Articolo 98 - CdS
Art. 98.
Circolazione di prova
1. (Abrogato) (1)
2. (Abrogato) (1)
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. (Abrogato)
(1) Commi abrogati dal DPR 474/2001.
Vedi anche:
Circolazione di prova.