Legge sull'omicidio stradale, il primo bilancio è deludente
Non è con una legge repressiva, sproporzionata ed incoerente che si tutelano le vittime della strada” - con queste parole si esprimeva l'Unione delle Camere Penali il 4 marzo del 2016 (trovi qui l'intero comunicato stampa) in merito alla legge 41/2016, la legge sull'omicidio stradale voluta a tutti i costi dal Governo Renzi, entrata in vigore quello stesso mese (è stata pubblicata sul n° 70 della GU il 24 marzo 2016).
I penalisti, che con le leggi ci lavorano tutti i giorni, avevano avvisato che si stava per prendere un abbaglio. Le loro parole erano schiette e inequivocabili: “Si tratta di una vera e propria mistificazione, di un arretramento verso forme di imbarbarimento del diritto penale, frutto di cecità politico-criminale e di un assoluto disprezzo per i canoni più elementari della “grammatica” del diritto penale”.
A distanza di un anno, le prime statistiche ci dicono che le vittime di incidenti stradali sono diminuite solo del 4,8% (fonte: Repubblica), in compenso molti contraccolpi negativi già si sono fatti sentire.
Sono in tanti, soprattutto nel settore autotrasporto, a segnalare ingiustizie e pene eccessive.
Perché, è bene ricordarlo, il provvedimento ha avuto il lodevole merito di introdurre lo specifico reato di omicidio stradale (il principio di base era quello di consolidare il concetto: chi guida e provoca la morte di una persona sotto l'effetto di alcol e droga, compie un omicidio stradale e va in carcere), ma ha anche avuto la spiacevole “sorpresa” di imporre misure molto gravi – come la revoca della patente o la sospensione – in altri casi in cui si rileva che il conducente responsabile (suo malgrado, non con dolo, anche di una lesione considerata “grave” perché corredata di prognosi superiore ai 40 giorni) pur non bevendo o drogandosi, compia una qualsiasi infrazione al codice stradale.
Il reato "parallelo" a quello dell'omicidio stradale, introdotto con la medesima legge, é il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissima, dove per lesione personale stradale grave si intende qualsiasi tipo di lesione che abbia una prognosi superiore ai 40 giorni (art. 590 bis del codice penale).
Avete capito bene: basta una qualsiasi infrazione al codice stradale (ad es. il mancato rispetto di un tempo di riposo per chi guida con l'obbligo di tachigrafo) per rischiare di non poter guidare per 5 anni.
Dunque, è sufficiente una banale disattenzione che provoca un danno fisico ad un terzo (non per forza la morte), per trasformare un incidente in un incubo che potrà perseguitare il malcapitato conducente per anni e anni.
Su questa e altre contraddizioni si esprime anche Biserni, presidente dell'Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale ASAPS, sostenendo a grande voce che, sì, lui aveva sostenuto una legge del genere, ma in fase di approvazione la stessa legge era stata stravolta e non rispettava più i principi iniziali che lo vedevano promotore in prima persona (si veda l'articolo scritto sul nostro trimestrale n. 2/2016).
In attesa che si ponga rimedio a queste ed altre vistose contraddizioni, facciamo il punto sui contenuti della legge riproponendo una tabella che avevamo già pubblicato sul nostro trimestrale www.patente.it l'anno scorso, in cui si evidenzia bene la differenza tra il “prima” e il “dopo”; la tabella fa luce sul fatto che, anche prima della legge, il responsabile non rimanesse di certo impunito come è stato spesso divulgato dai media.
Il problema vero è che i tempi della giustizia in Italia sono molto lunghi e per questo motivo è diffusa la percezione che la legge non venga quasi mai applicata e che manchino misure “forti”. Niente di più sbagliato: i provvedimenti (anche severi) ci sono, bisogna però che qualcuno li faccia rispettare in tempi ragionevoli.
