regolamento 3821/1985/CE e l’apparecchio di controllo”
Manuale APC: pag. 109
Il Regolamento 3821/1985/CE è stato abrogato e sostituito dal Regolamento 165/2014/UE.
L’immagine del paragrafo è sostituita con la seguente:
Paragrafo 3.6.21 “Modulo di controllo delle assenze dei conducenti”
Manuale APC: pag. 121
Il modulo in oggetto, per effetto della Circolare del Ministro dell’Interno dell’1/9/2016 n. 5933, non è più obbligatorio.
Paragrafo 4.2.14 Dichiarazione dei redditi
Manuale APC: pag. 138
Il penultimo capoverso è così modificato:
A prescindere dalla scelta effettuata non potranno essere rimborsati o compensati crediti per un importo annuo superiore ad € 516.495,90 700.000,00.
Questa modifica si è resta necessaria a seguito della nuova formulazione del quesito CDN070 (modificato a Novembre 2015)
Paragrafo 5.6.5 “Documenti da rilasciare al contraente”
Manuale APC: pag. 194
Manuale APC 1,5-2,5 t: pag: 84
Il testo viene modificato come di seguito:
Il certificato di assicurazione che, oltre ai dati del contraente e del veicolo, attesta esistenza, validità e durata della R.C.A. deve essere sempre tenuto a bordo del veicolo, ed è da esibire a richiesta assieme alla carta di circolazione. Con la legge 24 marzo 2012 n. 27 il contrassegno di assicurazione è stato “dematerializzato”, ovvero può essere disponibile anche in forma digitale. Per questa ragione, l’esposizione sul parabrezza non è più obbligatoria.
Al posto dell’immagine 10773 è inserita l'immagine seguente:
Paragrafo 5.6.10 “Circolare con assicurazione scaduta”
Manuale APC: pag. 197
Manuale APC 1,5 -3,5 t: pag. 87
Dopo la parola confisca aggiungere il seguente paragrafo:
L'accertamento della mancata copertura assicurativa può essere effettuato anche a distanza, a condizione che venga rilevato con appositi dispositivi o apparecchiature. In questo caso non è necessario procedere alla contestazione immediata.
Paragrafo 6.1.2 “Requisiti per l’accesso alla professione”
Manuale APC: pag. 198
Manuale APC 1,5-3,5 t: pag. 89
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2015 ha disposto il passaggio della tenuta degli albi dalle province agli Uffici della Motorizzazione Civile. Pertanto, occorre apportare le seguenti modifiche:
tre requisiti (onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale) vengono accertati dall’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi tenuto presso le Amministrazioni Provinciali l’UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) competente per territorio. L’iscrizione all’Albo presuppone l’avvenuto accertamento e la vigilanza della sussistenza e la permanenza dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, da parte degli UMC, che provvedono alla tenuta degli Albi provinciali. I controlli dei requisiti sono eseguiti almeno ogni 5 anni.
Il resto del paragrafo rimane invariato, a meno dell’ultimo periodo che è così integrato:
Il venir meno di uno dei requisiti deve essere comunicato entro 30 giorni alle autorità competenti, tranne il requisito di idoneità finanziaria che deve essere comunicato entro 15 giorni.
Questa modifica si è resa necessaria a seguito della nuova formulazione del quesito CFN011 (modificato a Novembre 2015)
Paragrafo 6.1.5 “Requisito dell’onorabilità” - APC 1,5-3,5t: paragrafo 6.1.4
Manuale APC: pag. 201
Manuale APC 1,5-3,5 t: pag. 90
L’ultima frase è così integrata:
Il venir meno dell’onorabilità in un soggetto inserito nell’impresa di autotrasporto fa venire meno l’onorabilità anche in capo all’impresa stessa, se non viene rimosso il soggetto.
Paragrafo 6.1.6 “Perdita dell’onorabilità” - APC 1,5-3,5 t: paragrafo 6.1.5
Manuale APC: pag. 202
Manuale APC 1,5-3,5 t: pag. 90
La prima frase è così modificata:
Nel caso di perdita del requisito di onorabilità, la comunicazione va effettuata nei 3 giorni 30 giorni successivi, tranne nel caso del gestore dei trasporti che deve smettere l'esercizio della direzione immediatamente e darne subito comunicazione.
L’ultima frase è così modificata:
Inoltre, in caso di perdita dell’onorabilità da parte del gestore dei trasporti può essere consentito il proseguimento dell’attività dell’impresa per un massimo di 6 2 mesi.