Delitto omicidio colposo |
Prima |
Con la Legge 41/2016 in vigore dal 25 marzo 2016 |
Violazione generica delle norme del Codice della Strada |
Reclusione: da 2 a 7 anni |
Reclusione: da 2 a 7 anni |
Arresto in flagranza: NO, salvo il caso di fuga e omissione di soccorso |
Arresto in flagranza: |
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Sospensione cautelare della patente da parte del prefetto: SI |
Sospensione cautelare della patente da parte del prefetto: SI |
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Sanzioni accessorie sulla patente: |
Sanzioni accessorie sulla patente: REVOCA |
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Tempo minimo per conseguire patente dopo revoca: 2 anni |
Tempo minimo per conseguire patente dopo revoca: 5 anni(ma possono arrivare a 12 in caso di fuga) |
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Da parte di conducenti con tasso alcolico oltre 0,8 ma non oltre 1,5 g/l | Reclusione: da 2 a 7 anni | Reclusione: da 5 a 10 anni |
Arresto in flagranza: NO, salvo il caso di fuga e omissione di soccorso | Arresto in flagranza: SI, facoltativo | |
Sospensione cautelare della patente da parte del prefetto: SI fino a 3 anni | Sospensione cautelare della patente da parte del prefetto: SI fino a 10 anni in caso di condanna non definitiva | |
Sanzioni accessorie sulla patente: • sospensione fino a 4 anni (riducibile tramite patteggiamento) • eventuale revoca ma solo in caso di recidiva |
Sanzioni accessorie sulla patente: REVOCA |
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Tempo minimo per conseguire patente dopo revoca: 3 anni | Tempo minimo per conseguire patente dopo revoca: 15 anni (ma possono arrivare a 30 in caso di fuga) | |
Da parte di conducenti professionali (art. 186 CDS c.1 lett. b, c e d) con tasso alcolico oltre 0,8 ma non oltre 1,5 g/l |
Il reato è assimilato a quello compiuto da conducenti con tasso alcolico oltre 1,5 g/l o sotto effetto di stupefacenti |
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Da parte di conducenti con tasso alcolico oltre 1,5 g/l o sotto effetto di stupefacenti | Reclusione: da 3 a 10 anni | Reclusione: da 8 a 12 anni |
Arresto in flagranza: NO, salvo il caso di fuga e omissione di soccorso | Arresto in flagranza: SI,obbligatorio | |
Sospensione cautelare della patente da parte del prefetto: SI fino a 3 anni | Sospensione cautelare della patente da parte del prefetto: SI fino a 10 anni in caso di condanna non definitiva | |
Sanzioni accessorie sulla patente: REVOCA | Sanzioni accessorie sulla patente: REVOCA | |
Tempo minimo per conseguire patente dopo revoca: 3 anni | Tempo minimo per conseguire patente dopo revoca: 15 anni(ma possono arrivare a 30 in caso di fuga) | |
Quando il conducente commette una delle seguenti violazioni:
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Reclusione: da 2 a 7 anni | Reclusione: da 5 a 10 anni |
Arresto in flagranza: NO, salvo il caso di fuga e omissione di soccorso | Arresto in flagranza: SI,facoltativo | |
Sospensione cautelare della patente da parte del prefetto: SI fino a 3 anni |
Sospensione cautelare della patente da parte del prefetto: SI fino a 5 anni (fino a 10 anni in caso di condanna non definitiva) |
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Sanzioni accessorie sulla patente:
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Sanzioni accessorie sulla patente: REVOCA | |
Tempo minimo per conseguire patente dopo revoca: 2 anni | Tempo minimo per conseguire patente dopo revoca: 10 anni ma possono arrivare a 30 in caso di fuga) |
AGGRAVANTI SPECIFICHE
AGGRAVANTI SPECIFICHE |
Prima |
Con la Legge 41/2016 in vigore dal 25 marzo 2016 |
Conducente non munito di patente o con patente sospesa o revocata |
Non previste |
Aumento pena di 1/3 |
Conducente proprietario di veicolo non assicurato |
Non previste |
Aumento pena di 1/3 |
Conducente che si dà alla fuga |
Non previste |
Aumento pena da 1/3 a 2/3 con minimo 5 anni |
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L'adeguata e preventiva informazione viene fatta ma dipende se chi deve ascoltare ha la voglia di ascoltare. Durante le mie lezioni, anche se non è programma di esame, spiego con calma il reato e come ci si incorre con la preghiera di spiegarlo a genitori ed amici.
- non viene fatta adeguata preventiva informazione ai conducenti (scoprono quanto previsto dalla normativa DOPO che hanno commesso il danno)
- le norme sono troppo articolate
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