Questa modifica si è resa necessaria a seguito della nuova formulazione del quesito CFN002 (modificato a Novembre 2015)
Paragrafo 6.1.7 “esempi di perdita dell’onorabilità” - APC 1,5-3,5 t: paragrafo 6.1.6
Manuale APC: pag. 202
Manuale APC 1,5-3,5 t: pag. 91
La prima frase dell’elenco puntato è così modificata:
- per reato non colposo di almeno tre anni due anni e sei mesi
Paragrafo 6.1.9 Perdita dell’idoneità finanziaria
Manuale APC: pag. 203
Il primo periodo è così modificato:
La diminuzione o la perdita del requisito di idoneità finanziaria deve essere comunicato:
• entro 30 giorni, da parte delle imprese di trasporto
• entro 15 giorni, da parte delle imprese di trasporto e da parte degli istituti bancari e delle compagnie di assicurazione
L’immagine 10405 è così modificata
APC 1,5-3,5 t: Paragrafo 6.1.10 "Fidejussione bancaria o assicurativa"
Manuale APC 1,5-3,5 t: pag. 91
La terza frase dell'elenco puntato è così integrata:
“• intermediari finanziari autorizzati e iscritti agli Albi, compresi i Confidi
Come fidejussione, può valere anche la copia di quella già rilasciata dallo stesso Ente per altri motivi, o per polizze professionali attive, come ad esempio la polizza per la Responsabilità Civile verso terzi (RCT/RCO) o la polizza di responsabilità vettoriale (RC vettoriale).”
Paragrafo 6.1.12 “Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore REN”
Manuale APC: pag. 205
La prima frase è così modificata:
Il Registro è istituito presso il CED del Ministero dei Trasporti, ed è consultabile da tutti gli uffici del Dipartimento e anche dalle Amministrazioni provinciali.
Paragrafo 6.1.14 “Modalità per effettuare l’accesso al mercato” - APC 1,5-3,5 t: par. 6.1.16
Manuale APC: pag. 206
Manuale APC 1,5-3,5 t: pag. 94
La prima frase è così modificata:
Una volta ottenuta l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi presso l’Amministrazione Provinciale l’UMC competente….
Paragrafo 6.2.1 “Legge n. 298/74 – Istituzione dell’Albo degli autotrasportatori” - APC 1,5-3,5 t: par. 6.2.1
Manuale APC: pag. 207
Manuale APC 1,5-3,5 t: pag. 95
Eliminare la frase “Gli Albi sono tenuti dalle amministrazioni provinciali” sostituendola con “dagli Uffici della Motorizzazione Civile”.
Paragrafo 6.2.2 “Domanda di iscrizione e requisiti necessari” - APC 1,5-3,5 t: par. 6.2.2
Manuale APC: pag. 207
Manuale APC 1,5 - 3,5 t: pag. 95
Le domande di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi nelle Regioni a statuto ordinario, vanno presentate alle Amministrazioni provinciali agli Uffici della Motorizzazione Civile. Se l’impresa che avanza la domanda ha sedi secondarie in diverse circoscrizioni provinciali, deve chiedere l’iscrizione all’Albo prima alla Provincia all’UMC in cui la se sede principale e poi alle Province agli UMC in cui ha le sedi secondarie.
L’immagine da abbinare al paragrafo è la seguente:
Paragrafo 6.2.4 “Comunicazioni all’Albo”
Manuale APC: pag. 208
Manuale APC 1,5-3,5 t: pag. 96
Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ai comitati provinciali agli UMC ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l’iscrizione all’Albo o per l’abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull’iscrizione o sull’abilitazione.
Le comunicazioni devono pervenire ai comitati agli UMC entro 30 giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.
Il resto del paragrafo rimane invariato.
Paragrafo 6.2.5 “Sanzioni disciplinari”
Manuale APC: pag. 208
Manuale APC 1,5-3,5 t: pag. 96
Modificare il primo periodo come segue:
Le sanzioni disciplinari agli iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nelle Regioni a statuto ordinario, sono adottate dalle stesse Amministrazioni Provinciali dagli UMC.
Paragrafo 6.2.14 “Iscrizione all’Albo nella sezione speciale”
Manuale APC: pag. 211
Manuale APC 1,5 - 3,5 t: pag.98
Il paragrafo è integrato come di seguito:
Il DPR 155/90 regolamenta l’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. E’ consentita alle cooperative tra persone giuridiche regolarmente iscritte all’Albo e che abbiano tra i propri soci almeno 5 imprese; tra persone fisiche e giuridiche regolarmente iscritte all’Albo e che abbiano tra i propri soci almeno 9 imprese ed ai consorzi tra persone fisiche e giuridiche che abbiano tra i propri soci almeno 5 imprese.
Qualora un consorzio o una cooperativa, iscritti nella sezione speciale dell’albo degli autotrasportatori, conservino presso un domiciliatario la documentazione attinente all’attività, non possono essere a loro volta domiciliati della stessa documentazione delle imprese consorziate o associate.
Paragrafo 6.3.4 D. Lgs. 163/2006 – gara d’appalto
Manuale APC: pag. 214
Il Decreto Legislativo 163/2006 è stato abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice Appalti).
Paragrafo 6.5.1 Normativa doganale
Manuale APC: pag. 242
Il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 istituisce il nuovo Codice Doganale dell’Unione (di seguito CDU), in vigore dal 30 ottobre 2013.
Ricordiamo inoltre che, dal 12 Novembre 2015, il Ministero ha sospeso, in relazione alle modifiche intervenute nella normativa, i seguenti quiz:
I quesiti di cui sopra, dal novembre 2015 non sono più somministrati in sede d’esame, fino a quando il Ministero non provvederà alla loro riattivazione.